Sentenza n. 4428/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale Sezione Lavoro di Como n. 298/2025 pubblicata il 6 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 298/2025, di riconoscere la carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 298/2025, pubblicata e notificata al Ministero il 6 ottobre 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Il ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: la documentazione dimostrava la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato e il Ministero non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare con istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto; le spese sono state distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza va dunque accolto.
Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza, dichiarando l’inottemperanza e impartendo le prescrizioni necessarie all’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’azione di ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza di condanna nei confronti dell’amministrazione.
Massime di principio
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza di condanna previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è procedibile.
- Quando il giudicato riconosce al creditore somme determinate, la documentazione idonea a provarne la spettanza e l’assenza di allegazioni dell’amministrazione circa l’avvenuto pagamento giustificano la dichiarazione di inottemperanza e l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’iniziativa del creditore dopo la scadenza del termine concesso all’amministrazione e fissando il termine per l’esecuzione dell’incarico.
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