Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1757/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater d.lgs. 74/2000). Denunciavano: 1) mancanza dell'elemento soggettivo e difetto di motivazione sulla loro consapevolezza, sostenendo di essere prestanome/"teste di legno" ignari della gestione reale (richiamando l'assoluzione di Bolondi dal Tribunale di Pavia); 2) erronea qualificazione dei crediti come "inesistenti" invece che "non spettanti", adducento documentazione (es. buste paga) che proverebbe l'effettivo pagamento del "bonus Renzi"; 3) censuravano il diniego della non menzione della condanna, rilevando stato di incensuratezza e condizioni personali che avrebbero dovuto giustificare il beneficio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi (alcuni motivi dichiarati inammissibili per genericità o per mancata confutazione delle ragioni di merito) e confermato la responsabilità dei quattro imputati: riconosciuto il carattere inesistente dei crediti portati in compensazione sulla base dell'assenza di riscontri contabili/patrimoniali e della natura di "scatole vuote" delle cooperative (assenza di scritture, sede, attività). Il giudice ha ritenuto provato il dolo eventuale/concorso nella condotta dolosa alla luce del ruolo di prestanome, dell'incompetenza gestionale e del disinteresse verso le attività societarie. Ha inoltre respinto la richiesta di qualificazione delle somme come semplicemente "non spettanti" e ha negato la non menzione per la gravità, l'ingente entità e la continuità delle condotte. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.) e rimangono confermate le pene precedenti (8 mesi ciascuno, sospese).

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 10-quater comma 2

    Norma sanzionatoria applicata per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti; la Corte ha ritenuto integrato il reato anche mediante dolo eventuale dei rappresentanti formali che accettano cariche in societaà fittizie senza esercitare controlli.

  • D.lgs. 471/1997, art. 13 comma 5

    "inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"

    La Corte ha applicato questo criterio per qualificare i crediti compensati come "inesistenti", essendo privi di riscontri contabili e non verificabili con i controlli automatici/formali previsti.

  • DPR 600/1973, artt. 36-bis e 36-ter

    Richiamati come strumenti di controllo automatizzato/formale che, se inefficaci nel riscontrare il credito, giustificano la qualificazione di "inesistente" secondo art. 13 comma 5 D.lgs. 471/1997.

  • DPR 633/1972, art. 54-bis

    Analogamente richiamato come riferimento per i controlli formali/automatizzati sulla veridicità dei crediti IVA.

  • d.lgs. 74/2000, art. 1 comma 1 lett. g-quater

    Richiamata nella parte che ancorava la nozione di credito inesistente all'insussistenza dei presupposti costitutivi; la Corte conferma che la novella normativa non impedisce la qualificazione di inesistenza su base della mancanza di elementi giustificativi.

  • d.lgs. 241/1997, art. 17

    La sentenza di assoluzione di Bolondi basata su art. 17 (richiamata dalla difesa) non ha incompatibilità logica con la decisione impugnata; la Cassazione ritiene che l'interpretazione applicata dal Tribunale di Pavia non obblighi a rivedere la qualificazione fatta dai giudici di merito.

  • cod. pen., art. 40 comma 2

    Richiamato per spiegare il concorso di persone nel reato (concorso morale o materiale) e giustificare l'attribuzione di responsabilità agli amministratori formali.

  • cod. civ., art. 2392

    Richiamato per delineare gli obblighi e le responsabilità degli amministratori; l'accettazione della carica senza controllo può integrare profili di responsabilità.

  • cod. pen., art. 175

    Norma relativa alla non menzione della condanna; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego basato sulla gravità, entità e continuità delle condotte.

  • cod. pen., art. 133

    Criteri di determinazione della pena e degli elementi da valutare per benefici come la non menzione; la valutazione rimane discrezionale nel giudice di merito.

  • cod. proc. pen., art. 591 comma 1 lett. c)

    Richiamato per l'inammissibilità dei motivi generici o che non confrontano specificamente le ragioni di fatto e di diritto espresse dalla sentenza impugnata.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Previsione applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La mera titolarità formale di cariche societarie non esclude responsabilità penale se sussistono elementi che dovrebbero far desumere al titolare la fittizietà dell'organizzazione ("scatole vuote"), l'assenza di scritture o la mancanza di una reale sede.
  • I crediti portati in compensazione possono essere qualificati come "inesistenti" quando mancano riscontri contabili/patrimoniali e non risultano verificabili tramite i controlli automatizzati/formali previsti dalla normativa tributaria.
  • Il concorso nel reato può essere configurato anche con dolo eventuale quando l'amministratore formale accetta il rischio derivante dall'operato dei gestori reali senza esercitare controlli e gestione.
  • L'onere difensivo in Cassazione richiede di confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito: motivi generici o che propongono una lettura alternativa senza mostrare fratture logiche manifeste sono inammissibili.
  • La non menzione della condanna è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere negata per la gravitaà, l'entità e la continuità della condotta anche se la pena sia sospesa.
  • L'assoluzione di un terzo gestore (es. assoluzione di chi materialmente gestiva) non esclude automaticamente la responsabilità degli amministratori formali; le differenti valutazioni giuridiche e fattuali possono coesistere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.