Regolamento (UE) 2017/2241
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di ulteriori sei mesi, fino al 15 giugno 2018, i periodi transitori già previsti per il trattamento prudenziale delle esposizioni verso CCP di paesi terzi. La misura evita un aumento improvviso dei requisiti di fondi propri per gli intermediari UE in attesa del completamento delle procedure di riconoscimento delle CCP estere. La proroga si estende anche al correlato obbligo di notifica del margine iniziale previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012.
Proroga di sei mesi dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento stabiliti nell'Unione, nonché alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione, in relazione alle esposizioni verso controparti centrali (CCP) di paesi terzi ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali di fondi propri. Riguarda anche, indirettamente, le CCP di paesi terzi soggette alla procedura di riconoscimento ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e l'obbligo di notifica del margine iniziale previsto per talune di esse. Non introduce un regime sostanziale nuovo, ma estende temporaneamente un regime transitorio già esistente fino al 15 giugno 2018.
Proroga dei periodi transitori per le esposizioni verso controparti centrali di paesi terzi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241 della Commissione interviene sul regime transitorio previsto per le esposizioni degli enti dell'Unione verso controparti centrali (CCP) di paesi terzi. La misura si colloca nel quadro della disciplina prudenziale di Basilea/CRR e della normativa europea sulle CCP, con l'obiettivo di evitare effetti discontinui sui mercati internazionali e sui costi regolamentari degli intermediari in pendenza delle procedure di riconoscimento delle CCP estere.
Contesto e ratio dell'intervento
I considerando evidenziano che l'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 aveva introdotto un periodo transitorio durante il quale le CCP di paesi terzi potevano essere considerate, dagli enti dell'Unione, come controparti centrali qualificate. Il regolamento ricorda inoltre che il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato, contiene un analogo regime transitorio all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, relativo all'obbligo di notifica dell'importo totale del margine iniziale ricevuto da talune CCP di paesi terzi.
Secondo la Commissione, senza una nuova proroga, la scadenza del 15 dicembre 2017 avrebbe potuto determinare un aumento significativo dei requisiti di fondi propri per gli enti stabiliti nell'Unione e per le loro filiazioni extra-UE esposte verso CCP di paesi terzi non ancora riconosciute, con il rischio di:
- ritiro degli enti come partecipanti diretti;
- cessazione, anche temporanea, dei servizi di compensazione ai clienti;
- gravi perturbazioni nei mercati serviti da tali CCP.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente il trattamento prudenziale delle esposizioni verso CCP di paesi terzi e il correlato obbligo di notifica del margine iniziale. I destinatari economici dell'effetto della norma sono gli enti creditizi e le imprese di investimento dell'Unione, nonché le loro filiazioni stabilite fuori dall'Unione, quando operano con CCP estere ancora in corso di riconoscimento ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Contenuto normativo dell'articolo 1
L'articolo 1 proroga di ulteriori sei mesi i periodi transitori originariamente previsti come periodi di quindici mesi. La nuova scadenza è fissata al 15 giugno 2018. La proroga si innesta su quella già disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/954, che aveva esteso i termini fino al 15 dicembre 2017.
In pratica, fino a tale data gli enti interessati possono continuare a beneficiare del regime transitorio senza subire l'immediato irrigidimento dei requisiti di fondi propri connessi alle esposizioni verso CCP di paesi terzi non ancora pienamente riconosciute.
Rapporto con il regolamento (UE) n. 648/2012 e con il riconoscimento delle CCP
Il testo chiarisce che la proroga si applica anche al meccanismo previsto dall'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale estensione è giustificata dalla natura analoga dei due regimi transitori e dal fatto che molte CCP di paesi terzi avevano ancora procedimenti di riconoscimento pendenti.
Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i riconoscimenti già intervenuti per alcune CCP della Nuova Zelanda e dell'India tramite decisioni di esecuzione della Commissione, mentre per altre CCP le procedure non risultavano concluse entro il 15 dicembre 2017.
Entrata in vigore e natura giuridica
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli intermediari vigilati, il provvedimento comporta la conferma temporanea di un trattamento prudenziale più favorevole sulle esposizioni verso CCP di paesi terzi. Dal punto di vista operativo, ciò consente di evitare:
- un incremento immediato dei requisiti patrimoniali;
- possibili interruzioni nelle relazioni di clearing con CCP estere;
- effetti collaterali sui servizi offerti alla clientela e sulla continuità dei mercati in cui tali CCP operano.
Il regolamento ha quindi funzione eminentemente stabilizzatrice e transitoria, in attesa del completamento delle procedure di riconoscimento previste dalla disciplina europea sulle controparti centrali.
Disposizioni principali
Proroga dei periodi transitori
L'articolo 1 dispone che i periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/954, sono ulteriormente prorogati di sei mesi fino al 15 giugno 2018.
Finalità della proroga
I considerando chiariscono che la proroga serve a evitare perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e a impedire che gli enti dell'Unione debbano aumentare in modo significativo i fondi propri per esposizioni verso CCP di paesi terzi ancora in attesa di riconoscimento.
Collegamento tra i due regimi normativi
La proroga riguarda sia il regime prudenziale del regolamento (UE) n. 575/2013, sia il correlato obbligo informativo previsto dall'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012, ritenuto analogo e da estendersi in coerenza con il primo.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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