Regolamento (UE) 2016/794
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce Europol come agenzia dell’Unione, sostituendo l’ufficio creato dalla decisione 2009/371/GAI e disciplinandone in modo organico missione, organizzazione, finanziamento e controlli. Europol diventa il nodo centrale per lo scambio di informazioni e per il supporto operativo, analitico e formativo alle autorità nazionali nella lotta contro criminalità grave, terrorismo e reati connessi. Il testo contiene una disciplina molto estesa sul trattamento dei dati personali, sui trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, sui diritti degli interessati e sulla vigilanza del GEPD e delle autorità nazionali. Sono inoltre previste forme di controllo parlamentare congiunto, regole di trasparenza, responsabilità, privilegi e immunità, nonché disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio all’attuale assetto.
Istituzione di Europol come agenzia dell’Unione per la cooperazione nell’attività di contrasto, con disciplina di compiti, governance, scambio di informazioni, protezione dei dati, controllo parlamentare e regime finanziario.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), agli Stati membri dell’UE, alle loro autorità competenti e unità nazionali, al personale Europol, agli ufficiali di collegamento, nonché ai rapporti con organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, parti private e persone private. Incide sulla prevenzione e lotta contro criminalità grave, terrorismo e altre forme di criminalità indicate nell’allegato I, con particolare rilievo per i casi transfrontalieri e per il trattamento di dati personali. Non si applica al Regno Unito né alla Danimarca, mentre l’Irlanda partecipa. Si applica dal 1o maggio 2017, con disposizioni transitorie applicabili dal 13 giugno 2016; è direttamente applicabile negli Stati membri vincolati.
Regolamento (UE) 2016/794 che istituisce Europol
Il regolamento istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), sostituendo il precedente assetto fondato sulla decisione 2009/371/GAI. La finalità dichiarata è rafforzare la capacità dell’Unione e degli Stati membri di prevenire e combattere criminalità grave, terrorismo e altre forme di criminalità transfrontaliera, attraverso un centro nodale di scambio di informazioni, supporto analitico e cooperazione operativa.
Finalità, competenze e perimetro materiale
Europol opera per sostenere e potenziare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca. Gli obiettivi riguardano la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità lesive di un interesse comune dell’Unione elencate nell’allegato I; rientrano anche i reati connessi, cioè quelli commessi per preparare, agevolare o occultare i reati principali.
I compiti principali comprendono:
- raccolta, conservazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni e intelligence criminale;
- comunicazione immediata agli Stati membri delle informazioni e dei collegamenti tra reati che li riguardano;
- coordinamento, organizzazione e svolgimento di indagini e azioni operative congiunte o nel quadro di squadre investigative comuni;
- predisposizione di valutazioni della minaccia, analisi strategiche e operative e rapporti generali;
- supporto tecnico, operativo, finanziario e formativo alle autorità nazionali, in coordinamento con CEPOL;
- cooperazione con gli organismi dell’Unione e con OLAF;
- sviluppo di centri specializzati, incluso il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica.
Europol agisce anche come ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell’euro, ma non dispone di poteri coercitivi.
Cooperazione con gli Stati membri
Ogni Stato membro deve istituire o designare un’unità nazionale, che funge da collegamento tra Europol e le autorità competenti nazionali. L’unità nazionale deve avere accesso ai dati nazionali di contrasto necessari alla cooperazione e distaccare almeno un ufficiale di collegamento presso Europol.
Il regolamento consente, nei limiti stabiliti dagli Stati membri, anche contatti diretti tra Europol e autorità competenti nazionali, senza escludere il ruolo di coordinamento dell’unità nazionale. Gli Stati membri devono fornire a Europol le informazioni necessarie al conseguimento dei suoi obiettivi, comprese quelle relative alle priorità strategiche dell’Unione, salvo eccezioni legate alla sicurezza essenziale, a indagini in corso o a servizi di intelligence nazionale.
Europol può chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini penali in casi specifici e deve informare Eurojust di tali richieste e delle relative risposte. È prevista inoltre la possibilità di partecipazione del personale Europol alle squadre investigative comuni, con disciplina dell’accordo istitutivo, delle responsabilità e delle informazioni condivise.
Organizzazione e governance
La struttura amministrativa comprende consiglio di amministrazione, direttore esecutivo ed eventuali altri organi consultivi. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione; dura quattro anni ed è rinnovabile. Esso approva la programmazione pluriennale, il programma di lavoro annuale, il bilancio, la relazione annuale di attività, le regole finanziarie, la strategia antifrode e le norme sui conflitti di interesse, oltre a nominare il responsabile della protezione dei dati e il contabile.
Il direttore esecutivo gestisce Europol in piena indipendenza, ne è il rappresentante legale e risponde al consiglio di amministrazione. È nominato dal Consiglio su proposta del consiglio di amministrazione, con procedura aperta e trasparente, per quattro anni, prorogabile una sola volta per ulteriori quattro anni. Ha il compito di assicurare la gestione corrente, eseguire il bilancio, attuare la programmazione e presentare progetti di documenti strategici e finanziari.
Trattamento delle informazioni e relazioni con i partner
Il regolamento disciplina in modo dettagliato le fonti da cui Europol può attingere informazioni: Stati membri, organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, parti private, persone private, fonti accessibili al pubblico e, nei limiti consentiti, sistemi informativi nazionali, dell’Unione o internazionali.
I dati personali possono essere trattati solo per quattro finalità: controlli incrociati, analisi strategiche o tematiche, analisi operative e facilitazione dello scambio di informazioni. Per l’analisi operativa è richiesto un progetto dedicato con determinazione preventiva di finalità, categorie di dati, categorie di interessati, durata della conservazione, soggetti partecipanti e condizioni di accesso e trasferimento.
Europol può instaurare relazioni di cooperazione con organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private. Gli accordi di lavoro non possono consentire lo scambio di dati personali, ma possono accompagnare la cooperazione tecnica o organizzativa. I trasferimenti di dati personali verso l’esterno sono ammessi solo in presenza di basi giuridiche specifiche e di garanzie sulla finalità, sulla riservatezza e sul rispetto dei diritti fondamentali.
Protezione dei dati personali
La disciplina della protezione dei dati è una delle parti più rilevanti del regolamento. I principi generali richiedono trattamento lecito e corretto, finalità determinate e legittime, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e sicurezza. Europol deve pubblicare un documento informativo comprensibile sui diritti degli interessati e sulle regole applicabili.
Il regolamento consente il trattamento di dati relativi a vittime, testimoni, persone che possono fornire informazioni e minori, ma vieta in linea di principio il trattamento di dati sensibili, salvo stretta necessità e proporzionalità e purché integrino altri dati già trattati. La selezione di gruppi basata unicamente su dati sensibili è vietata.
La conservazione dei dati è limitata al tempo necessario; entro tre anni dall’avvio del trattamento Europol deve riesaminare la necessità di conservarli ulteriormente. Per alcuni dati particolari, se conservati oltre cinque anni, va informato il GEPD.
Sono previste regole severe su:
- valutazione dell’affidabilità della fonte e dell’esattezza delle informazioni;
- registrazione di raccolta, accesso, modifica, divulgazione e cancellazione;
- notifica delle violazioni di dati personali al GEPD, agli Stati membri interessati, ai fornitori e, quando necessario, agli interessati;
- consultazione preventiva per nuovi tipi di trattamento ad alto rischio;
- nomina di un responsabile della protezione dei dati indipendente;
- vigilanza del GEPD e delle autorità nazionali di controllo;
- diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione, esercitabili mediante le autorità designate negli Stati membri.
Responsabilità, ricorsi e controllo esterno
L’interessato può proporre reclamo al GEPD se ritiene illecito il trattamento dei propri dati. Contro le decisioni del GEPD è ammesso ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il regolamento prevede anche il diritto al risarcimento per i danni causati da trattamento illecito dei dati, con responsabilità che può gravare su Europol o sullo Stato membro in cui si è verificato il fatto generatore.
Sul piano del controllo democratico, il Parlamento europeo esercita il monitoraggio delle attività di Europol in associazione con i parlamenti nazionali, tramite un gruppo di controllo parlamentare congiunto. Tale organo riceve documenti strategici e di bilancio, può convocare il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il GEPD, e può trasmettere conclusioni sintetiche ai legislatori dell’Unione e ai parlamenti nazionali.
Regime finanziario, personale e trasparenza
Europol dispone di un bilancio autonomo, alimentato in via principale da un contributo del bilancio generale dell’Unione. Il regolamento dettaglia la procedura di previsione, approvazione, esecuzione, rendicontazione e discarico, con precise scadenze annuali e controllo della Corte dei conti. Il consiglio di amministrazione adotta le regole finanziarie, in linea di principio coerenti con il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, e Europol può concedere sovvenzioni, incluse in favore degli Stati membri per operazioni, indagini transfrontaliere e formazione.
Per il personale si applicano lo statuto dei funzionari e il regime degli altri agenti, con la possibilità di assumere agenti temporanei provenienti dalle autorità nazionali e di avvalersi di esperti nazionali distaccati. Il regolamento disciplina anche privilegi e immunità, regime linguistico, trasparenza documentale, lotta antifrode e protezione delle informazioni sensibili e classificate.
Disposizioni transitorie e finali
Il passaggio al nuovo regime è accompagnato da disposizioni transitorie su consiglio di amministrazione, direttore esecutivo, vicedirettori e personale, oltre che sul discarico di bilancio relativo al vecchio assetto. Gli accordi già conclusi dall’ufficio Europol restano efficaci, e il nuovo Europol subentra nei contratti, nelle passività e nelle proprietà dell’ufficio precedente.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 1o maggio 2017 e prevede l’applicazione anticipata di alcune disposizioni dal 13 giugno 2016. Gli Stati membri vincolati sono tenuti a rispettarlo integralmente, mentre Regno Unito e Danimarca non partecipano alla sua adozione e applicazione; l’Irlanda ha invece notificato la propria partecipazione.
Disposizioni principali
Istituzione di Europol e successione all’Ufficio Europol
L’articolo 1 istituisce Europol come agenzia dell’Unione per sostenere la cooperazione tra autorità di contrasto. La nuova agenzia sostituisce e succede all’ufficio Europol istituito con la decisione 2009/371/GAI, che viene poi abrogata dal 1o maggio 2017 insieme alle decisioni di attuazione richiamate all’articolo 75.
Obiettivi e ambito materiale di intervento
L’articolo 3 individua gli obiettivi di Europol nella prevenzione e lotta contro criminalità grave che interessa due o più Stati membri, terrorismo e forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione, elencate nell’allegato I. Gli obiettivi comprendono anche i reati connessi, cioè quelli commessi per procurarsi mezzi, agevolare, perpetrare o assicurare l’impunità rispetto ai reati di competenza.
Compiti operativi, analitici e di supporto
L’articolo 4 attribuisce a Europol compiti di raccolta, conservazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni e intelligence criminale; comunicazione immediata agli Stati membri; coordinamento e partecipazione a indagini e squadre investigative comuni; analisi strategiche e valutazioni della minaccia; supporto a grandi eventi, formazione, supporto operativo/tecnico/finanziario e cooperazione con organismi dell’Unione, OLAF, missioni UE e centri specializzati, compreso il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica. Europol agisce anche come ufficio centrale per la lotta alla falsificazione dell’euro e non può adottare misure coercitive.
Cooperazione con Stati membri e unità nazionali
Gli articoli 6-8 disciplinano le richieste di Europol di avviare indagini, l’obbligo degli Stati membri di motivare il mancato seguito e la creazione in ciascuno Stato membro di un’unità nazionale come punto di contatto. Ogni unità nazionale deve poter accedere ai dati nazionali rilevanti e distaccare almeno un ufficiale di collegamento presso Europol; sono previsti anche contatti diretti con autorità competenti, nei limiti fissati dagli Stati membri, e la cooperazione delle unità di informazione finanziaria.
Governance: consiglio di amministrazione e direttore esecutivo
Gli articoli 10-16 regolano composizione, funzioni e funzionamento del consiglio di amministrazione, che include un rappresentante per Stato membro e uno della Commissione, con mandato quadriennale rinnovabile. Il consiglio approva programmazione pluriennale, programma di lavoro annuale, bilancio, relazione annuale, regole finanziarie, strategia antifrode, norme sui conflitti di interesse e nomina del responsabile della protezione dei dati e del contabile. Il direttore esecutivo dirige Europol in piena indipendenza, ne è il rappresentante legale e prepara/attua i documenti di bilancio e programmazione; è nominato dal Consiglio su proposta del consiglio di amministrazione per quattro anni, rinnovabile una sola volta per altri quattro.
Fonti informative e finalità del trattamento
Gli articoli 17-22 stabiliscono che Europol tratta informazioni provenienti da Stati membri, organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, parti private e persone private, oltre a dati reperiti da fonti accessibili al pubblico e da sistemi informativi accessibili a norma del diritto applicabile. I dati personali possono essere trattati solo per controlli incrociati, analisi strategiche o tematiche, analisi operative e facilitazione dello scambio di informazioni. Per l’analisi operativa occorrono progetti specifici con finalità, categorie di dati, partecipanti, durata, accessi e garanzie predeterminate; è possibile anche un trattamento temporaneo per verificare pertinenza, con conservazione massima di sei mesi.
Accessi ai dati e cooperazione con Eurojust e OLAF
L’articolo 20 disciplina l’accesso degli Stati membri, che può essere diretto per i dati destinati a controlli incrociati e indiretto, con sistema hit/no hit, per i dati usati in analisi operative. L’articolo 21 prevede analogo accesso per Eurojust e OLAF, anche tramite accordi di lavoro, e consente interrogazioni solo per verificare corrispondenze tra dati. Europol deve inoltre comunicare agli Stati membri le informazioni che li riguardano e, in casi di necessità assoluta per evitare una minaccia imminente alla vita, può condividere informazioni anche se soggette a limitazioni.
Relazioni con organismi dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private
Gli articoli 23-27 consentono a Europol di instaurare relazioni di cooperazione, con scambio di informazioni non personali e, in presenza di condizioni rigorose, di dati personali. I trasferimenti verso organismi dell’Unione sono disciplinati dall’articolo 24; quelli verso paesi terzi e organizzazioni internazionali dall’articolo 25, che ammette decisioni di adeguatezza, accordi internazionali ex articolo 218 TFUE o specifici accordi preesistenti, oltre a deroghe caso per caso e autorizzazioni aggregate limitate nel tempo. Gli articoli 26 e 27 regolano lo scambio con parti private e persone private, vietando il contatto diretto di Europol per reperire dati e ponendo limiti ai trasferimenti ulteriori.
Garanzie di protezione dei dati
Gli articoli 28-45 contengono la disciplina centrale in materia di protezione dati: principi di liceità, correttezza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e sicurezza; valutazione dell’affidabilità delle fonti; trattamento di dati sensibili e di categorie particolari di interessati; conservazione per regole di tempo definite, con riesame obbligatorio entro tre anni; misure tecniche e organizzative; privacy by design; notifica e comunicazione delle violazioni; diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione; responsabilità ripartite tra Europol, Stati membri e altri fornitori; consultazione preventiva per nuovi trattamenti ad alto rischio; registrazione e documentazione delle operazioni; figura del responsabile della protezione dei dati; vigilanza del GEPD, delle autorità nazionali e del consiglio di cooperazione.
Mezzi di ricorso e responsabilità
Gli articoli 47-50 riconoscono il reclamo al GEPD, il ricorso giurisdizionale contro le decisioni del GEPD dinanzi alla Corte di giustizia e il diritto al risarcimento per danni causati da trattamento illecito dei dati. È prevista la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di Europol secondo il diritto dell’Unione e, per il trattamento illecito, la responsabilità anche dello Stato membro nel quale si è verificato il fatto generatore, con regole di riparto della responsabilità finale demandate al consiglio di amministrazione.
Controllo parlamentare congiunto e trasparenza
L’articolo 51 istituisce il controllo parlamentare congiunto del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, mediante un gruppo specializzato con funzioni di monitoraggio politico dell’attività di Europol e del suo impatto sui diritti fondamentali. L’articolo 52 regola l’accesso del Parlamento europeo alle informazioni sensibili non classificate e classificate UE, subordinandolo a norme di riservatezza e a un accordo di lavoro con Europol. L’articolo 65 prevede l’applicazione del regolamento 1049/2001, l’adozione di modalità applicative entro il 14 dicembre 2016 e la pubblicazione di membri del consiglio di amministrazione e sintesi delle riunioni, salvo limitazioni per riservatezza.
Personale, bilancio e controllo finanziario
Gli articoli 53-61 disciplinano il personale di Europol secondo lo statuto dei funzionari e il regime degli altri agenti, con possibilità di agenti temporanei provenienti dalle autorità nazionali e di vicedirettori esecutivi. Gli articoli 57-60 regolano il bilancio autonomo finanziato soprattutto da contributi dell’Unione, la procedura di previsione, adozione, esecuzione, rendicontazione e discarico, con scadenze specifiche tra gennaio, marzo, luglio, settembre e novembre. L’articolo 61 consente sovvenzioni, incluse quelle senza invito per gli Stati membri in relazione a operazioni, indagini transfrontaliere e formazione.
Status giuridico, sede, privilegi, lingue e documenti
Gli articoli 62-67 attribuiscono personalità giuridica a Europol, ne fissano la sede all’Aia, i privilegi e immunità, il regime linguistico, le regole di trasparenza, la lotta antifrode e la protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate UE. È previsto che la sede sia disciplinata da un accordo con i Paesi Bassi e che Europol adotti regole interne di segretezza e sicurezza coerenti con la decisione 2013/488/UE.
Valutazione, successione e disposizioni transitorie
L’articolo 68 impone una valutazione della Commissione entro il 1o maggio 2022 e poi ogni cinque anni. Gli articoli 71-74 disciplinano la successione legale, il passaggio del consiglio di amministrazione e del direttore, il trattamento del personale e il discarico di bilancio per il periodo precedente; l’articolo 75 sostituisce e abroga le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI dal 1o maggio 2017. L’articolo 77 stabilisce l’entrata in vigore e l’applicazione, con efficacia generale dal 1o maggio 2017 e applicazione anticipata di alcune disposizioni dal 13 giugno 2016.
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