Cassazione Penale, Sentenza n. 12214/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha disposto l'iscrizione dei ruoli esattoriali e la riscossione coattiva per spese relative all'amministrazione giudiziaria della societa' Induplast confiscata. Contestano l'addebitabilità a loro carico dei compensi dell'amministratore giudiziario richiamando art. 104-bis cod. proc. pen. e art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011 (secondo cui lo Stato non ha diritto di recupero per tali compensi dopo la confisca), la disciplina del d.P.R. 115/2002 (art. 205) e l'applicabilita' della sospensione condizionale della pena alle spese di amministrazione, nonche' la possibilita' che tali oneri siano posti a carico della societa' Induplast o del suo amministratore piuttosto che delle persone fisiche condannate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perche' essi si ponevano in contrasto con il principio di diritto gia' dettato dalla pronunzia rescindente (secondo cui le spese di custodia maturate prima della confisca gravano sui condannati ai sensi dell'art. 535, comma 1, c.p.p.). Ha ritenuto infondato il motivo che invocava la sospensione condizionale della pena: la Corte aderisce al precedente (Sez. V, n. 28081/2013) che qualifica la condanna al pagamento delle spese processuali come obbligazione di natura civile e non come pena accessoria, per cui la sospensione condizionale non ne sospende l'esecuzione. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo che chiedeva l'addebito esclusivo alla societa' Induplast per carenza di elementi sul rapporto tra condanne, confisca e responsabilita' 231; osservando comunque che la mera imputazione alla societa' non impedisce l'addebito alle persone fisiche coinvolte, salvo duplicazioni.
Norme richiamate
art. 104-bis cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicabilita' delle norme del d.lgs. 159/2011; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo possa prevalere sul principio vincolante della sentenza rescindente circa l'addebitabilita' delle spese maturate prima della confisca
art. 42, comma 3, d.lgs. 159/2011
Invocato per sostenere che, dopo la confisca, lo Stato che anticipa compensi dell'amministratore giudiziario non ha diritto di recupero; la Corte ha osservato che la materia delle spese maturate prima della confisca era gia' definita dalla pronunzia rescindente
art. 535, comma 1, cod. proc. pen.
Principio generale secondo cui le spese di giustizia e di custodia gravano sul condannato; la sentenza rescindente ha ritenuto che le spese di custodia maturate prima della confisca gravino sui condannati
art. 205 d.P.R. 115/2002
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle spese che lo Stato puo' recuperare; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che tentavano di rimettere in discussione il principio gia' stabilito dalla pronunzia rescindente
art. 163 e art. 166, comma 1, cod. pen.
Invocati con riferimento alla qualifica della condanna alle spese come 'pena' e agli effetti della sospensione condizionale; la Corte ha escluso che detta qualifica possa assimilare l'obbligo di rimborso alla nozione tecnica di pena, aderendo al precedente che considera l'obbligo come obbligazione civile
art. 67 legge 69/2009
Richiamato per il contesto normativo sulle spese processuali e la riqualificazione delle norme sul rimborso; la Corte ha fatto riferimento al nuovo quadro normativo ma ha confermato l'applicazione del principio indicato dalla pronunzia rescindente
commi 2-quater e 2-quinquies art. 205 d.P.R. 115/2002
Citati dai ricorrenti in relazione alla disciplina del recupero delle spese, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile se volta a sovvertire il principio gia' fissato dalla sentenza rescindente
d.lgs. 231/2001
Riferito alla responsabilita' amministrativa della societa' Induplast; la Corte ha osservato che l'asserita condanna societaria non preclude, di per se', l'addebito delle spese alle persone fisiche condannate e che mancavano elementi per valutare l'eventuale ripartizione pro quota
Sez. V, sent. n. 28081/2013 (Spensierato)
Precedente richiamato e seguito: qualifica l'obbligo di pagamento delle spese processuali come obbligazione civile, non come pena accessoria, e di conseguenza ne esclude la sospensione in forza della sospensione condizionale della pena
Sez. U, sent. n. 491/2011 (Pislor)
Men- zionata come precedente che aveva definito le spese processuali 'sanzione economica accessoria'; la Corte ha comunque ritenuto non disponibile l'assimilazione tecnica alla pena per estenderne lo statuto
Corte Cost., n. 3/2019
Richiamata in ordine al principio che le spese di custodia del bene sequestrato possono gravare sul condannato; la pronunzia rescindente aveva fatto riferimento a tale orientamento
Massime di principio
- Distinguere sempre la tempistica delle spese: le spese di custodia e gestione maturate prima della confisca definitiva possono gravare sui condannati (art. 535 c.p.p.), mentre spese successive alla confisca possono essere soggette a regole diverse e, in taluni casi, non suscettibili di recupero da parte dello Stato.
- La qualificazione della condanna al pagamento delle spese come obbligazione civile (e non come pena accessoria) implica che la sospensione condizionale della pena non sospende l'obbligo di pagamento di tali spese.
- I precedenti vincolanti o la pronunzia rescindente sono determinanti: questioni gia' risolte da un principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio non possono essere riesaminate nel merito se non travalicando il perimetro del rinvio stesso.
- L'addebito delle spese a una societa' condannata ai sensi del d.lgs. 231/2001 non esclude automaticamente l'addebito alle persone fisiche coinvolte; la valutazione richiede elementi fattuali chiari e, se del caso, l'eventuale ripartizione pro quota deve essere motivata e supportata da riscontri.
- Sul piano della competenza: il Giudice penale decide sull'an (la sussistenza dell'obbligo) mentre, ove necessario, il Giudice civile puo' essere competente sul quantum; tuttavia non si puo' rimettere al giudice civile la determinazione di un importo se la natura della pretensione fosse qualificata come pena.
- In casi simili, raccogliere e documentare con precisione i periodi di sostenimento delle spese, i ruoli ricoperti dai soggetti incaricati (custode vs amministratore giudiziario) e la correlazione fra reato, confisca e responsabilita' societaria per poter proporre efficacemente una contestazione dell'addebito.
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