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Ordinanza

Ordinanza n. 1243/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento- previa tutela cautelare - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202601292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto d’ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato, proponendo anche domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Nel corso della fase cautelare, il MAECI ha comunicato che la sede diplomatica competente aveva convocato il ricorrente per formalizzare l’istanza di visto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando che la Rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad aveva già dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento e aveva convocato il ricorrente per la formalizzazione dell’istanza. La pronuncia riguarda la fase cautelare e non contiene una decisione definitiva sull’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza cautelare è stata respinta perché, a seguito della convocazione del ricorrente, è venuto meno l’interesse attuale alla misura richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento della tutela dell’anonimato e dell’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare avverso il silenzio dell’amministrazione deve essere respinta per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nelle more della decisione, l’amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva rispetto alla richiesta oggetto di tutela, convocando l’interessato per formalizzare l’istanza precedentemente non trattata.
  • La convocazione dell’interessato da parte dell’ufficio competente per la formalizzazione dell’istanza può costituire riscontro positivo alla richiesta di appuntamento e far venir meno l’interesse attuale alla misura cautelare diretta a ottenere tale adempimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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