Sentenza n. 655/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione della minore alla classe richiesta presso un istituto comprensivo statale per l’anno scolastico indicato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La madre, in qualità di esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ha impugnato il diniego di iscrizione della figlia minore alla classe richiesta, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il testo non specifica le singole disposizioni violate né le figure sintomatiche di eccesso di potere dedotte. In corso di causa, il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha ordinato l’iscrizione; successivamente la minore è stata ammessa agli esami conclusivi del primo ciclo e li ha superati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il diniego originario è stato superato dall’iscrizione disposta in sede cautelare e da una successiva attività scolastica autonoma, culminata nell’ammissione e nel superamento dell’esame di Stato. Non risultando che l’ammissione all’esame fosse con riserva, le attività scolastiche non costituivano mera esecuzione dell’ordinanza cautelare: il giudizio positivo della commissione d’esame ha assorbito il precedente diniego e determinato un nuovo assetto del rapporto. Il superamento dell’esame ha inoltre soddisfatto l’interesse formativo perseguito, senza che l’annullamento del diniego potesse produrre un’utilità concreta ulteriore o rimuovere gli effetti del percorso scolastico concluso, da conservare. Spese integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- Il ricorso contro un diniego di iscrizione scolastica diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l’iscrizione ottenuta in sede cautelare, una successiva e autonoma attività scolastica conduce all’ammissione e al superamento dell’esame conclusivo, soddisfacendo l’interesse formativo perseguito.
- Quando l’ammissione agli esami non risulta disposta con riserva, il successivo giudizio positivo della commissione d’esame non costituisce mera esecuzione della misura cautelare: può assorbire il precedente atto negativo e determinare un nuovo assetto del rapporto, rendendo priva di utilità concreta la domanda di annullamento.
- Il superamento dell’esame conclusivo, quale esito di un percorso scolastico utilmente intrapreso e concluso, giustifica la conservazione degli effetti giuridici e della relativa certificazione anche se il giudizio sul precedente diniego non prosegue nel merito.
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