Cassazione Civile, Ordinanza n. 27518/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda l'omologazione di un concordato fallimentare proposto da una società assuntrice nell'interesse di un consorzio fallito. La banca creditrice, tramite procuratore, aveva proposto opposizione al concordato e poi reclamo, contestando la sorte del proprio credito ammesso al passivo con collocazione ipotecaria e sostenendo che il venir meno delle garanzie sui beni ipotecati incidesse sull'ammissibilità della proposta. Dopo un primo intervento della Cassazione con rinvio, la Corte d'appello ha accertato che la proposta prevedeva espressamente il pagamento integrale del credito privilegiato della banca e ha respinto nuovamente il reclamo. Il legale rappresentante del consorzio fallito ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formulati come omesso esame di fatti decisivi: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che gli immobili ipotecati non erano più nella titolarità del consorzio, essendo tornati prima ai Comuni e poi agli assegnatari, con conseguente esclusione del privilegio; inoltre avrebbe dovuto applicare una precedente pronuncia della Cassazione che avrebbe accertato l'assenza di disponibilità dei beni ipotecati in capo al consorzio. Le parti resistenti hanno eccepito l'infondatezza delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non fosse parte soccombente nel giudizio a quo, non avendo proposto opposizione all'omologazione del concordato né impugnato il primo decreto della Corte d'appello, con conseguente difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere. Ha inoltre osservato che le censure investivano una questione estranea al thema decidendum, ossia la degradazione del credito della banca da privilegiato a chirografo, mentre il giudizio di merito riguardava soltanto l'ammissibilità del concordato fallimentare. Infine, le doglianze non si confrontavano con la ratio del decreto impugnato, che aveva affermato la irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità della proposta, della vicenda delle garanzie ipotecarie, dato che l'assuntrice si era impegnata al pagamento integrale del credito privilegiato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile se proposto da chi non sia parte soccombente nel giudizio di merito e non abbia interesse concreto e attuale all'impugnazione.
- Le censure di legittimità devono investire la questione effettivamente decisa dal giudice di merito: è inammissibile il motivo che rechi una contestazione estranea al thema decidendum della controversia.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- Ai fini dell'ammissibilità di una proposta di concordato fallimentare, è irrilevante la vicenda delle garanzie ipotecarie se la proposta prevede comunque l'integrale pagamento del credito privilegiato interessato.
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