Corte di giustizia, Sentenza C-524/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 febbraio 2023. — IG e Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti contro Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov e IM. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Presa in carico da parte degli organismi di garanzia dei diritti salariali dei lavoratori subordinati – Limitazione dell’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia ai diritti salariali relativi al periodo di tre mesi precedenti o successivi alla data di apertura della procedura di insolvenza – Applicazione di un termine di prescrizione – Recupero di pagamenti indebitamente versati dall’organismo di garanzia – Presupposti. — Cause riunite C-524/21 e C-525/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con la direttiva 2008/94/CE la scelta della normativa rumena di ancorare la garanzia salariale alla data di apertura della procedura di insolvenza e di limitare l'intervento del fondo a tre mesi entro un periodo di riferimento di sei mesi. Ha invece escluso che il recupero di somme indebitamente pagate al lavoratore, in assenza di sua colpa, possa essere giustificato come misura antiabuso. Infine, ha subordinato l'uso della disciplina tributaria per il recupero al rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, vietandolo quando pregiudichi la tutela minima assicurata ai lavoratori.
Direttiva 2008/94/CE: limite temporale di tre mesi per la garanzia salariale, esclusione dell'abuso in assenza di condotta del lavoratore e condizioni per il recupero di somme indebitamente pagate dal fondo di garanzia
La questione giuridica
Se la direttiva 2008/94/CE osti: 1) a una normativa nazionale che assume come data di riferimento la data di apertura della procedura di insolvenza del datore di lavoro e limita la garanzia a tre mesi collocati in un intervallo di sei mesi complessivi; 2) a una prassi/normativa che consenta il recupero presso il lavoratore di somme pagate dal fondo di garanzia oltre il termine di prescrizione, qualificandolo come misura antiabuso ex articolo 12, lettera a); 3) all’applicazione, per tale recupero, della normativa tributaria con interessi e penalità di mora.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la direttiva 2008/94/CE non osta a una normativa nazionale che fissi come riferimento la data di apertura della procedura concorsuale di insolvenza del datore di lavoro e limiti la copertura del fondo di garanzia a tre mesi collocati entro un periodo di riferimento di sei mesi, poiché tale disciplina rientra nella facoltà riconosciuta agli Stati membri dagli articoli 3 e 4. Tuttavia, il recupero presso il lavoratore di somme pagate oltre il termine di prescrizione non può essere giustificato come misura "necessaria per evitare abusi" ai sensi dell'articolo 12, lettera a), quando non vi sia alcuna azione od omissione imputabile al lavoratore; inoltre, l'applicazione di una normativa tributaria con interessi e penalità è incompatibile con la direttiva, letta alla luce dei principi di equivalenza ed effettività, se rende meno favorevole o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti garantiti o abbassa sotto il minimo europeo la tutela assicurata dall'articolo 4, paragrafo 2.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/94/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2008/94/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2008/94/CE
- Articolo 3, secondo comma, direttiva 2008/94/CE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 2008/94/CE
- Articolo 12, lettera a), direttiva 2008/94/CE
- Legge rumena n. 200/2006
- Norme metodologiche di applicazione della legge n. 200/2006
- Legge rumena n. 76/2002
- Legge rumena n. 500/2002
Garanzia dei crediti salariali in caso di insolvenza del datore di lavoro
La sentenza, resa in un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti, riguarda l'interpretazione della direttiva 2008/94/CE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. La Corte è stata chiamata a valutare sia la compatibilità del limite temporale imposto dalla normativa rumena al pagamento da parte del fondo di garanzia, sia la legittimità del recupero di somme già versate ai lavoratori.
Fatti e procedimento principale
Nei procedimenti principali due lavoratori, IG e IM, avevano ricevuto dal Fondo di garanzia rumeno importi a titolo di arretrati salariali dovuti da datori di lavoro insolventi. In seguito a una decisione della Corte dei conti rumena e a un'interpretazione della normativa nazionale fornita dalla Înalta Curte de Casație și Justiție, i Centri per l'impiego competenti avevano disposto il recupero delle somme perché riferite a periodi non compresi nel trimestre tutelato o richieste oltre il termine di prescrizione.
La controversia nasceva dal fatto che, secondo la prassi amministrativa contestata, i lavoratori avrebbero dovuto restituire quanto percepito, con interessi e penalità di mora, nonostante i pagamenti fossero stati effettuati a seguito di domanda presentata dal liquidatore giudiziale e non per condotte a loro imputabili.
Normativa dell'Unione rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE, che delimita l'ambito di applicazione ai diritti dei lavoratori subordinati nei confronti di datori di lavoro insolventi;
- l'articolo 2, paragrafo 1, che definisce quando un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza;
- l'articolo 3, secondo comma, che consente agli Stati membri di determinare la data rispetto alla quale si colloca il periodo coperto dall'organismo di garanzia;
- l'articolo 4, paragrafo 2, che consente di limitare l'obbligo di pagamento, purché sia garantito almeno un periodo di tre mesi entro un periodo di riferimento non inferiore a sei mesi;
- l'articolo 12, lettera a), che salva il potere degli Stati membri di adottare misure necessarie per evitare abusi.
Normativa rumena esaminata
La legge n. 200/2006 prevedeva che il Fondo di garanzia coprisse i diritti salariali relativi a un periodo di tre mesi civili, anteriore o successivo alla data di apertura della procedura di insolvenza, con un massimale pari a tre salari lordi medi nazionali. Le norme metodologiche precisavano che il periodo di tre mesi doveva collocarsi nel mese precedente quello in cui era richiesta la concessione dei diritti e, a seconda dei casi, prima o dopo l'apertura della procedura.
Per il recupero, venivano applicate per analogia disposizioni nazionali in materia di crediti pubblici e di finanza pubblica, con interessi e penalità di mora.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se fosse compatibile con la direttiva la scelta di assumere come data di riferimento la data di apertura della procedura di insolvenza;
- se fosse compatibile la limitazione della garanzia a tre mesi collocati in un periodo che comprende i tre mesi prima e i tre mesi dopo tale data;
- se il recupero di somme pagate oltre il termine di prescrizione potesse essere giustificato come misura per evitare abusi;
- se fosse conforme alla direttiva l'applicazione della normativa tributaria con interessi e penalità di mora.
Ragionamento della Corte sulle prime due questioni
La Corte ha ricordato che l'articolo 3, secondo comma, lascia agli Stati membri la libertà di scegliere una data adeguata rispetto alla quale collocare il periodo coperto dalla garanzia. Di conseguenza, nulla osta a che venga scelta la data di apertura della procedura concorsuale di insolvenza.
Quanto al limite di tre mesi, la Corte ha rilevato che la direttiva consente agli Stati membri di limitare l'obbligo di pagamento, purché sia rispettato il minimo di tre mesi riferito alle retribuzioni degli ultimi tre mesi e sia previsto un periodo di riferimento di almeno sei mesi. La normativa rumena, che colloca il trimestre tutelato in un intervallo di sei mesi complessivi, è stata quindi ritenuta conforme alla direttiva.
Ragionamento della Corte sulla quarta questione: abuso
La Corte ha escluso che il recupero delle somme da parte dell'organismo di garanzia possa essere qualificato come misura necessaria per evitare abusi ai sensi dell'articolo 12, lettera a), quando il lavoratore non abbia tenuto alcuna condotta illecita o abusiva. Nel caso esaminato, la domanda di pagamento era stata presentata dal liquidatore giudiziale e non dal lavoratore, sicché non risultava alcuna azione o omissione imputabile all'interessato idonea a giustificare un recupero fondato sull'idea di abuso.
Ragionamento della Corte sulle questioni terza e quinta: recupero, equivalenza ed effettività
La direttiva 2008/94 non disciplina le modalità di recupero delle somme indebitamente versate dall'organismo di garanzia; gli Stati membri possono quindi prevederle nel diritto interno. Tuttavia, tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività.
Per il principio di equivalenza, il giudice nazionale deve verificare se le regole di recupero applicate ai crediti salariali garantiti siano meno favorevoli rispetto a quelle previste per prestazioni analoghe di diritto interno riconducibili alla protezione sociale.
Per il principio di effettività, la Corte ha affermato che il recupero non può rendere impossibile o eccessivamente difficile per i lavoratori esercitare i diritti riconosciuti dalla direttiva. In particolare, se il recupero, con interessi e penalità, riduce l'importo complessivo al di sotto del minimo garantito dagli articoli 3 e 4, paragrafo 2, o impedisce al lavoratore di ottenere la tutela dovuta, esso è incompatibile con il diritto dell'Unione.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- la direttiva 2008/94/CE non osta alla data di riferimento e al limite di tre mesi previsti dalla normativa rumena;
- l'articolo 12, lettera a), non consente di qualificare come misure antiabuso il recupero presso il lavoratore, in assenza di condotte a lui imputabili;
- la direttiva, letta alla luce dei principi di equivalenza ed effettività, osta al recupero con interessi e penalità di mora quando la disciplina nazionale sia meno favorevole rispetto a casi analoghi di diritto interno o renda eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti garantiti, compromettendo la tutela minima europea.
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