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Sentenza

Sentenza n. 5223/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) del provvedimento del Dirigente del IV Dipartimento-SUAP del Comune di Sorrento del 4 agosto 2026 con cui si è disposta la sospensione temporanea per cinque giorni (dal 7 all'11 agosto 2026) del pubblico esercizio "Vasame" sito in Piazza Angelina Lauro n. 9/10, Sorrento, esercitato dalla s.r.l. Tarantella; b) del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l’esposizione pubblicitaria e per l’applicazione del relativo canone patrimoniale unico approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 29 del 3.11.2025; C) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, comunque, lesivo del diritto della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202605095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione per cinque giorni dell'attività di pubblico esercizio per occupazione di suolo pubblico in difformità dal titolo concessorio, nonché il regolamento comunale sulle occupazioni di suolo pubblico e sulle sanzioni accessorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale con cui il Comune ha disposto la sospensione dell'attività commerciale dal 7 all'11 agosto 2026, unitamente al regolamento comunale che prevedeva, per la prima violazione delle prescrizioni del titolo concessorio relativa a un'attività commerciale o di somministrazione, la sospensione dell'esercizio per cinque giorni. La società, titolare di una concessione per l'occupazione di suolo pubblico, era stata sanzionata dopo l'accertamento, da parte della Polizia Municipale, dell'occupazione di una superficie eccedente di circa 25 metri quadrati rispetto a quella autorizzata, mediante tavoli, sedie e ombrelloni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 20, commi 1 e 4, del Codice della strada e dell'art. 3, comma 16, della l. n. 94/2009, sostenendo che la sospensione avrebbe dovuto essere disposta dal Sindaco, come misura discrezionale, e chiedendo la disapplicazione o l'annullamento del regolamento se interpretato in contrasto con la normativa primaria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con il terzo motivo ha contestato il difetto di motivazione in ordine alla scelta del periodo di sospensione, all'omesso contraddittorio, alla valutazione delle circostanze concrete, alla cessazione dell'occupazione abusiva e alla mancanza di un congruo preavviso. Con il quarto motivo ha dedotto violazione degli artt. 76 e 97 Cost. e degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, nonché perplessità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, lamentando il ritardo nell'adozione della misura e la scelta della settimana di Ferragosto, comunicata soltanto due giorni prima dell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la fattispecie non fosse disciplinata, nei termini prospettati dalla ricorrente, dall'art. 3, comma 16, della l. n. 94/2009, che attribuisce al Sindaco poteri amministrativi discrezionali in specifiche ipotesi di occupazione abusiva, ma dagli artt. 21 e 50 del regolamento comunale, richiamati nella concessione, relativi all'occupazione realizzata in difformità dalle condizioni e prescrizioni del titolo concessorio. La sospensione di cinque giorni costituiva quindi una sanzione accessoria prevista dal regolamento per la prima violazione, applicata nell'esercizio di un'attività gestoria e repressiva vincolata, di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 TUEL. Il verbale della Polizia Municipale è stato ritenuto fidefaciente quanto alla situazione di fatto accertata e sufficiente a integrare il presupposto della sanzione. La cessazione successiva dell'occupazione non ha inciso sull'applicabilità della misura, poiché l'illecito era istantaneo e si era consumato al momento dell'accertamento. Le censure procedimentali relative all'omessa comunicazione di avvio sono state ritenute non conducenti, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il provvedimento aveva natura vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. È stata esclusa anche la violazione dell'obbligo di motivazione: il provvedimento richiamava il verbale, la difformità dell'occupazione e la disciplina regolamentare applicata, con motivazione anche per relationem, risultando adeguati l'istruttoria e i presupposti di fatto e di diritto. Il TAR ha inoltre rilevato che non era previsto alcun termine perentorio per l'adozione della sanzione accessoria e che la misura era stata adottata entro un lasso temporale ragionevole, ossia ventidue giorni dalla notifica del verbale. La censura relativa alla proporzionalità della scelta del periodo e al breve preavviso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'efficacia della sospensione era stata cautelarmente sospesa e non risultava allegato o dimostrato alcun danno attuale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, commi 1 e 4, d.lgs. 285/1992

    La ricorrente ne ha invocato la disciplina in materia di occupazione della sede stradale; il TAR ha ritenuto che la controversia fosse regolata, in concreto, dalla diversa disciplina comunale concernente la violazione delle prescrizioni del titolo concessorio.

  • art. 3, comma 16, l. n. 94/2009

    La norma attribuisce al Sindaco poteri amministrativi discrezionali in specifiche ipotesi di occupazione abusiva; il TAR l'ha ritenuta non pertinente alla fattispecie, distinta perché relativa alla violazione delle condizioni della concessione.

  • artt. 21 e 50 del Regolamento comunale approvato con delibera n. 29/2025

    Nel caso di accertata prima violazione ... delle norme del vigente Codice della Strada ovvero del presente Regolamento ... l'organo accertatore ... ne dà comunicazione all'Ufficio Attività Produttive comunale ... affinché disponga la sospensione dell'attività per un periodo di cinque giorni; ... per le occupazioni realizzate in difformità dalle condizioni e prescrizioni contenute nel titolo concessorio ... la sanzione accessoria ... corrisponderà alla sospensione dell'attività ... per 5 giorni.

    Il regolamento costituisce la base della sanzione accessoria applicata alla prima violazione delle prescrizioni del titolo concessorio e rende vincolata l'irrogazione della sospensione prevista.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    La competenza dirigenziale comprende l'adozione della sanzione accessoria, trattandosi di attività gestionale e repressiva vincolata.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullamento del provvedimento vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

    La motivazione è sufficiente quando richiama il verbale di accertamento, le circostanze di fatto e la disciplina violata, anche mediante motivazione per relationem.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La natura vincolata della sanzione esclude l'annullabilità per la dedotta omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata contestazione della ricostruzione fattuale è stata valutata dal giudice ai fini della prova dei fatti rilevanti.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando un'occupazione di suolo pubblico è realizzata in difformità dalle prescrizioni del titolo concessorio, la sanzione accessoria prevista dal regolamento comunale per tale specifica violazione può costituire una fattispecie distinta rispetto ai poteri discrezionali attribuiti al Sindaco dalla disciplina generale sulle occupazioni abusive.
  • L'irrogazione di una sanzione accessoria regolamentare prevista in misura fissa per una violazione accertata integra attività gestionale e repressiva vincolata, riconducibile alla competenza dirigenziale, quando la disciplina applicabile non attribuisca la relativa potestà a un organo politico.
  • L'illecito consistente nell'occupazione di suolo pubblico in difformità dal titolo concessorio si consuma al momento dell'accertamento della condotta; la cessazione successiva dell'occupazione non elimina il presupposto per l'applicazione della sanzione prevista per l'illecito già consumato.
  • In presenza di un provvedimento sanzionatorio vincolato, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento dell'atto se risulta palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • L'obbligo di motivazione può essere assolto mediante richiamo per relationem al verbale di accertamento, purché siano individuabili i fatti contestati, la difformità rispetto al titolo concessorio e la disciplina applicata.
  • La censura relativa alla scelta del periodo di esecuzione di una sospensione temporanea e al breve preavviso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'efficacia della misura sia stata cautelarmente sospesa e non sia dimostrato un danno attuale derivante dall'esecuzione dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOccupazione di suolo pubblicoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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