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Parere

Parere n. 254/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Riccardo Panetta contro il Ministero dell'istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria per l’annullamento della graduatoria finale di merito decreto prot. n. 470, relativa al “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206”, AS48 – Scienze motorie e Sportive, regione Umbria.

Giustizia amministrativa202501055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Sezione ha rilevato che il ricorso straordinario è stato ritualmente e tempestivamente opposto ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e trasposto dinanzi al T.A.R. Lazio. Poiché la trasposizione determina la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale, il ricorso straordinario non può più essere esaminato in quella sede ed è stato dichiarato improcedibile per trasposizione.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria finale di merito del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, classe AS48 – Scienze motorie e sportive, regione Umbria.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, per l'annullamento della graduatoria finale di merito adottata nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria. Dopo il deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato, il Ministero ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. L'opposizione è stata ritualmente notificata e ha determinato la trasposizione del ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio, ove risulta iscritto al N.R.G. 201/2026. La questione sottoposta alla Sezione concerne quindi la sorte del ricorso straordinario a seguito della sua opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L'opposizione proposta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. La conseguente trasposizione del ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione avverso il ricorso straordinario

    L'opposizione dell'amministrazione determina la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale ordinaria davanti al tribunale amministrativo competente.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato; tale modalità non ha impedito la successiva opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale.

Massime di principio

  • L'opposizione ritualmente e tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo competente.
  • Quando il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale, il procedimento consultivo davanti al Consiglio di Stato diviene improcedibile, non potendo la Sezione esaminare nel merito le censure dedotte.

Impugnazione della graduatoria del concorso docenti

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria. Il ricorso mirava all'annullamento della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe AS48 – Scienze motorie e sportive, per la regione Umbria. Era stata proposta anche un'istanza cautelare.

Svolgimento del procedimento

Il ricorso è stato notificato il 29 ottobre 2025 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971. La Sezione ha richiesto al Ministero la relazione di rito. Il Ministero, con nota del 10 novembre 2025, ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di proporre opposizione al ricorso.

Opposizione e trasposizione

L'Avvocatura generale dello Stato ha notificato l'opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. La Sezione ha accertato che l'opposizione è stata proposta ritualmente e tempestivamente e che il ricorso è stato trasposto dinanzi al T.A.R. Lazio, ove risulta iscritto al N.R.G. 201/2026.

Decisione della Sezione

La trasposizione ha sottratto la controversia all'esame consultivo relativo al ricorso straordinario, trasferendola nella sede giurisdizionale del tribunale amministrativo. Per tale ragione la Sezione non ha esaminato i motivi riguardanti la graduatoria concorsuale e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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