Cassazione Civile, Ordinanza n. 26092/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione resa in un precedente giudizio tra l'ente e il contribuente. Nella motivazione dell'ordinanza era indicato che il ricorso del contribuente era stato respinto con condanna alle spese, quantificate come in dispositivo; tuttavia, nel dispositivo era stata omessa la concreta liquidazione dell'importo delle spese, pur essendo riportata la condanna al pagamento. L'istanza sosteneva quindi che si trattasse di un mero errore materiale e chiedeva di integrare il dispositivo con la quantificazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata la richiesta di correzione di errore materiale, qualificando l'omissione della liquidazione delle spese nel dispositivo come mera dimenticanza dell'estensore e non come contrasto tra motivazione e dispositivo. Ha quindi corretto il dispositivo della precedente ordinanza n. 14350/2021, sostituendo la formula incompleta con quella che liquida le spese in euro 4.100,00 per compensi, oltre accessori di legge. Ha inoltre disposto che la correzione fosse annotata dalla cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
valori medi di cui alla tabella allegata
La liquidazione delle spese va effettuata applicando i valori medi della tabella allegata, tenendo conto del valore della causa e delle attività svolte.
Massime di principio
- La procedura di correzione di errore materiale è esperibile quando nel dispositivo manchi la liquidazione delle spese processuali e l'omissione risulti essere una mera dimenticanza, senza contrasto tra motivazione e dispositivo.
- In sede di correzione dell'errore materiale, la Corte può integrare il dispositivo con la quantificazione delle spese, determinandola secondo i parametri tariffari applicabili e in relazione al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
- Quando il procedimento ha ad oggetto la sola correzione di un errore materiale nel provvedimento precedente, non vi è luogo a provvedere sulle spese del relativo incidente, salvo diversa statuizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
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