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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28234/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Una società di autotrasporto, poi incorporata in altra società, aveva chiesto l'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria per ottenere il riconoscimento della prededuzione di un credito già ammesso in chirografo, relativo a corrispettivi per trasporti eseguiti prima dell'apertura della procedura. Il Tribunale di Milano aveva rigettato l'opposizione ritenendo che la prededuzione speciale prevista dalla normativa sulla crisi dell'impresa strategica spetti solo se ricorrono congiuntamente i presupposti soggettivi e oggettivi: da un lato, la qualità di piccola o media impresa del creditore; dall'altro, la natura delle prestazioni, che devono essere necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali. La ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi principali: nullità del procedimento per mancata discussione collegiale; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio di non contestazione, sostenendo che l'assenza di contestazione avrebbe imposto l'ammissione automatica della prededuzione; violazione della disciplina speciale sulla prededuzione, contestando sia il requisito dimensionale richiesto alle imprese di trasporto sia la lettura restrittiva dei presupposti oggettivi, e lamentando in subordine ultrapetizione e omessa segnalazione della questione alle parti. La Corte ha escluso i vizi processuali e ha chiarito, in diritto, che la norma interpretativa non elimina il requisito soggettivo della piccola o media impresa, ma amplia il perimetro oggettivo delle prestazioni di autotrasporto rilevanti ai fini della prededuzione. Tuttavia, ha ritenuto decisivo che la ricorrente non avesse specificamente censurato l'accertamento di fatto del Tribunale secondo cui le fatture prodotte non consentivano di verificare la funzionalità delle prestazioni al ciclo produttivo considerato dalla legge. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, infondato il secondo, inammissibili le censure connesse alla contestazione del requisito dimensionale perché non decisive rispetto alla ratio del decreto impugnato, e infondato il terzo motivo nella parte in cui contestava l'interpretazione restrittiva della disciplina speciale. Pur correggendo la motivazione del Tribunale sulla portata della norma interpretativa, la Corte ha confermato il rigetto perché restava fermo un accertamento di fatto non specificamente impugnato: le fatture non riportavano indicazioni idonee a provare che i trasporti fossero funzionali ai presupposti oggettivi richiesti per la prededuzione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della procedura.

Norme richiamate

  • art. 99 l.fall.

    La delega al relatore riguarda la trattazione e l'istruttoria, ma la decisione finale resta collegiale; il giudizio di opposizione allo stato passivo si conclude con decreto motivato del collegio.

  • art. 50-bis c.p.c.

    La delega della trattazione al relatore non viola la riserva di collegialità quando la decisione è comunque assunta dal collegio.

  • art. 2740 c.c.

    La norma speciale sulla prededuzione è derogatoria rispetto al principio generale della responsabilità patrimoniale e perciò va interpretata restrittivamente.

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla L. n. 39 del 2004

    Prevede una prededuzione speciale per determinati creditori, in favore di piccole e medie imprese che abbiano reso prestazioni funzionali al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali di una società in amministrazione straordinaria che gestisca uno stabilimento di interesse strategico nazionale.

  • art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91 del 2017

    Norma di interpretazione autentica: chiarisce che rientrano tra i crediti prededucibili anche quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA, ampliando il perimetro oggettivo della prededuzione.

  • art. 111-bis l.fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al procedimento di accertamento del passivo.

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    Invocato per sostenere la mancata contestazione dei fatti costitutivi del credito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude che il giudice abbia ecceduto i limiti della domanda, potendo valutare d'ufficio la collocazione e la prededucibilità del credito.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per la nullità del procedimento, ma la Corte non ravvisa alcuna invalidità processuale.

  • art. 161 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo quale parametro di nullità processuale.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato per lamentare l'omessa segnalazione alle parti della questione relativa al requisito dimensionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa; la Corte esclude la lesione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per i profili di contraddittorio e giusto processo; non risulta violato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del ricorso per violazione di legge sostanziale, in particolare sulla disciplina della prededuzione speciale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro dei motivi di nullità del decreto e del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti sul contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la delega al giudice relatore della trattazione e dell'istruttoria non incide sulla collegialità della decisione, che resta riservata al collegio; non deriva da ciò alcuna nullità se il provvedimento finale è collegiale e il contraddittorio si è svolto pienamente.
  • La mancata contestazione del credito o di singoli fatti costitutivi non comporta necessariamente l'ammissione automatica al passivo o la prededuzione, poiché il giudice può e deve comunque verificare d'ufficio i presupposti giuridici della domanda e le eccezioni rilevabili officiosamente, nei limiti consentiti dal rito.
  • In materia di prededuzione speciale prevista per l'amministrazione straordinaria di imprese strategiche, il requisito soggettivo della piccola o media impresa resta fermo anche dopo la norma interpretativa successiva, la quale incide sul solo profilo oggettivo delle prestazioni rilevanti.
  • La norma interpretativa che estende la prededuzione ai crediti delle imprese di autotrasporto va letta come ampliamento del nesso funzionale richiesto tra trasporto e continuità/funzionalità produttiva dell'impresa strategica, non come semplice conferma di un criterio già desumibile dalla norma interpretata.
  • Ai fini del riconoscimento della prededuzione, il creditore deve provare in modo specifico che le prestazioni rese rientrino nella categoria normativa richiesta; se la documentazione prodotta non consente di verificare la destinazione funzionale dei trasporti, la domanda può essere respinta.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto anche su un accertamento fattuale non specificamente censurato in cassazione, la censura di diritto sulla interpretazione della norma, pur fondata in astratto, non è sufficiente a ottenere la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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