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Sentenza

Sentenza n. 834/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di rimessione in pristino relativa a lavori di sbancamento della scarpata, nonché atti comunali di approvazione, affidamento e addebito dei costi di interventi di messa in sicurezza della strada “Fonte” e della scarpata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di rimessione in pristino n. 3/2025 e gli atti conseguenti relativi agli interventi sulla strada “Fonte”, sostenendo che il coniuge aveva eseguito soltanto la rimozione di detriti, vegetazione e materiale ghiaioso riversatisi sul fondo agricolo, senza effettuare alcuno sbancamento o alterazione della conformazione del terreno. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 380/2001, poiché i lavori sarebbero rientrati nell’edilizia libera in quanto movimenti di terra strettamente pertinenti all’attività agricola, ovvero mera pulizia del terreno. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, contestando che il Comune avesse qualificato l’intervento come sbancamento sulla base del solo verbale della Polizia municipale, senza un’adeguata verifica tecnica. Ha poi denunciato sviamento di potere, sostenendo che l’ordinanza fosse stata utilizzata per consolidare e porre a carico della proprietaria una strada che il Comune avrebbe realizzato e occupato sine titulo su terreno privato. Quanto alla deliberazione di Giunta, alla determina di affidamento e alla nota di addebito dei costi, ne ha dedotto la nullità o illegittimità per illiceità dell’oggetto, carenza del presupposto della titolarità comunale della strada, difetto dei presupposti e difetto di istruttoria. La ricorrente ha contestato sia la natura pubblica della strada, affermando che si trattasse di una strada interpoderale privata, sia la necessità e funzionalità degli interventi approvati dal Comune. Ha chiesto, in subordine, una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha rigettato anche l’istanza di verificazione o CTU, condannando la ricorrente al pagamento di € 4.000,00 oltre accessori per spese di giudizio. Quanto al profilo edilizio, il Collegio ha ritenuto che l’intervento non fosse una mera pulizia, ma uno sbancamento della scarpata, con eliminazione della pendenza naturale, realizzazione di una pista di servizio, aumento dell’inclinazione del versante e rimozione della vegetazione. L’area era inoltre soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923. Pertanto, anche ammesso che l’intervento fosse connesso all’attività agricola, non poteva essere eseguito in regime di edilizia libera: erano necessari il permesso di costruire e il previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. L’esecuzione sine titulo legittimava quindi l’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR ha attribuito particolare rilievo ai verbali della Polizia municipale e dei Carabinieri Forestali, redatti da pubblici ufficiali, osservando che le loro risultanze potevano essere contestate quanto alla fede privilegiata solo mediante querela di falso. Ha ritenuto non decisiva e comunque non persuasiva la relazione tecnica di parte ricorrente, rilevandone criticità nella ricostruzione dello stato ante operam e nella valutazione della stabilità della scarpata. Ha escluso il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. Le doglianze relative all’asserita occupazione sine titulo e alla proprietà della strada sono state esaminate solo incidentalmente, poiché la ricorrente non aveva proposto un’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Tribunale ha ritenuto che la strada fosse ricompresa nella viabilità comunale già dal 1982 e, comunque, che fosse incontrovertibile l’uso pubblico della stessa. Anche la natura privata del bene non avrebbe impedito al Comune di esercitare poteri di autotutela possessoria e di intervenire a tutela della servitù di uso pubblico e della sicurezza della collettività. È stata quindi esclusa la carenza del potere comunale di eseguire gli interventi e di addebitarne il costo al proprietario. La censura di sviamento è stata considerata fondata su mere percezioni prive di riscontro. Le contestazioni sulla funzionalità delle opere sono state dichiarate inammissibili in quanto non supportate da adeguata relazione tecnica. Il ricorso è stato dunque respinto in ogni sua parte.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001

    Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: […] d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari…

    La deroga all’obbligo di titolo edilizio per i movimenti di terra agricoli opera nel rispetto delle altre normative di settore. In presenza di vincolo idrogeologico, l’intervento richiede comunque il permesso di costruire e il previo nulla osta dell’autorità competente; inoltre, deve trattarsi di un intervento realmente strettamente pertinente all’attività agricola.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    L’esecuzione senza titolo di un intervento qualificabile come sbancamento e trasformazione edilizio-urbanistica comporta l’applicazione della sanzione della rimessione in pristino prevista per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire.

  • art. 3 d.P.R. n. 380/2001

    La realizzazione di uno sbancamento che modifica la morfologia e la pendenza naturale della scarpata costituisce trasformazione edilizia rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina del Testo unico dell’edilizia.

  • art. 6, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma il Collegio ha applicato la vigente lett. d) del comma 1 dell’art. 6, escludendo comunque l’edilizia libera per effetto del vincolo idrogeologico e della natura effettiva dell’intervento.

  • R.D. n. 3267/1923

    La presenza del vincolo idrogeologico impone il rispetto delle prescrizioni speciali e la previa autorizzazione dell’autorità preposta, anche per interventi connessi all’attività agricola.

  • art. 24 R.D. n. 3267/1923

    La violazione della disciplina del vincolo idrogeologico è stata accertata anche mediante il verbale dei Carabinieri Forestali, con irrogazione della relativa sanzione amministrativa.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il proprietario di un immobile occupato sine titulo dalla pubblica amministrazione può agire contro il silenzio per ottenere che l’amministrazione scelga tra acquisizione sanante e restituzione del bene; in assenza di tale azione, la questione proprietaria può essere esaminata solo incidentalmente nel giudizio di annullamento.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Costituisce una delle alternative che l’amministrazione può valutare per definire una situazione di occupazione sine titulo, insieme alla restituzione del bene previa rimessione in pristino.

  • art. 8 c.p.a.

    Nel giudizio amministrativo il giudice può conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, le questioni concernenti diritti soggettivi rilevanti ai fini della decisione, come la questione proprietaria relativa alla strada.

Massime di principio

  • La previsione dell’edilizia libera per i movimenti di terra strettamente pertinenti all’attività agricola non opera in modo assoluto: resta subordinata al rispetto delle normative di settore, inclusa quella posta a tutela dal rischio idrogeologico, e non esonera dall’acquisizione dei titoli o nulla osta speciali eventualmente necessari.
  • Un intervento che, oltre a rimuovere detriti e vegetazione, modifica la morfologia naturale di una scarpata, ne aumenta sensibilmente la pendenza e realizza una pista o altra sistemazione stabile del terreno costituisce sbancamento e trasformazione edilizio-urbanistica, non mera pulizia del fondo.
  • In presenza di vincolo idrogeologico, anche un intervento asseritamente agricolo deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto dettagliato e dall’acquisizione del nulla osta dell’autorità competente; l’esecuzione senza tali presupposti legittima l’applicazione della rimessione in pristino prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
  • I verbali redatti da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni fanno fede, fino a querela di falso, quanto ai fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti; la loro contestazione non può essere sostituita dalla mera contrapposizione di una perizia di parte priva di adeguata attendibilità metodologica.
  • La natura privata di una strada non impedisce alla pubblica amministrazione di esercitare poteri di tutela possessoria e di sicurezza quando sia comprovato un uso pubblico del tracciato o l’esistenza di una servitù pubblica; la questione dominicale deve essere definita dal giudice civile, mentre nel giudizio di annullamento amministrativo può essere valutata solo incidentalmente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPatrimonio e alienazioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizione

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