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Ordinanza

Ordinanza n. 3818/2026 - Milano, Sezione 4

per l’accertamento della lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi delle persone straniere in ragione della sistematica violazione del termine per la formalizzazione e registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all'art. 26, comma 2-bis D.Lgs. n. 25 del 2008, nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al ripristino della funzione amministrativa attribuita, attraverso tutte le azioni ritenute idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio lamentato.

Giustizia amministrativa202503802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: disfunzione organizzativa consistente nel sistematico ritardo nella presentazione e formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso la Questura di Milano

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno proposto una class action ai sensi del d.lgs. 198/2009 per l’accertamento della lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi delle persone straniere, derivante dalla sistematica violazione del termine previsto dall’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008 per la presentazione, formalizzazione e registrazione delle domande di protezione internazionale, nonché per la condanna delle amministrazioni al ripristino della funzione amministrativa mediante interventi idonei a eliminare il disservizio in modo generale e stabile. La controversia riguarda il sistema adottato dalla Questura di Milano dal 17 luglio 2023, che ha disabilitato la registrazione autonoma degli utenti sulla piattaforma “Prenotafacile” e imposto, salvo alcune categorie vulnerabili, l’intermediazione di associazioni partner del terzo settore. Secondo la prospettazione ricorrente, tale sistema avrebbe eliminato le file fisiche ma non i ritardi, con circa 80 giorni medi per il primo accesso e ulteriori circa 50 giorni per la formalizzazione mediante modello C3, per un totale di circa 130 giorni rispetto al termine legislativo massimo di 13 giorni lavorativi. Le ricorrenti hanno sostenuto che il ritardo incidesse attualmente e sistematicamente su una pluralità di richiedenti e che non fossero state adottate misure strutturali sufficienti. Le amministrazioni hanno contestato tale ricostruzione, evidenziando la rimodulazione del sistema, il coinvolgimento degli enti partner, l’apertura di sedi distaccate e il miglioramento dei tempi; la Questura ha riferito, per il 2025, circa 30 giorni tra la manifestazione di volontà e la compilazione del modello C3 e circa 74 giorni tra la prenotazione dell’associazione e l’accesso per la formalizzazione. Il TAR ha rilevato inoltre la sopravvenuta entrata in vigore del d.l. 12 giugno 2026, n. 100, che ha modificato la disciplina della presentazione, formalizzazione e registrazione delle domande, rendendo necessario verificare l’attuale situazione e gli effetti della nuova normativa.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di accertamento e ripristino della funzione amministrativa. Ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Milano, ordinando il deposito, entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di relazioni documentate e circostanziate. Le relazioni dovranno indicare, per il 2024, il 2025 e il primo semestre 2026, i tempi medi tra il contatto con l’ente partner e il primo accesso in Questura e tra il primo accesso e la formalizzazione mediante modello C3; la durata complessiva attuale del segmento procedimentale e l’eventuale riduzione dei tempi dopo l’introduzione dell’intermediazione obbligatoria; le risorse strumentali, finanziarie e umane disponibili e il rapporto con il numero dei procedimenti; i margini residui di efficientamento e la prevedibile riduzione dei tempi entro il 31 dicembre 2026, anche alla luce del d.l. 100/2026; le problematiche organizzative e le scelte di allocazione delle risorse tra gli uffici della Questura, nonché la loro eventuale rivedibilità; ogni altro elemento rilevante. Il Ministero dovrà inoltre fornire dati comparativi su scala nazionale per chiarire se il fenomeno presso la Questura di Milano sia superiore, inferiore o paragonabile a quello delle altre Questure e se le risorse assegnate siano coerenti con tale fenomeno. La causa è stata rinviata per la discussione del merito all’udienza pubblica del 23 marzo 2027. Non risultano una decisione definitiva sulla domanda principale né statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni poste a fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR per acquisire chiarimenti e documentazione necessari alla decisione.

  • d.lgs. 198/2009

    Disciplina sulla quale le associazioni ricorrenti hanno fondato la class action per il ripristino dell’efficienza della funzione amministrativa.

  • art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008

    Prevede il termine legislativo per la presentazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la cui sistematica violazione costituisce oggetto della class action; il TAR considera necessario verificarne l’applicazione nella disciplina anteriore alle modifiche del d.l. 100/2026.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015

    permesso di soggiorno provvisorio

    L’attestazione rilasciata in occasione della formalizzazione della domanda mediante modello C3 costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

  • d.l. 12 giugno 2026, n. 100

    Ha novellato la disciplina relativa alla presentazione, formalizzazione e registrazione delle domande di protezione internazionale; la sopravvenienza impone al giudice di accertarne gli effetti sull’attualità della disfunzione e sui tempi procedimentali.

Massime di principio

  • In una class action proposta ai sensi del d.lgs. 198/2009 per il ripristino dell’efficienza di una funzione amministrativa, quando la persistenza e l’attualità della disfunzione dipendono da dati organizzativi e temporali controversi, il giudice può disporre l’acquisizione di relazioni documentate sull’entità del ritardo, sul numero dei procedimenti, sulle risorse disponibili e sulle misure adottate.
  • Nel giudizio relativo al sistematico ritardo nella formalizzazione delle domande di protezione internazionale, l’accertamento dell’illegittimità della disfunzione richiede di distinguere tra carenze organizzative rimediabili mediante una diversa allocazione delle risorse e carenze strutturali imputabili alla scarsità delle risorse, verificando in entrambi i casi l’esigibilità di ulteriori interventi amministrativi.
  • La sopravvenienza di una disciplina legislativa che modifica le modalità di presentazione, formalizzazione e registrazione delle domande di protezione internazionale rende necessario verificare l’attuale entità del ritardo e l’eventuale persistenza della disfunzione prima di decidere una domanda diretta al ripristino generale della funzione amministrativa.
  • Per valutare la coerenza delle risorse assegnate a un ufficio pubblico rispetto al carico amministrativo, il giudice può richiedere dati comparativi riferiti ad altri uffici omogenei sul territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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