Cassazione Penale, Sentenza n. 19100/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per furto in abitazione. Cevik deduce vizi di motivazione sul riconoscimento operato dalla persona offesa su fotogrammi in bianco e nero ritenuti di scarsa qualità e inidonei, nonché carenza del compendio probatorio e assenza di riscontri tra gli imputati nel periodo del fatto. Stanese propone più censure: mancata prova del suo contributo causale e del dolo di concorso (contestando la rilevanza della telefonata e degli spostamenti), vizio nella valutazione degli indizi (tabulati, videosorveglianza), travisamento della prova in ordine al riconoscimento e carenza di motivazione nella dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli in parte infondati e in parte inammissibili. Ha affermato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere autonomamente la valutazione del fatto) e confermato che la motivazione dei giudici di merito è logica e adeguata. Sul punto dell'identificazione, la Corte ha ritenuto attendibile il riconoscimento operato dalla persona offesa, valorizzato anche dalle dichiarazioni del teste di P.G. che visionò i filmati, nonché dai riscontri oggettivi (tabulati telefonici, condotta post factum della Stanese, conoscenza del nascondiglio del denaro). Quanto alla prova indiziaria, la Corte ha condiviso l'analisi di gravità, precisione e concordanza operata dai giudici di merito, escludendo ipotesi alternative plausibili. La censura sulla dosimetria della pena è stata ritenuta inammissibile o manifestamente infondata per essere questione di merito discrezionale. Sono state confermate le condanne e disposta la rifusione delle spese processuali e delle spese a favore della parte civile ai sensi dell'art.541 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per riassumere i motivi del ricorso e la loro esposizione formale; usato come riferimento procedurale per la struttura del motivo di cassazione.
art. 110 cod. pen.
Riferito nella censura sulla responsabilità a titolo di concorso: la Corte ha ritenuto correttamente applicato il concorso di persone nei fatti valutati dai giudici di merito.
art. 116 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione al reato; la Corte ha confermato l'apprezzamento del contributo causale effettuato dai giudici di merito.
art. 192 cod. proc. pen. (comma 2)
Norma centrale sulla valutazione della prova indiziaria (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha verificato che il giudice di merito ha applicato correttamente il parametro, motivando la convergenza degli indizi (video, tabulati, conoscenza del nascondiglio, condotta post factum).
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio di condanna solo se la colpevolezza emerge al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano escluso con adeguato ragionamento le alternative ragionevoli.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma sui motivi di cassazione (tra cui il travisamento della prova). La Corte ha precisato i limiti del vizio di travisamento (deve riguardare prova inesistente o valutata in termini oggettivamente difformi) e ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano fornito indicazione puntuale e decisiva in tal senso.
art. 114 cod. pen.
Citato in relazione alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto inammissibile la questione se proposta per la prima volta in cassazione e ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Riferiti in relazione ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria, purché adeguatamente motivata.
art. 541 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a favore della parte civile soccombente; la Corte ha disposto la rifusione delle spese a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella riconsiderazione dei fatti, salvo vizio di motivazione macroscopico o travisamento puntuale e decisivo della prova.
- Il riconoscimento da parte della persona offesa su immagini video può essere valutato come prova idonea se è accompagnato da elementi di riscontro (visione immediata, conoscenza pregressa dell'autore, conferme da accertatori o tabulati) e se la motivazione spiega perché le immagini, pur essendo di qualità non ottimale, consentono l'identificazione.
- La prova indiziaria richiede valutazione rigorosa secondo i parametri di gravità, precisione e concordanza (art.192 c.p.p.); il giudice deve motivare il collegamento logico tra gli indizi e l'evento da provare ed escludere alternative plausibili.
- Quando la persona offesa si costituisce parte civile la verifica della sua attendibilità richiede un vaglio più penetrante e il confronto con riscontri oggettivi, specialmente se da ciò può derivare un vantaggio economico per la parte offesa.
- Le censure sulla dosimetria della pena sono, di regola, questioni di merito discrezionali: in cassazione sono ammissibili solo se si dimostra illogicità o arbitrarietà manifesta della motivazione.
- La nozione di 'travisamento della prova' in Cassazione è stringente: bisogna indicare specificamente quale atto sia stato travisato in modo oggettivamente e non contestabile e dimostrare che ciò avrebbe disarticolato l'intero ragionamento probatorio.
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