Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15183/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tramite difensore, la mancanza di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e il mancato rilievo dell'asserita evidente prova della sua innocenza. Il ricorso non conteneva però specifiche censure alla decisione impugnata e non si confrontava con la motivazione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto provata la responsabilità per la detenzione a fini di spaccio di cocaina, dalla quale erano ricavabili 76 dosi medie singole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su una doglianza generica e priva di riferimenti concreti alla sentenza impugnata. Ha rilevato che i giudici di merito avevano già operato un doppio accertamento sulla responsabilità dell'imputato per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma indicata come base della condanna confermata in appello per il reato in materia di stupefacenti; dal testo emerge che la condotta riguardava la detenzione di cocaina a fini di spaccio.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento; la Corte non esamina nel merito la censura perché formulata in modo generico e non specifico.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per conseguire, alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per verificare l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e riferite alla motivazione della sentenza impugnata; una doglianza meramente assertiva e generica è inammissibile.
  • La mera invocazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente a fondare l'annullamento se non è accompagnata da argomentazioni concrete che evidenzino, sulla base degli atti, una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile.
  • Quando vi è un doppio conforme di merito sulla responsabilità penale, la cassazione non può essere sollecitata con contestazioni astratte o non confrontate con il percorso argomentativo delle decisioni di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.