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Sentenza

Sentenza n. 1524/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, del DASPO del Questore della Provincia di Firenze Prot. Uscita n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale veniva fatto divieto ex art. 6 della l. 401/89 e successive modifiche di accedere “agli stadi ove si disputano gli incontri della squadra dello Spezia Calcio e tutti gli incontri di serie A, B, C, CND, Eccellenza, Promozione, (…)”, per la durata di anni due, dalla data di notifica del provvedimento.

Giustizia amministrativa202600274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore della Provincia di Firenze, della durata di due anni, con divieto di accesso agli stadi ove si disputano gli incontri della squadra dello Spezia Calcio e agli incontri dei campionati indicati nel provvedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione agli scontri verificatisi prima dell'incontro di calcio Empoli-Carrarese. Secondo la ricostruzione amministrativa, alcuni ultras della squadra ospite, dopo il lancio di una bottiglia e di un sasso contro l'autobus della tifoseria, erano scesi dai veicoli con bastoni e altri oggetti atti a offendere; nell'autovettura occupata dal ricorrente erano stati rinvenuti quattro tubi idraulici di plastica rigida. Il ricorrente ha dedotto: travisamento dei fatti, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché difetto di istruttoria, sostenendo di non essere mai sceso dal veicolo e di non avere partecipato ad alcun comportamento violento; violazione dell'art. 6-ter della l. 401/1989, poiché non era stato denunciato all'autorità giudiziaria; violazione dell'art. 6 della l. 377/2001 ed eccesso di potere per difetto e indeterminatezza dei presupposti relativi ai luoghi di accesso, transito e trasporto e alle manifestazioni sportive interdette; violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha annullato il DASPO. L'amministrazione non ha dimostrato che il ricorrente fosse tra i soggetti scesi dall'autovettura dopo l'arresto del corteo, né che avesse preso parte agli scontri o tenuto comportamenti violenti o ostili verso le forze dell'ordine. È rimasto indimostrato anche l'uso improprio dei tubi idraulici rinvenuti nel veicolo, considerato che non era stato accertato neppure l'avvicinamento del ricorrente al luogo del tafferuglio, distante circa 150 metri dall'autovettura. L'amministrazione non ha fornito ulteriori elementi idonei a chiarire gli indicatori sui quali era stata individuata la responsabilità del destinatario. Pur trattandosi di una misura amministrativa preventiva, per la quale non è richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, occorrono elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico caratterizzato da elevata attendibilità; tali elementi sono stati ritenuti del tutto mancanti. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    "il Daspo è una fattispecie appartenente al diritto amministrativo della prevenzione"

    La misura può anticipare la soglia della prevenzione rispetto a situazioni di pericolo concreto, ma deve comunque fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità.

  • art. 6-ter l. 401/1989

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non l'ha esaminata, avendo accolto il primo motivo ritenuto fondato e assorbente.

  • art. 6 l. 377/2001

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento alla determinatezza dei luoghi e delle manifestazioni sportive interdette, ma il motivo non è stato esaminato per l'accoglimento del primo motivo.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato richiamato per la fissazione dell'udienza di merito dopo la fase cautelare.

Massime di principio

  • Il DASPO costituisce una misura amministrativa preventiva che può essere adottata sulla base di una valutazione probabilistica del pericolo, senza necessità di una prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma richiede comunque elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un ragionamento causale caratterizzato da elevata attendibilità.
  • La mera presenza di una persona nell'autovettura di soggetti coinvolti in disordini connessi a una manifestazione sportiva non dimostra, di per sé, la partecipazione agli scontri né giustifica l'adozione del DASPO nei suoi confronti.
  • Il rinvenimento di oggetti astrattamente utilizzabili per offendere all'interno di un veicolo non è sufficiente a fondare un DASPO se l'amministrazione non dimostra l'effettiva disponibilità, l'utilizzo improprio o il collegamento concreto del destinatario con gli episodi violenti.
  • In materia di DASPO, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria individualizzata e indicare gli elementi specifici dai quali desume la responsabilità o il coinvolgimento del destinatario; in mancanza, il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria e deve essere annullato.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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