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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19100/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per furto in abitazione. Cevik deduce vizi di motivazione sul riconoscimento operato dalla persona offesa su fotogrammi in bianco e nero ritenuti di scarsa qualità e inidonei, nonché carenza del compendio probatorio e assenza di riscontri tra gli imputati nel periodo del fatto. Stanese propone più censure: mancata prova del suo contributo causale e del dolo di concorso (contestando la rilevanza della telefonata e degli spostamenti), vizio nella valutazione degli indizi (tabulati, videosorveglianza), travisamento della prova in ordine al riconoscimento e carenza di motivazione nella dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli in parte infondati e in parte inammissibili. Ha affermato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere autonomamente la valutazione del fatto) e confermato che la motivazione dei giudici di merito è logica e adeguata. Sul punto dell'identificazione, la Corte ha ritenuto attendibile il riconoscimento operato dalla persona offesa, valorizzato anche dalle dichiarazioni del teste di P.G. che visionò i filmati, nonché dai riscontri oggettivi (tabulati telefonici, condotta post factum della Stanese, conoscenza del nascondiglio del denaro). Quanto alla prova indiziaria, la Corte ha condiviso l'analisi di gravità, precisione e concordanza operata dai giudici di merito, escludendo ipotesi alternative plausibili. La censura sulla dosimetria della pena è stata ritenuta inammissibile o manifestamente infondata per essere questione di merito discrezionale. Sono state confermate le condanne e disposta la rifusione delle spese processuali e delle spese a favore della parte civile ai sensi dell'art.541 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per riassumere i motivi del ricorso e la loro esposizione formale; usato come riferimento procedurale per la struttura del motivo di cassazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito nella censura sulla responsabilità a titolo di concorso: la Corte ha ritenuto correttamente applicato il concorso di persone nei fatti valutati dai giudici di merito.

  • art. 116 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione al reato; la Corte ha confermato l'apprezzamento del contributo causale effettuato dai giudici di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 2)

    Norma centrale sulla valutazione della prova indiziaria (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha verificato che il giudice di merito ha applicato correttamente il parametro, motivando la convergenza degli indizi (video, tabulati, conoscenza del nascondiglio, condotta post factum).

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio di condanna solo se la colpevolezza emerge al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano escluso con adeguato ragionamento le alternative ragionevoli.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di cassazione (tra cui il travisamento della prova). La Corte ha precisato i limiti del vizio di travisamento (deve riguardare prova inesistente o valutata in termini oggettivamente difformi) e ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano fornito indicazione puntuale e decisiva in tal senso.

  • art. 114 cod. pen.

    Citato in relazione alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto inammissibile la questione se proposta per la prima volta in cassazione e ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Riferiti in relazione ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria, purché adeguatamente motivata.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a favore della parte civile soccombente; la Corte ha disposto la rifusione delle spese a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella riconsiderazione dei fatti, salvo vizio di motivazione macroscopico o travisamento puntuale e decisivo della prova.
  • Il riconoscimento da parte della persona offesa su immagini video può essere valutato come prova idonea se è accompagnato da elementi di riscontro (visione immediata, conoscenza pregressa dell'autore, conferme da accertatori o tabulati) e se la motivazione spiega perché le immagini, pur essendo di qualità non ottimale, consentono l'identificazione.
  • La prova indiziaria richiede valutazione rigorosa secondo i parametri di gravità, precisione e concordanza (art.192 c.p.p.); il giudice deve motivare il collegamento logico tra gli indizi e l'evento da provare ed escludere alternative plausibili.
  • Quando la persona offesa si costituisce parte civile la verifica della sua attendibilità richiede un vaglio più penetrante e il confronto con riscontri oggettivi, specialmente se da ciò può derivare un vantaggio economico per la parte offesa.
  • Le censure sulla dosimetria della pena sono, di regola, questioni di merito discrezionali: in cassazione sono ammissibili solo se si dimostra illogicità o arbitrarietà manifesta della motivazione.
  • La nozione di 'travisamento della prova' in Cassazione è stringente: bisogna indicare specificamente quale atto sia stato travisato in modo oggettivamente e non contestabile e dimostrare che ciò avrebbe disarticolato l'intero ragionamento probatorio.

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