Ordinanza n. 4034/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della determinazione a firma del Direttore del Dipartimento Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Pubblica di Roma Capitale, n. repertorio QI/1107/2026 del 15/4/2026 e n. prot. QI/70417/2026 del 13/4/2026; b) della relazione prot. QI 42080/2026 del 4/3/2026 del Servizio Tecnico della Direzione Edilizia Pubblica del Dipartimento Attuazione Urbanistica di Roma Capitale allegata alla determina dirigenziale n. rep. QI/1107/2026 del 13/4/2026 quale parte integrante della stessa; notificata a mezzo pec con nota prot. QI/2026/0042080 del 28/4/2026; c) della nota prot. n. QI 113471 del 16/6/2026 del Dipartimento Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia Pubblica di Roma Capitale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale e atti connessi relativi alla richiesta del valore di opere di urbanizzazione primaria non realizzate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del Dipartimento Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia Pubblica di Roma Capitale, la relazione tecnica allegata e una successiva nota amministrativa. La controversia riguarda il valore di opere di urbanizzazione primaria che il Consorzio Lunghezza, di cui fa parte la ricorrente, si era impegnato a realizzare nell’ambito di un progetto approvato dal Comune con determinazione del 2005. La ricorrente ha eccepito, in particolare, la prescrizione della pretesa comunale, sostenendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere, al più tardi, dall’ultimazione delle opere del terzo stralcio, avvenuta nel 2008. Roma Capitale ha contestato la fondatezza della domanda cautelare, rilevando che le opere ultimate e collaudate costituivano soltanto una parte dell’intervento complessivamente previsto e che residuavano opere il cui valore era oggetto della pretesa amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto dei presupposti previsti dall’art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di Roma Capitale. In particolare, le opere del terzo stralcio, pur ultimate e collaudate, non avrebbero esaurito l’intero importo delle opere di urbanizzazione che il Consorzio si era impegnato a realizzare; le opere ancora pretese dall’amministrazione apparirebbero diverse da quelle comprese nel terzo stralcio e non sarebbero quindi assoggettate alla stessa disciplina progettuale. L’eccezione di prescrizione è stata ritenuta non persuasiva: in assenza di un termine convenzionale per il completamento delle opere di urbanizzazione, l’obbligazione originaria di corrispondere una somma ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 380/2001 resta in una fase di sospensione e la prescrizione non decorre automaticamente dal rilascio del titolo edilizio o dal completamento dei lavori. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, gravando sul debitore l’onere di provare l’intervenuta prescrizione. La valutazione è stata effettuata in sede cautelare e con cognizione sommaria. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti normativi verificabili nella fase sommaria; nella fattispecie il TAR li ha ritenuti insussistenti.
art. 16 d.P.R. 380/2001
L’obbligazione relativa alla corresponsione della somma dovuta per le opere di urbanizzazione può entrare in una fase di sospensione quando la convenzione non stabilisca un termine per il completamento delle opere.
art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; ove il diritto sia temporaneamente inesigibile, la prescrizione non decorre, e il debitore deve provare l’intervenuta prescrizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice può negare la sospensione quando le contestazioni dell’amministrazione risultino non manifestamente infondate e non emerga, con il necessario grado di fumus boni iuris, l’illegittimità dell’atto impugnato.
- L’ultimazione e il collaudo di una parte delle opere di urbanizzazione non escludono la pretesa dell’amministrazione relativa al valore di opere ulteriori, diverse o non comprese nello stralcio progettuale eseguito, quando l’obbligazione complessiva assunta non risulti integralmente adempiuta.
- Se la convenzione urbanistica non stabilisce un termine per il completamento delle opere di urbanizzazione, l’obbligazione pecuniaria originaria può rimanere in una fase di sospensione; il termine di prescrizione non decorre automaticamente dal rilascio del titolo edilizio né dal completamento delle opere parzialmente realizzate.
- Ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione decorre soltanto quando il diritto è concretamente esercitabile; chi eccepisce la prescrizione deve provare il decorso del termine a partire dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
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