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Ordinanza

Ordinanza n. 16663/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante il rigetto della domanda di riconoscimento n. 45816, prot. n. 35907 del 22 luglio 2025, relativa al certificato n. 1372 del 30 giugno 2025 rilasciato dalla “Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures”, Romania, quale titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado, codice ADSS; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo, ivi compresi, ove occorra, gli atti istruttori e i pareri richiamati nel provvedimento impugnato e non integralmente comunicati alla ricorrente; nonché, ove occorra, degli atti e delle determinazioni assunti dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. V-ter, n. 5703/2026, pubblicata il 26 marzo 2026. nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova, completa e rigorosa valutazione della domanda di riconoscimento della ricorrente, mediante esame dell’intero compendio documentale, formativo e professionale dalla stessa prodotto e mediante l’eventuale applicazione di adeguate e proporzionate misure compensative.

Giustizia amministrativa202610520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento, quale titolo di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, del certificato rilasciato da un'università rumena

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di riconoscimento n. 45816, relativa al certificato di specializzazione rilasciato il 30 giugno 2025 dall'Universitatea Dimitrie Cantemir di Targu Mures per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Ha chiesto l'annullamento del diniego e degli atti connessi, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare integralmente la domanda sulla base della documentazione formativa e professionale prodotta, eventualmente applicando misure compensative adeguate e proporzionate. Le censure specifiche non sono riportate nell'ordinanza. La ricorrente ha inoltre fatto riferimento agli atti adottati in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lazio, Sez. V-ter, n. 5703/2026.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né valutato la fondatezza delle censure, poiché il decreto impugnato non risultava depositato e, senza di esso, non era possibile verificare le ragioni del diniego. Ha ordinato al Ministero, ai sensi degli artt. 55, comma 12, e 65, comma 3, c.p.a., di depositare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento e la documentazione istruttoria essenziale richiamata nella motivazione. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 1° dicembre 2026; spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 12, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dover ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi degli artt. 55, comma 12, e 65, comma 3, c.p.a., il deposito del provvedimento impugnato, nonché della documentazione istruttoria essenziale richiamata nella relativa motivazione;

    La disposizione è richiamata quale base per ordinare all'Amministrazione il deposito del provvedimento e della documentazione necessaria alla decisione cautelare.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dover ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi degli artt. 55, comma 12, e 65, comma 3, c.p.a., il deposito del provvedimento impugnato, nonché della documentazione istruttoria essenziale richiamata nella relativa motivazione;

    La disposizione è richiamata quale base per acquisire il provvedimento impugnato e gli atti istruttori essenziali, necessari per valutare la domanda cautelare.

Massime di principio

  • Quando la valutazione della domanda cautelare richiede di esaminare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare il provvedimento e la documentazione istruttoria essenziale richiamata nella sua motivazione.
  • Se il provvedimento impugnato non è acquisito agli atti e la sua mancanza impedisce di valutare la fondatezza delle censure cautelari, la trattazione della domanda può essere rinviata dopo l'ordine istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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