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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2273

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, due deroghe eccezionali previste dalla disciplina di esecuzione sulla produzione biologica. La prima riguarda l’introduzione nelle unità biologiche di pollastrelle non biologiche destinate alla produzione di uova, la seconda l’uso di una quota massima del 5 % di mangimi proteici non biologici per suini e avicoli. La misura è motivata dalla persistente insufficienza dell’offerta di animali e proteine biologiche sul mercato dell’Unione.

Proroga di alcune deroghe transitorie in materia di produzione biologica per pollastrelle ovaiole e mangimi proteici non biologici nelle produzioni suinicole e avicole.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle unità di produzione biologiche disciplinate dal regolamento (CE) n. 889/2008, in particolare agli allevamenti di galline ovaiole e alle specie suine e avicole. Incide sul regime applicabile nell’Unione europea, con efficacia diretta negli Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Riguarda esclusivamente le deroghe eccezionali già previste dagli articoli 42 e 43 del regolamento (CE) n. 889/2008, prorogandone la durata; non introduce un nuovo regime generale di produzione biologica.

Proroga di deroghe in materia di produzione biologica

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 interviene sul regolamento (CE) n. 889/2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 in materia di produzione biologica, etichettatura e controlli. La Commissione giustifica l’intervento con la persistente insufficienza, sul mercato dell’Unione, dell’offerta di pollastrelle biologiche e di proteine biologiche, tale da rendere opportuno prolungare alcune misure eccezionali.

Ambito e finalità della modifica

La modifica non riscrive la disciplina generale dell’agricoltura biologica, ma proroga due sole deroghe transitorie già esistenti. Si tratta di misure indirizzate agli operatori del settore biologico, con particolare impatto sugli allevamenti di galline ovaiole e sugli allevamenti suinicoli e avicoli che operano secondo le regole dell’UE sulla produzione biologica.

Deroga relativa alle pollastrelle destinate alla produzione di uova

L’articolo 42, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 viene modificato sostituendo la scadenza del 31 dicembre 2017 con quella del 31 dicembre 2018. Ne consegue che, fino a tale data, resta possibile in via eccezionale e alle condizioni previste dalla norma introdurre nelle unità di produzione biologiche pollastrelle non biologiche destinate alla produzione di uova, purché abbiano un’età non superiore a 18 settimane. La proroga risponde all’insufficiente disponibilità di pollastrelle biologiche in termini qualitativi e quantitativi.

Deroga relativa ai mangimi proteici non biologici

L’articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato per confermare, per l’anno civile 2018, la possibilità di impiegare mangimi proteici non biologici fino a una percentuale massima del 5 % nell’arco di 12 mesi per le specie suine e avicole. Anche in questo caso la Commissione richiama la carenza di proteine biologiche sul mercato dell’Unione e il ritardo della produzione di colture proteiche biologiche rispetto alla domanda.

Entrata in vigore, applicazione e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2018. È inoltre espressamente indicato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Proroga della deroga per le pollastrelle ovaiole

All’articolo 42, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008, la data "31 dicembre 2017" è sostituita con "31 dicembre 2018". Conseguentemente, in via eccezionale e a determinate condizioni, fino al 31 dicembre 2018 resta consentita l’introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, purché di età non superiore a 18 settimane.

Proroga della deroga sui mangimi proteici non biologici

All’articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008, il secondo comma è sostituito prevedendo che la percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell’arco di 12 mesi per le specie suine e avicole sia pari al 5 % per l’anno civile 2018. La deroga, già prevista in via eccezionale, viene così estesa per un ulteriore anno.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaallevamento animaleetichettatura dei prodotti biologicimangimi e alimentazione animalecontrolli

Testo integrale

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