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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2363

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2363 della Commissione, del 6 dicembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Μελεκούνι» (Melekouni) (IGP)]

Normativa europea32017R2363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione «Μελεκούνι» (Melekouni) nel registro delle DOP e IGP come indicazione geografica protetta. La decisione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Grecia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione produce effetti diretti in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione «Μελεκούνι» (Melekouni) come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione «Μελεκούνι» (Melekouni), quale prodotto agricolo/alimentare registrato come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’effetto è territoriale in tutta l’Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri. Il regolamento riguarda specificamente un prodotto della classe 2.3 (prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Registrazione di «Μελεκούνι» (Melekouni) come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2363 della Commissione completa la procedura di riconoscimento della denominazione «Μελεκούνι» (Melekouni) quale indicazione geografica protetta. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dalla Grecia, pubblicata in Gazzetta ufficiale senza che siano state presentate opposizioni.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nelle premesse si precisa che la domanda di registrazione era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento e che, non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la denominazione poteva essere iscritta nel registro.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione «Μελεκούνι» (Melekouni) come IGP. La registrazione riguarda un prodotto classificato nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. Per gli operatori del settore, ciò significa che la denominazione è tutelata come indicazione geografica protetta secondo le regole del regime UE di qualità.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la natura vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 iscrive la denominazione «Μελεκούνι» (Melekouni) nel registro come IGP. La denominazione è riferita a un prodotto della classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione è fondata sulla domanda presentata dalla Grecia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentaridiritto alimentaretutela delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche

Testo integrale

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