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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42389/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che disponeva la confisca delle somme di denaro sequestrate: hanno denunciato violazione dell'art. 240 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione si è limitato a rigettare la richiesta di restituzione per presunta carenza di documentazione senza indicare se la confisca fosse obbligatoria o facoltativa e senza individuare il nesso di pertinenzialità tra il denaro e i reati contestati (nexus necessario nelle ipotesi "lieve"). Inoltre i ricorrenti lamentano che il giudice ha invertito l'onere della prova richiedendo a loro di giustificare il possesso del denaro.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi: ha ritenuto che, ratione temporis, dopo le modifiche legislative citate, nei casi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non è ammessa la confisca obbligatoria del denaro quale prodotto/profito del reato e che la confisca è possibile solo se sussiste il vincolo di pertinenzialità ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Nel caso concreto il provvedimento impugnato non contiene motivazione idonea a dimostrare tale nesso e il giudice ha impropriamente spostato sull'imputato l'onere di provare la lecita provenienza. Per queste ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla confisca delle somme di denaro e ha disposto la restituzione della somma sequestrata agli aventi diritto; le disposizioni relative alla sostanza stupefacente e ad altri beni non toccate dalla decisione sono rimaste fuori dall'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca per pertinenzialità richiede la prova del nesso diretto tra il bene e l'illecito; nel caso di detenuti di droga l'ablazione del denaro è ammessa solo se il giudice, con motivazione adeguata, dimostra il vincolo di pertinenzialità.

  • art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies legge 7/8/1992, n.356)

    Prevede la confisca per sproporzione (confisca patrimoniale per sproporzione) ma la Corte ricorda i limiti di applicazione temporale; non è applicabile automaticamente alla fattispecie ratione temporis qui considerata.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato in relazione alle modifiche legislative che hanno incluso alcune fattispecie tra i presupposti della confisca per sproporzione; la giurisprudenza interpreta l'operatività della norma alla luce della legge vigente al momento della pronuncia di primo grado, entro i limiti dell'art. 200 cod. pen.

  • art. 4, comma 3-bis D.L. 15/09/2023, n.123 (conv. legge 13/11/2023, n.159)

    Ha modificato il novero dei reati considerati ai fini della confisca per sproporzione; la Corte segnala il principio di efficacia temporale e retroattività entro i limiti dell'art. 200 cod. pen.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti; secondo la giurisprudenza e la Corte, in relazione alla disciplina ratione temporis, non consente la confisca obbligatoria del denaro quale prodotto/profito salvo comprovata pertinenzialità.

  • art. 200 cod. pen.

    Limita la retroattività delle norme penali più favorevoli; la Corte ricorda che per determinare il regime applicabile occorre fare riferimento alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado entro i limiti posti da questa norma.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: nel caso in cui il giudice della cognizione, con la sentenza di patteggiamento, non abbia disposto la destinazione dei beni sequestrati, il giudice dell'esecuzione decide successivamente ma deve rispettare i criteri di legge e motivare correttamente le scelte.

Massime di principio

  • In ipotesi di detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 la confisca "obbligatoria" del denaro non è automatica: occorre dimostrare il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività illecita per procedere a confisca facoltativa.
  • Il giudice che decide sulla destinazione di beni non disposti in sentenza (giudice dell'esecuzione) deve indicare espressamente la tipologia di confisca (obbligatoria o facoltativa) e motivare il nesso di pertinenzialità quando rilevante; la mancata motivazione integra vizio annullabile.
  • L'onere di provare il nesso tra somme sequestrate e reato grava sulla pubblica accusa/parte che chiede la confisca: non è corretto invertire l'onere della prova richiedendo all'imputato di giustificare a priori la provenienza del denaro.
  • Per stabilire quale disciplina antiriciclaggio/confisca sia applicabile occorre tener conto della legge vigente al momento della sentenza di primo grado, nei limiti dell'art. 200 cod. pen.; cambiamenti normativi successivi non si applicano retroattivamente se peggiorativi.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette la motivazione necessaria o applica erroneamente criteri di prova, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio la parte del provvedimento relativa alla confisca e disporre la restituzione delle somme quando il vizio rende la decisione insostenibile.

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