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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/793

Regolamento (UE) 2016/793 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (codificazione)

Normativa europea32016R0793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento codifica e sostituisce il regolamento (CE) n. 953/2003, con l’obiettivo di evitare che medicinali essenziali venduti a prezzo fortemente ridotto per i paesi più poveri vengano dirottati verso l’Unione europea. A tal fine istituisce un sistema di approvazione preventiva dei prodotti, di controllo doganale, di etichettatura distintiva e di elenco di prodotti, paesi di destinazione e malattie ammesse. Il testo disciplina anche la procedura di domanda alla Commissione, gli atti delegati, gli obblighi di informativa e monitoraggio e i rapporti con il diritto farmaceutico e la proprietà intellettuale.

Regolamento volto a impedire l’importazione nell’Unione di taluni medicinali essenziali venduti a prezzo graduato per i paesi in via di sviluppo più poveri, al fine di evitare la loro diversione verso i mercati dell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti farmaceutici qualificabili come "prodotti a prezzo graduato" ai sensi dell’articolo 1, destinati alla prevenzione, diagnosi o trattamento delle malattie elencate nell’allegato IV (HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie opportunistiche collegate) e approvati dalla Commissione con inserimento nell’allegato I. Riguarda i fabbricanti ed esportatori che presentano domanda alla Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti degli Stati membri incaricate di qualificare le merci sospette e di impartire istruzioni. Opera sul territorio dell’Unione europea e disciplina anche le riesportazioni e i regimi doganali connessi, con esclusione dei prodotti non commerciali contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all’uso personale entro i limiti della franchigia doganale. Sono inoltre previste regole specifiche per i prodotti donati o venduti nell’ambito di bandi pubblici o partenariati con governi dei paesi di destinazione, purché restino destinati ai paesi elencati nell’allegato II.

Regolamento (UE) 2016/793: prevenzione della diversione verso l’Unione di taluni medicinali essenziali

Il regolamento codifica il precedente regolamento (CE) n. 953/2003 e si inserisce nella politica commerciale dell’Unione con una finalità di sanità globale: impedire che medicinali essenziali venduti a prezzo fortemente ridotto per i paesi più poveri vengano deviati verso i mercati UE. I considerando evidenziano la necessità di mantenere una differenziazione dei prezzi tra mercati sviluppati e paesi in via di sviluppo più poveri, di incentivare i fabbricanti a offrire quantità maggiori a prezzi accessibili e di garantire che tali prodotti restino nei paesi di destinazione individuati.

Ambito oggettivo e definizioni

L’articolo 1 costruisce il perimetro del regolamento attorno ai "prodotti a prezzo graduato", cioè prodotti farmaceutici impiegati per prevenire, diagnosticare o trattare le malattie elencate nell’allegato IV, purché il prezzo sia fissato secondo uno dei meccanismi di cui all’articolo 3, verificato dalla Commissione o da un revisore contabile esterno e inserito nell’allegato I. Il regolamento definisce inoltre i paesi di destinazione rinviando all’allegato II e individua l’autorità competente nazionale incaricata di qualificare le merci sospette e di dare istruzioni alle dogane.

Divieto di importazione e operazioni consentite

L’articolo 2 vieta l’importazione nell’Unione di questi prodotti quando siano destinati all’immissione in libera pratica, alla riesportazione o al collocamento in regime sospensivo, in zona franca o deposito franco. Il divieto non opera invece per la riesportazione verso i paesi di destinazione e per il transito, il deposito doganale o il collocamento in zona franca o deposito franco quando tali operazioni siano funzionali alla riesportazione verso un paese di destinazione.

Prezzo graduato e criteri economici

L’articolo 3 consente due formule alternative, a scelta del richiedente: il prezzo non può superare il 25% del prezzo medio ponderato franco fabbrica praticato dal fabbricante nei mercati OCSE per lo stesso prodotto; oppure può essere pari ai costi diretti di produzione maggiorati del 15%. I valori percentuali risultano dall’allegato III.

Procedura di domanda alla Commissione e inserimento nell’allegato I

L’articolo 4 disciplina la procedura di accesso al regime. Fabbricanti ed esportatori devono presentare domanda alla Commissione indicando: nome del prodotto e principio attivo, elementi utili a dimostrare la malattia trattata, prezzo proposto e relativa base di calcolo, paesi di destinazione, codice NC/TARIC e misure di differenziazione del prodotto rispetto a quelli commercializzati nell’Unione. In alternativa ai dettagli sul prezzo, il richiedente può produrre un certificato di un revisore contabile esterno, nominato previo accordo con la Commissione, che attesti la conformità ai criteri dell’allegato III; le informazioni fornite al revisore sono riservate.

Se la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti, può adottare atti delegati per inserire il prodotto nell’allegato I, aggiornato ogni due mesi. Se la domanda è incompleta, la Commissione chiede per iscritto le integrazioni e, in difetto, la domanda è considerata nulla. Se la domanda è respinta, il richiedente è informato entro 15 giorni e può ripresentarne una modificata per lo stesso prodotto. I prodotti destinati a donazione verso destinatari nei paesi dell’allegato II possono essere notificati ai fini dell’approvazione e dell’inserimento nell’allegato I.

Delega di potere alla Commissione e procedura di controllo politico

Gli articoli 5 e 6 disciplinano gli atti delegati. La delega riguarda, in particolare, l’inserimento dei prodotti nell’allegato I e la modifica degli allegati II, III e IV per aggiornare malattie, paesi di destinazione e formule di prezzo alla luce dell’esperienza applicativa o di crisi sanitarie. La delega decorre dal 20 febbraio 2014 per cinque anni ed è tacitamente prorogata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. Entrambe le istituzioni possono revocarla in qualsiasi momento.

Gli atti delegati ordinari entrano in vigore solo se, nel termine di due mesi dalla notifica, nessuna delle due istituzioni formula obiezioni; per gli atti relativi all’inserimento nell’allegato I il termine è prorogabile di due mesi, mentre per quelli di modifica degli allegati è prorogabile di quattro mesi. La procedura d’urgenza dell’articolo 6 consente invece l’efficacia immediata dell’atto, che resta applicabile finché non intervengano obiezioni, con obbligo della Commissione di motivare l’urgenza nella notifica.

Obblighi di permanenza, identificazione e tracciabilità

L’articolo 7 lega la permanenza del prodotto nell’allegato I alla continua sussistenza delle condizioni di ammissione e alla trasmissione delle relazioni annuali sulle vendite di cui all’articolo 12. Il richiedente deve inoltre informare la Commissione di ogni cambiamento rilevante. L’articolo 8 impone l’apposizione del logo permanente dell’allegato V su confezioni, prodotto e documenti relativi ai prodotti approvati e venduti a prezzo graduato nei paesi di destinazione.

Controlli doganali, sospensione e sorte delle merci sequestrate

L’articolo 9 attribuisce alle autorità doganali il potere di sospendere lo svincolo o trattenere le merci quando vi sia motivo di sospettare che stiano per essere importati prodotti a prezzo graduato. La sospensione dura al massimo 10 giorni lavorativi, prorogabili di altri 10 in circostanze particolari. L’autorità competente e il fabbricante o esportatore sono informati senza indugio, nel rispetto delle regole nazionali su dati personali, segreto commerciale e riservatezza; importatore ed eventualmente esportatore possono presentare le informazioni ritenute opportune.

Se l’autorità competente accerta che si tratta di prodotti a prezzo graduato, l’articolo 10 impone il sequestro e la distruzione a spese dell’importatore, salvo recupero dei costi da altri responsabili secondo il diritto nazionale. Se invece i prodotti non rientrano nella definizione, le merci sono svincolate. Tutte le decisioni devono essere comunicate alla Commissione.

Esclusioni e rapporto con altri regimi normativi

L’articolo 11 esclude i prodotti non commerciali nei bagagli personali dei viaggiatori destinati all’uso personale, entro i limiti della franchigia doganale. L’articolo 13 chiarisce che il regolamento non pregiudica né le procedure della direttiva 2001/83/CE né quelle del regolamento (CE) n. 726/2004, e non incide sui diritti di proprietà intellettuale dei titolari.

Monitoraggio, relazioni e trasparenza

Ai sensi dell’articolo 12, la Commissione deve monitorare annualmente i volumi esportati dei prodotti dell’allegato I verso i paesi di destinazione sulla base di relazioni riservate annuali di fabbricanti ed esportatori. Ogni due anni deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui volumi esportati, inclusi quelli nell’ambito di accordi di partenariato con i governi dei paesi di destinazione, e deve esaminare i paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali dell’articolo 3. La relazione è resa pubblica entro sei mesi dalla presentazione; il Parlamento europeo può convocare una riunione ad hoc della commissione competente entro un mese dall’invio.

Abrogazione e applicazione

L’articolo 14 abroga il regolamento (CE) n. 953/2003 e stabilisce che i riferimenti a tale atto si leggono come riferiti al presente regolamento, secondo la tavola di concordanza dell’allegato VII. L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e ne ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Allegati rilevanti

Gli allegati completano il sistema: l’allegato I elenca i prodotti approvati e i loro elementi identificativi; l’allegato II indica i paesi di destinazione; l’allegato III fissa le percentuali del 25% e del 15%; l’allegato IV individua le malattie coperte; l’allegato V contiene il logo distintivo; l’allegato VI riporta il regolamento abrogato e le modifiche successive; l’allegato VII contiene la tavola di concordanza con il precedente regolamento.

Disposizioni principali

Definizioni e criteri di qualificazione

L’articolo 1 definisce i "prodotti a prezzo graduato" come prodotti farmaceutici destinati a prevenire, diagnosticare o trattare le malattie dell’allegato IV, il cui prezzo sia fissato secondo uno dei metodi dell’articolo 3, verificato dalla Commissione o da un revisore esterno ai sensi dell’articolo 4, e inserito nell’allegato I. Sono definiti anche i "paesi di destinazione" (allegato II) e l’"autorità competente" dello Stato membro.

Divieto di importazione nell’Unione e deroghe

L’articolo 2 vieta l’importazione nell’Unione di prodotti a prezzo graduato ai fini dell’immissione in libera pratica, riesportazione o collocamento in regime sospensivo, in zona franca o deposito franco. Non sono soggette al divieto la riesportazione verso i paesi di destinazione e il transito/deposito doganale o in zona franca o deposito franco ai fini della riesportazione verso un paese di destinazione.

Metodi di determinazione del prezzo graduato

L’articolo 3 prevede due alternative: prezzo non superiore al 25% del prezzo medio ponderato franco fabbrica applicato dal fabbricante nei mercati OCSE per lo stesso prodotto, oppure prezzo pari ai costi diretti di produzione maggiorati del 15%.

Domanda alla Commissione e inserimento nell’elenco

L’articolo 4 impone a fabbricanti o esportatori di presentare domanda alla Commissione con informazioni su prodotto, principio attivo, malattia trattata, prezzo proposto, paesi di destinazione, codice NC/TARIC e misure di differenziazione rispetto ai prodotti venduti nell’Unione. Se la domanda è completa e il prodotto soddisfa i requisiti, la Commissione può adottare atti delegati per inserirlo nell’allegato I; la Commissione informa il richiedente entro 15 giorni. Le domande incomplete possono essere integrate; se non integrate entro il termine, sono considerate nulle. Le domande respinte possono essere ripresentate. I prodotti destinati a donazione nei paesi dell’allegato II possono essere notificati per l’approvazione e l’inserimento nell’allegato I. L’allegato I è aggiornato ogni due mesi.

Poteri delegati della Commissione

L’articolo 5 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014, con proroga tacita per periodi identici salvo opposizione di Parlamento o Consiglio. È prevista la revoca in ogni momento da parte del Parlamento o del Consiglio, la notifica contestuale degli atti delegati e il termine di due mesi per le obiezioni, prorogabile di due mesi per gli atti di inserimento nell’allegato I e di quattro mesi per gli atti di modifica degli allegati.

Procedura d’urgenza per gli atti delegati

L’articolo 6 consente l’entrata in vigore immediata degli atti delegati adottati con procedura d’urgenza, che si applicano finché non siano sollevate obiezioni. La Commissione deve motivare il ricorso all’urgenza nella notifica; se Parlamento o Consiglio sollevano obiezioni, la Commissione abroga immediatamente l’atto.

Mantenimento nell’allegato I e obblighi di comunicazione

L’articolo 7 stabilisce che un prodotto resta nell’allegato I finché continuano a sussistere le condizioni dell’articolo 4 e siano presentate le relazioni annuali sulle vendite previste dall’articolo 12. Il richiedente deve comunicare ogni mutamento rilevante rispetto ai dati e condizioni originari.

Obblighi di differenziazione e logo

L’articolo 8 impone l’apposizione del logo permanente dell’allegato V su ogni imballaggio, prodotto e documento relativo al prodotto approvato venduto a prezzo graduato nei paesi di destinazione, per tutta la permanenza nell’allegato I.

Controlli doganali e sospensione dello svincolo

L’articolo 9 dispone che, in caso di sospetto che prodotti a prezzo graduato stiano per essere importati nell’Unione, le autorità doganali sospendono lo svincolo o trattengono le merci per il tempo necessario alla decisione dell’autorità competente. Il termine ordinario è di 10 giorni lavorativi, prorogabile di altri 10 in circostanze particolari. Importatore ed eventualmente esportatore sono informati e possono fornire osservazioni; i costi della procedura sono a carico dell’importatore o, se necessario, di altra persona responsabile del tentativo di importazione illecita.

Sequestro, distruzione o svincolo delle merci

L’articolo 10 prevede che, se l’autorità competente conferma la natura di prodotti a prezzo graduato, i beni siano sequestrati e distrutti a spese dell’importatore, con possibile rivalsa su altri responsabili secondo il diritto nazionale. Se invece non rientrano nella definizione, le merci sono svincolate una volta espletate le formalità doganali. Le decisioni adottate devono essere comunicate alla Commissione.

Esclusione per bagagli personali

L’articolo 11 esclude dall’applicazione del regolamento i prodotti non commerciali contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all’uso personale, nei limiti della franchigia doganale.

Monitoraggio e relazioni

L’articolo 12 obbliga la Commissione a controllare annualmente i volumi delle esportazioni dei prodotti elencati nell’allegato I verso i paesi di destinazione sulla base di relazioni riservate annuali di fabbricanti ed esportatori. La Commissione deve riferire ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio e rendere pubblica la relazione entro sei mesi dalla sua presentazione; il Parlamento può convocare una riunione ad hoc della propria commissione competente entro un mese dall’invio della relazione.

Rapporto con altri atti e proprietà intellettuale

L’articolo 13 precisa che l’applicazione del regolamento non pregiudica le procedure della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, né i diritti di proprietà intellettuale dei titolari.

Abrogazione, entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 14 abroga il regolamento (CE) n. 953/2003 e prevede che i riferimenti ad esso si intendano fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato VII. L’articolo 15 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaledoganediritto farmaceuticoproprietà intellettualesalute globale

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