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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38399/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 314, comma 2 c.p.p.) e vizio di motivazione ritenuto manifestamente illogico. Puntava a dimostrare che gli elementi indicati dalla Corte territoriale (accusa iniziale e successiva ritrattazione del collaboratore Lo Giudice; contatti telefonici con il coimputato Cortese in prossimità delle date degli attentati senza conoscerne il contenuto; una telefonata del 18/10/2010 interpretata come neutra; la pregressa intestazione del motorino usato dall'esecutore materiale) erano neutrali o contraddetti dalla sentenza di assoluzione, per cui non potevano fondare un giudizio di concausalità della condotta del ricorrente nella ingiusta privazione della libertà.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno ritenuto congrua e non illogica la valutazione della Corte di merito, che ha valorizzato la "contiguità" e i rapporti stabili tra Puntorieri e Cortese (contatti telefonici in giorni coincidenti con gli attentati, intercettazione con promessa di "non coinvolgerlo" interpretata come indizio, l'inoltro di Cortese al fratello di Puntorieri per eventuale aiuto economico, e la precedente intestazione del motorino). Tali elementi, valutati nel loro insieme, sono stati considerati idonei a costituire un'indicazione di complicità in relazione al provvedimento restrittivo, con conseguente esclusione della riparazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione e il rigetto della domanda di riparazione; nel ricorso è prospettata una violazione/errata applicazione di tale disposizione in relazione ai criteri di motivazione dell'ordinanza

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498

    «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato.»

    Principio utilizzato dalla Corte di legittimità per confermare che rapporti stabili/contigui con soggetti poi condannati possono costituire indizio ostativo alla riparazione, se adeguatamente motivati e posti in relazione con il provvedimento cautelare

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere esclusa se emerge che il richiedente, con comportamenti o frequentazioni, ha concorso a creare un'apparenza di colpevolezza; il giudice deve però motivare l'oggettiva idoneità di tali elementi a costituire indizi di complicità.
  • Contatti telefonici o relazioni di amicizia non sono automaticamente neutrali: la loro rilevanza dipende dal contesto temporale, dalla qualità dei rapporti e dall'integrazione con altri elementi probatori (intercettazioni, indicazioni investigative).
  • La ritrattazione di un collaboratore riduce il valore probatorio della sua precedente accusa, ma non annulla automaticamente tutti gli indizi se ve ne sono altri, valutati complessivamente.
  • Intercettazioni e il contenuto concreto delle comunicazioni sono più probanti dei meri tabulati; tuttavia anche i tabulati, se coincidenti temporalmente con reati gravi e integrati da altri elementi, possono contribuire a formare un'impressione probatoria.
  • La titolarità passata di un mezzo (es. motorino) a favore dell'imputato non prova di per sé la responsabilità, salvo che non emerga il collegamento intenzionale o la consapevolezza dell'uso criminoso.
  • La Corte di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la congruità e la logica della motivazione; la Cassazione verifica principalmente l'assenza di illogicità manifesta o di carenze motivazionali gravi.
  • In fase di valutazione della riparazione, è essenziale che il richiedente indichi e provi l'assenza di comportamenti che possano essere ragionevolmente ritenuti concausali dell'errore giudiziario; la semplice affermazione di innocenza senza confutare gli elementi indicati può essere insufficiente.

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