Sentenza n. 101/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento - della DICHIARAZIONE DEL TITOLO UNICO IN AUTOCERTIFICAZIONE per la Realizzazione di nuova infrastruttura di proprietà INWIT S.p.A. per successiva ospitalità di impianti di telefonia mobile multigestore nel Comune di Citerna (PG) in Via Sacro Cuore – Loc. Pistrino Foglio 12, mapp. 364, datata 04.06.2025 e protocollata a mezzo pec al Comune di Citerna al n. 4066 in data 05-06-2025; - della Comunicazione Inizio Lavori relativa alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telefonia Mobile; - della Comunicazione di INWIT inviata al Comune di Citerna facente parte dell'istanza unica ex art. 43 e 44 D. Lgs. 259/2003 ed avente ad oggetto “richiesta di integrazioni prot. 7758 del 01.10.2024” inviata tramite pec al SUAP di cui al Prot. 1694 del 07.03.2025; - della Relazione Idraulica, del Progetto Architettonico, della Modellazione Geologica e Modellazione Sismica facenti parte integrante dell'istanza unica ex art. 43 e 44; - della Nota del Comune di Citerna Prot. 7761 del 02.10.2024 avente ad oggetto “istanza unica ai sensi degli artt. 43-44-49 D. Lgs. 259/03” con cui veniva dichiarata “improcedibile fino all'integrazione” della documentazione richiesta; - dell'istanza Unica ai sensi degli artt. 43 – 44- 49 del D.Lgs. nr. 259/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 207/2021, presentata in data 30.09.2024 e protocollata per la SUAP nr. 7684 del 10.10.2024 e prot. Comune n. 7680 del 01.10.2024 con successive integrazioni; - del Parere tecnico preventivo sui livelli di campo elettromagnetico, della Relazione Tecnico Sanitaria del campo elettromagnetico preesistente e previsionale in relazione a misure di cautela e obiettivi di qualità sull'impianto PJC9 Citerna PNRR del16.09.2024; - della nota del Comune di Citerna del 04.04.2024 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, Componente 2, Investimento 3.2” in cui ha dichiarato “l'Amministrazione Comunale non ha siti pubblici da proporre per la realizzazione del piano ItaliaG”; - della Comunicazione INWIT avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, Componente 2, Investimento 3.2. - Piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in dowlink e 30 Mbit/s” inviata al Comune di Citerna per richiedere “la valutazione tecnica di alcune aree/comunali/private e le coordinate di tutte le aree offerte”; - di qualsiasi disposizione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico di seguito denominato P.A.I. Redatto dal Comune di Citerna con Delibera nr. 125 del 18.07.2012 che possa costituire fondamento dell’atto impugnato; - della Delibera nr. 7 del 17.01.2009 del Comune di Citerna che ha adottato il “Piano comunale di zonizzazione e tutela dall’inquinamento elettromagnetico del territorio comunale di Citerna redatto dalla società VIE EN.RO.SE s.r.l. di Firenze composta dalla Relazione tecnica e dalla Individuazione di aree sensibili, aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e possibili localizzazioni per l’installazione di impianti SRB”; - di qualsiasi disposizione del Piano elettromagnetico comunale adottato dal Comune di Citerna ai sensi della L. 36/2001 e della L.R. 14 giugno 2002, n. 9 che possa costituire fondamento dell’atto impugnato; - della Direttiva Ministeriale concernente “Le Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l'attuazione del PNRR” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.11.2023; - nonché di ogni altro atto presupposto, precedente e/o successivo al Titolo Unico anche non conosciuto dai ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Titolo unico formatosi per silenzio-assenso e dichiarato in autocertificazione per la realizzazione di una nuova infrastruttura di rete destinata a ospitare impianti di telefonia mobile 5G nel Comune di Citerna, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di immobili e terreni nella frazione di Pistrino, hanno impugnato il titolo unico tacito relativo alla realizzazione di una stazione radio base 5G finanziata dal Piano Italia 5G, deducendo: mancata o insufficiente pubblicità dell’istanza; omessa valutazione della compatibilità dell’impianto con la pericolosità idraulica dell’area, ricadente in fascia A e rischio R4 del PAI; mancata acquisizione di un parere sanitario dell’ASL o di altri enti; omessa indizione della conferenza di servizi; carenza di istruttoria e motivazione; inattendibilità della relazione tecnico-sanitaria predisposta dal gestore; illegittimità del parere tecnico preventivo di ARPA, ritenuto meramente adesivo alla relazione privata; mancata considerazione di localizzazioni alternative e della vicinanza ad abitazioni e a un asilo nido; violazione della disciplina comunale sulle aree sensibili e dei principi di tutela della salute, precauzione e buon andamento. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la presenza di soggetti elettrosensibili o portatori di pacemaker imponesse specifici accertamenti sanitari. Inwit ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, ne ha sostenuto l’infondatezza, richiamando la competenza di ARPA, la compatibilità dell’intervento con il PAI e la disciplina speciale applicabile agli interventi del Piano Italia 5G.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’eccezione di tardività perché la domanda era infondata nel merito. Ha ritenuto sufficiente la pubblicazione dell’istanza sull’albo pretorio online e, comunque, ha rilevato che l’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003 esclude che la mancata pubblicizzazione incida sulla formazione del silenzio-assenso o determini l’annullabilità del titolo. Ha escluso che il Comune dovesse acquisire un parere sanitario dell’ASL, dell’INAIL o di altri enti: la competenza in materia di limiti di esposizione e valori di attenzione ai campi elettromagnetici spetta ad ARPA, il cui parere tecnico preventivo favorevole condiziona il titolo. Il rispetto dei valori normativi è stato ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze di tutela precauzionale della salute, in assenza di prova tecnica contraria; le allegazioni sui rischi del 5G e sulle possibili interferenze con un pacemaker sono state giudicate generiche e non supportate da una relazione specialistica. La censura contro la relazione tecnico-sanitaria di Inwit è stata ritenuta generica e inammissibile, poiché non indicava specifiche carenze metodologiche; inoltre la relazione era stata validata da ARPA e conteneva misurazioni a distanze anche inferiori rispetto a quelle delle proprietà dei ricorrenti. È stata respinta anche la critica al parere ARPA, non essendo necessario che l’Agenzia svolgesse ulteriori accertamenti autonomi in presenza di dati tecnici valutabili e in mancanza di un principio di prova dell’errore. Non era necessaria la conferenza di servizi, poiché non occorrevano ulteriori pareri sanitari o idraulici: l’intervento rientrava tra quelli ammessi dall’art. 28 del PAI e le autorità idrauliche erano comunque state informate. La stazione radio base è stata ritenuta infrastruttura di rete e impianto tecnologico senza nuove volumetrie, compatibile con le previsioni del PAI per la fascia A, anche alla luce degli accorgimenti progettuali adottati. Quanto alle localizzazioni alternative e alle aree sensibili, il TAR ha affermato che le abitazioni dei ricorrenti non risultavano ricomprese in siti sensibili specificamente individuati dal regolamento comunale e che l’asilo nido richiamato non era incluso nel piano comunale né era stata provata la distanza indicata. In ogni caso, per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche, l’art. 4, comma 7-bis, d.l. 60/2024, convertito dalla l. 95/2024, consente la localizzazione anche in deroga ai regolamenti comunali, sulla base delle esigenze di copertura. La posizione dell’impianto risultava funzionale all’integrale copertura del centro abitato di Pistrino. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003
Disciplinano il procedimento autorizzatorio unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica; il titolo può formarsi per silenzio-assenso decorso il termine previsto in assenza di un diniego o di pareri negativi.
art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003
Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili con ogni destinazione urbanistica.
art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003
tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo
La pubblicizzazione dell’istanza non condiziona la formazione del silenzio-assenso e la sua omissione non determina l’annullabilità del titolo.
art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003
La conferenza di servizi deve essere convocata quando l’installazione è subordinata all’acquisizione di più provvedimenti, pareri, intese o nulla osta; non è necessaria in assenza di una pluralità di contributi istruttori da acquisire.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
i comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge (...) per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico
I Comuni possono disciplinare l’insediamento degli impianti con riferimento a siti sensibili specificamente individuati, ma non possono introdurre divieti generalizzati o incidere sui limiti di esposizione riservati allo Stato.
art. 4, comma 2, lettera a), l. 36/2001
I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità costituiscono parametri statali di tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici, la cui verifica compete all’autorità tecnica competente.
DPCM 8 luglio 2003
Il rispetto dei valori soglia fissati dalla normativa statale soddisfa, secondo il giudice, le esigenze di tutela precauzionale della salute dall’inquinamento elettromagnetico, in assenza di prove scientifiche conclusive di rischi ulteriori.
art. 28, commi 2 e 3, PAI
Nella fascia A sono ammesse, a determinate condizioni, infrastrutture di rete e impianti tecnologici privi di nuove volumetrie, purché non ostacolino il deflusso delle acque né aumentino il rischio; per tali interventi non è obbligatorio il parere idraulico previsto per altre categorie.
art. 4, comma 7-bis, d.l. 60/2024, convertito dalla l. 95/2024
fino al 31 dicembre 2026 (...) la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara
Gli impianti del Piano Italia 5G destinati alle aree bianche possono essere localizzati anche in deroga ai regolamenti comunali sulle aree sensibili, quando ciò sia necessario in base alle esigenze di copertura individuate dal bando.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non impone al Comune l’acquisizione di pareri o lo svolgimento di istruttorie estranee alle competenze attribuitegli dalla legge.
Massime di principio
- Nel procedimento autorizzatorio per infrastrutture di comunicazione elettronica, il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione ai campi elettromagnetici è verificato dall’ARPA; il Comune non può sostituirsi all’autorità tecnica né è tenuto ad acquisire un autonomo parere sanitario dell’ASL, dell’INAIL o di altri enti, salvo specifiche competenze previste dalla legge.
- Il rispetto dei valori soglia statali in materia di campi elettromagnetici soddisfa, in assenza di una prova tecnica concreta e specifica di ulteriori rischi, le esigenze di tutela precauzionale della salute; allegazioni generiche sui possibili effetti nocivi della tecnologia o sulla vulnerabilità di singoli soggetti non impongono ulteriori accertamenti istruttori.
- La pubblicizzazione dell’istanza prevista dall’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003 non condiziona la formazione del silenzio-assenso e la sua omissione non determina, per espressa previsione normativa, l’annullabilità del titolo autorizzatorio tacito o espresso.
- La conferenza di servizi prevista dall’art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003 è necessaria quando l’installazione richiede l’acquisizione di una pluralità di provvedimenti, pareri, intese o nulla osta; non deve essere convocata quando, per legge, non occorrono ulteriori contributi amministrativi.
- Le infrastrutture di rete e gli impianti tecnologici privi di nuove volumetrie possono essere realizzati in fascia A del PAI se rispettano le condizioni volte a non ostacolare il deflusso delle acque e a non aumentare il rischio idraulico.
- I Comuni possono individuare siti sensibili specifici e disciplinare il corretto insediamento delle stazioni radio base, ma non possono introdurre divieti generalizzati; per gli interventi del Piano Italia 5G nelle aree bianche la localizzazione può inoltre avvenire, ove necessario per assicurare la copertura, anche in deroga ai regolamenti comunali.
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