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Direttiva 2012/12

Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012 , che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana

Normativa europea32012L0012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2012/12/UE modifica la direttiva 2001/112/CE sui succhi di frutta e prodotti analoghi, aggiornandone definizioni, ingredienti consentiti, regole di etichettatura e allegati tecnici. Il provvedimento elimina, in particolare, la possibilità di aggiungere zuccheri ai succhi di frutta e introduce un quadro transitorio per lo smaltimento delle scorte e per una menzione facoltativa in etichetta. Prevede inoltre una delega alla Commissione per aggiornare in futuro gli allegati tecnici, con esclusione di alcune parti fondamentali, e fissa il termine di recepimento al 28 ottobre 2013.

Modifica la disciplina UE su succhi di frutta e prodotti analoghi per adeguarla al progresso tecnico e alla norma Codex, soprattutto su composizione, denominazioni ed etichettatura.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti disciplinati dalla direttiva 2001/112/CE, cioè succhi di frutta, succhi di frutta da concentrato, succhi di frutta concentrati, succhi di frutta disidratati/in polvere, succhi estratti con acqua e nettari di frutta immessi sul mercato dell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002. La direttiva incide su produzione, composizione, ingredienti e trattamenti autorizzati, denominazioni di vendita, etichettatura e requisiti di commercializzazione, con alcune esclusioni o limiti specifici per talune modifiche degli allegati e per l’allegato I, parte I, e l’allegato II nella delega alla Commissione.

Direttiva 2012/12/UE: succhi di frutta e prodotti analoghi

La direttiva 2012/12/UE modifica la direttiva 2001/112/CE con l’obiettivo di aggiornare la disciplina di succhi di frutta e prodotti analoghi al progresso tecnico e alla norma Codex 247-2005. Il legislatore unionale richiama espressamente la tutela dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno, intervenendo soprattutto su composizione, denominazioni, etichettatura e allegati tecnici.

Finalità e contesto normativo

La direttiva nasce dall’esigenza di armonizzare le regole europee con gli sviluppi internazionali e di chiarire gli standard applicabili ai prodotti oggetto della direttiva 2001/112/CE. In particolare, viene evidenziata la necessità di adeguare le norme sull’etichettatura alle nuove regole sugli ingredienti autorizzati, tenendo conto del fatto che l’aggiunta di zuccheri nei succhi di frutta non è più consentita.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda i prodotti disciplinati dalla direttiva 2001/112/CE: succhi di frutta, succhi di frutta da concentrato, succhi di frutta concentrati, succhi di frutta estratti con acqua, succhi disidratati/in polvere e nettari di frutta. La direttiva precisa che tali prodotti, salvo diversa previsione specifica, sono soggetti anche alla normativa generale UE sugli alimenti, incluso il regolamento (CE) n. 178/2002.

Denominazioni di vendita ed etichettatura

Un intervento centrale riguarda la denominazione di vendita dei prodotti ottenuti con più specie di frutta. Se il prodotto è fabbricato con due o più specie, la denominazione deve indicare la frutta utilizzata in ordine decrescente di volume; se le specie sono tre o più, tale indicazione può essere sostituita da formule come "più specie di frutta" o da indicazioni equivalenti.

Per il succo di frutta concentrato non destinato al consumatore finale, l’etichettatura deve riportare la presenza e la quantità di succo di limone o limetta o di sostanze acidificanti consentite dal regolamento (CE) n. 1333/2008. La menzione può essere apposta sull’imballaggio, su un’etichetta applicata all’imballaggio oppure su un documento di accompagnamento.

Composizione dei prodotti e ingredienti consentiti

Gli allegati sostituiti ridefiniscono in modo puntuale denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti. La distinzione tra succo, succo da concentrato, concentrato, prodotto disidratato e nettare viene mantenuta, ma con regole aggiornate.

Per i succhi di frutta, la disciplina conferma l’assenza di zuccheri aggiunti. Per i nettari di frutta restano ammissibili acqua, zuccheri e/o miele, entro il limite massimo del 20% del peso totale del prodotto finito, nonché edulcoranti nei casi consentiti. La dicitura relativa all’assenza di zuccheri aggiunti e formule equivalenti è consentita solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti né altri ingredienti con funzione dolcificante, compresi gli edulcoranti; se il prodotto contiene naturalmente zuccheri, l’etichetta deve riportare l’indicazione "contiene naturalmente zuccheri".

Sono inoltre confermati gli ingredienti autorizzati, tra cui:

  • vitamine e minerali consentiti dal regolamento (CE) n. 1925/2006;
  • additivi alimentari autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008;
  • aroma, polpa e cellule restituiti per succhi e nettari;
  • sali di acido tartarico restituiti per i succhi d’uva;
  • per i prodotti dell’allegato I, parte I, punti da 1 a 5, succo di limone e/o limetta, anche concentrato, per correggere il gusto acido entro il limite di 3 g per litro, espressi in acido citrico anidro;
  • per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato, sale, spezie ed erbe aromatiche.

Trattamenti e sostanze autorizzati

La direttiva elenca anche i soli trattamenti e coadiuvanti consentiti. Tra questi figurano i processi meccanici di estrazione, i processi fisici abituali, taluni processi di estrazione con acqua, la desolfitazione dei succhi d’uva trattati con biossido di zolfo, purché la quantità totale di SO2 nel prodotto finito non superi 10 mg/l, e specifici preparati enzimatici conformi al regolamento (CE) n. 1332/2008.

Sono poi ammessi gelatina alimentare, tannini, silice colloidale, carbone vegetale, azoto, bentonite, coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, nonché coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti usati per ridurre limonoidi e naringina nel succo di agrumi senza alterare in modo rilevante i componenti principali del prodotto.

Allegati tecnici e ruolo della Commissione

Per adeguare la disciplina agli sviluppi delle norme internazionali e al progresso tecnico, la direttiva conferisce alla Commissione un potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati, ad eccezione dell’allegato I, parte I, e dell’allegato II. La delega decorre dal 28 ottobre 2013 per cinque anni, è tacitamente prorogabile per pari periodi e può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La Commissione deve notificare gli atti delegati al Parlamento e al Consiglio; l’atto entra in vigore solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di altri due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Recepimento, applicazione e transitorio

Gli Stati membri devono adottare entro il 28 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni si applicano dal 28 ottobre 2013 e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

Sono previste misure transitorie per gli operatori:

  • i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 28 ottobre 2013 in conformità della direttiva 2001/112/CE possono continuare a essere commercializzati fino al 28 aprile 2015;
  • la menzione "Da 28 ottobre 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti" può figurare sull’etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti dell’allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.

Valutazione operativa per i professionisti

Per gli operatori del settore alimentare, la direttiva comporta un allineamento delle formulazioni di etichetta e delle ricette di prodotto alla nuova regola di esclusione degli zuccheri aggiunti nei succhi di frutta. Per avvocati e commercialisti, rilevano soprattutto il termine di recepimento, la gestione delle scorte nel periodo transitorio, la corretta qualificazione del prodotto ai fini della denominazione di vendita e la verifica della conformità degli ingredienti e dei processi produttivi agli allegati aggiornati e ai regolamenti UE richiamati.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle norme sui succhi di frutta e allineamento al Codex

La direttiva modifica la direttiva 2001/112/CE per adeguarla al progresso tecnico e, per quanto possibile, alla norma generale del Codex sui succhi e nettari di frutta (Codex 247-2005). L’obiettivo è tutelare i consumatori e favorire la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno.

Applicazione della normativa UE generale sugli alimenti

All’articolo 1 della direttiva 2001/112/CE è aggiunto che, salvo diversa previsione, i prodotti dell’allegato I sono soggetti alla normativa UE applicabile agli alimenti, incluso il regolamento (CE) n. 178/2002.

Denominazione di vendita dei prodotti multi-frutta

L’articolo 3, punto 3, è sostituito: per prodotti ottenuti da due o più specie di frutta, la denominazione di vendita deve indicare la frutta utilizzata in ordine decrescente di volume di succhi o puree. Per prodotti con tre o più specie di frutta, tale indicazione può essere sostituita da "più specie di frutta", da un’indicazione analoga o dal numero delle specie utilizzate.

Etichettatura del succo di frutta concentrato non destinato al consumatore finale

Il nuovo articolo 4 impone che l’etichettatura del succo di frutta concentrato non destinato al consumatore finale riporti la presenza e la quantità di succo di limone o limetta o di sostanze acidificanti consentite dal regolamento (CE) n. 1333/2008. L’indicazione può comparire sull’imballaggio, su un’etichetta applicata all’imballaggio o su un documento di accompagnamento.

Composizione e ingredienti autorizzati

Gli allegati sostituiti chiariscono definizioni e composizione dei prodotti. In particolare, per i succhi di frutta non è più consentita l’aggiunta di zuccheri; per i nettari di frutta restano possibili zuccheri e/o miele fino al 20% del peso totale, edulcoranti e, se non aggiunti zuccheri, la dicitura relativa all’assenza di zuccheri aggiunti solo a condizioni rigorose. Sono confermati gli ingredienti autorizzati, tra cui vitamine e minerali, additivi consentiti, aromi, polpa e cellule restituite, sali di acido tartarico per i succhi d’uva, succo di limone/limetta per correggere l’acidità entro 3 g/l espresso in acido citrico anidro, e sale, spezie ed erbe per il succo di pomodoro.

Trattamenti e sostanze autorizzati

Sono elencati i soli trattamenti e coadiuvanti ammessi: processi meccanici di estrazione, processi fisici convenzionali, desolfitazione dei succhi d’uva entro 10 mg/l di SO2 nel prodotto finito, specifici preparati enzimatici, gelatina, tannini, silice colloidale, carbone vegetale, azoto, bentonite, coadiuvanti di filtrazione e assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004.

Delega alla Commissione per gli allegati

L’articolo 7 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati della direttiva in linea con il progresso tecnico e le norme internazionali, con esclusione dell’allegato I, parte I, e dell’allegato II. L’articolo 7 bis disciplina durata della delega (cinque anni dal 28 ottobre 2013, con proroga tacita), revoca da parte di Parlamento o Consiglio, obbligo di notifica e termine di obiezione di due mesi, prorogabile di due mesi.

Recepimento nazionale e data di applicazione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie entro il 28 ottobre 2013 e applicarle dalla stessa data. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

Disposizioni transitorie

I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 28 ottobre 2013 in conformità della direttiva 2001/112/CE possono essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. Inoltre, la menzione "Da 28 ottobre 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti" può figurare in etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti dell’allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.

Come è indicizzato

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