Cassazione Penale, Sentenza n. 40080/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli eredi di Roberto Corigliano chiedevano la liquidazione dell'equa riparazione per la detenzione cautelare ritenuta ingiusta (periodi: 27/01/2004-13/06/2005 e 06/03/2006-13/07/2006). In primo grado il Tribunale di Lecce aveva assolto Roberto Corigliano il 19/11/2009; il P.M. aveva impugnato ma la sentenza di condanna di appello era stata annullata con rinvio dalla Cassazione il 15/10/2013 e fissato nuovo giudizio. Il decesso dell'imputato (23/10/2017) intervenne prima dell'udienza di rinvio; la Corte di appello, con ordinanza del 03/11/2017, dichiarò inammissibile l'appello del P.M. per impossibilità di instaurare il contraddittorio e dispose l'esecuzione della sentenza assolutoria del 19/11/2009. Gli eredi proposero domanda di riparazione (art. 314 c.p.p.), ma la Corte di Appello di Lecce respinse la domanda ritenendo che il proscioglimento non fosse frutto di un accertamento definitivo del merito ma della morte dell'imputato e che l'ordinanza di inammissibilità equivalesse a pronuncia di improcedibilità ex art. 129 c.p.p., escludendo così i presupposti per l'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della ricorrente. Ha ritenuto che l'ordinanza che dichiarò l'inammissibilità dell'appello del P.M. (art. 591 c.p.p.) non equivalesse automaticamente a una pronuncia di improcedibilità ex art. 129 c.p.p. e che, poiché l'ordinanza non fu impugnata e divenne irrevocabile, ne conseguì l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione del 19/11/2009. Pertanto sussistono i presupposti formali dell'art. 314 c.p.p. per la riparazione per ingiusta detenzione e l'ordinanza di rigetto impugnata è stata annullata (con rinvio per il conseguente esame della domanda di riparazione alla Corte territoriale, secondo quanto disposto dalla Cassazione).
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 314 come norma di applicazione formale: il diritto alla riparazione richiede una sentenza di proscioglimento/assoluzione divenuta irrevocabile secondo le formule previste dal primo comma; l'irrevocabilità conseguita per mancato ricorso avverso l'ordinanza che ha disposto l'esecuzione rende applicabile l'art. 314.
art. 591 cod. proc. pen.
La norma disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione e la possibilità di ricorso per Cassazione contro l'ordinanza; la Corte osserva che l'ordinanza che dichiarò inammissibile l'appello del P.M. era impugnabile (cfr. comma 3) ma non fu impugnata, divenendo irrevocabile e rendendo irrevocabile la sentenza di assoluzione eseguita.
art. 129 cod. proc. pen.
Riguarda l'improcedibilità per morte dell'imputato. La Corte precisa che l'ordinanza di inammissibilità non equivale automaticamente a una pronuncia di improcedibilità ex art. 129: occorre verificare il contenuto dispositivo del provvedimento e non solo la motivazione formale.
art. 627 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato ma deve uniformarsi ai principi di diritto indicati dalla sentenza di annullamento.
art. 6 CEDU
Evocata con riferimento all'esigenza di rinnovare l'istruttoria dibattimentale (escussione diretta dei testi) quando la riforma in peius si fondi sulla diversa valutazione di prove dichiarative; il rispetto dell'art. 6 impone talora la rinnovazione dell'istruttoria.
art. 620 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere gli effetti del decesso se intervenuto prima del giudizio di Cassazione: in caso di impugnazione di una sentenza di condanna il decesso prima della Cassazione può comportare annullamento senza rinvio ai sensi di art. 620, comma 1, lett. a).
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Riferimento alla formula e alla natura dell'assoluzione pronunciata in primo grado dal Tribunale; la Corte ne tiene conto per stabilire che l'assoluzione del 19/11/2009 è stata pronunciata nel merito e comprende le formule contemplate dall'art. 314.
Massime di principio
- L'irrevocabilità formale di una sentenza di assoluzione (anche resa esecutiva da un'ordinanza che dichiari inammissibile l'impugnazione del P.M.) può soddisfare il requisito formale dell'art. 314 c.p.p. per la riparazione per ingiusta detenzione: ciò che conta è il contenuto dispositivo e l'irreversibilità del provvedimento, non la motivazione che ha determinato l'irrevocabilità.
- Un'ordinanza che dichiara inammissibile un impugnazione non deve automaticamente essere considerata equivalente a una pronuncia di improcedibilità ex art. 129 c.p.p.; occorre valutare il contenuto dispositivo del provvedimento e se questo abbia effettivamente dichiarato l'estinzione del reato.
- Quando la riforma in peius di una sentenza si fonderebbe su nuova valutazione di prove dichiarative già acquisite, la rinnovazione dell'istruttoria (escussione diretta dei testi) è obbligatoria per rispetto dell'art. 6 CEDU; la morte dell'imputato che impedisca tale rinnovazione può incidere sul possibile esito del giudizio di rinvio.
- È fondamentale distinguere temporalmente i casi: il decesso che interviene prima o dopo le fasi di annullamento/cassazione produce effetti processuali diversi e può cambiare la sorte dell'impugnazione e delle conseguenti possibilità di ottenere indennizzo.
- Il principio di tassatività delle ipotesi di riparazione ex art. 314 impone di attenersi alle formule e agli eventi formalmente previsti dalla norma; non è ammissibile trasformare, per ragioni sostanziali, una sentenza irrevocabile di assoluzione in una pronuncia di improcedibilità senza adeguata verifica formale.
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