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Sentenza

Sentenza n. 6899/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 8086/2025, pubblicata l’8 luglio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 17633/2024.

Giustizia amministrativa202600719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 8086/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per l'importo complessivo di 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 8086/2025, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio economico, nella misura di 2.000 euro oltre accessori. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la regolare notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione nelle forme prescritte ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del titolo o a chiarire la propria condotta; pertanto, alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono più sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto tale termine risultava decorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato civile quale fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione, non viene eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il titolare della posizione riconosciuta può agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione concreta del comando giudiziale.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente accertata dal giudicato; il giudice deve concentrarsi sull'esatta esecuzione del comando contenuto nel titolo.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del debitore pubblico, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione può condurre all'accoglimento della domanda, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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