Regolamento (UE) 2017/2274
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2274 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un nuovo impiego della 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, a seguito della valutazione favorevole dell'EFSA, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni proposte. Il prodotto è classificato come additivo zootecnico, gruppo funzionale promotori della digestione, e può essere utilizzato alle condizioni e con le cautele operative fissate nell'allegato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l'immissione sul mercato e l'uso, nell'Unione europea, del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) nei mangimi destinati ai pesci. L'autorizzazione concerne la categoria degli additivi zootecnici e il gruppo funzionale dei promotori della digestione, con condizioni d'impiego specifiche indicate nell'allegato. Non riguarda altri impieghi diversi da quelli autorizzati; il testo precisa inoltre che il prodotto era già autorizzato per talune specie avicole e suini con il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012.
Autorizzazione del nuovo impiego di 6-fitasi per mangimi destinati ai pesci
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2274 della Commissione autorizza un nuovo impiego del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati ai pesci. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e si fonda sulla valutazione scientifica favorevole dell'EFSA.
Contesto normativo e procedimento
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è risultata completa della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3. L'atto precisa che il preparato era già stato autorizzato per altre specie zootecniche dal regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012, ma qui viene esteso all'impiego per i pesci.
Valutazione EFSA e condizioni di sicurezza
Nel parere del 21 marzo 2017, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato non produce effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'EFSA ha inoltre ritenuto l'additivo potenzialmente efficace per la trota iridea e il salmone, con una conclusione che può essere estesa a tutti i pesci pinnati. È stato anche rilevato che non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
Oggetto dell'autorizzazione e classificazione dell'additivo
L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato come additivo destinato all'alimentazione animale, nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L'autorizzazione è subordinata alle condizioni tecniche e di impiego contenute nell'allegato, che costituisce parte integrante del regolamento.
Condizioni tecniche di impiego per i pesci
L'allegato identifica l'additivo con il numero 4a16 e indica come titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD. Il preparato deve avere un'attività minima di:
- 4 000 OTU/g in forma solida;
- 8 000 OTU/g in forma liquida.
La sostanza attiva è la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036). Il metodo di analisi previsto per i mangimi è un metodo colorimetrico fondato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio.
Per la specie bersaglio, l'allegato prevede:
- pesci;
- tenore autorizzato: 500 OTU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%;
- utilizzo in mangimi contenenti più dello 0,23% di fosforo legato alla fitina.
Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori
L'allegato impone che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, per prevenire i rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo in tal modo, l'additivo e le premiscele devono essere impiegati con dispositivi di protezione che includano la protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.
Durata dell'autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione termina il 29 dicembre 2027. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Base giuridica e procedimento di autorizzazione
L'atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La domanda di autorizzazione è stata presentata conformemente all'articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3.
Esito della valutazione scientifica
L'EFSA, nel parere del 21 marzo 2017, ha concluso che il preparato di 6-fitasi non presenta effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente alle condizioni d'impiego proposte. Ha inoltre ritenuto l'additivo potenzialmente efficace per trota iridea e salmone, con conclusione estensibile a tutti i pesci pinnati, e ha indicato che non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
Autorizzazione dell'additivo e classificazione
Il preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". L'autorizzazione riguarda il nuovo impiego nei mangimi destinati ai pesci, secondo le condizioni fissate nell'allegato.
Condizioni tecniche di impiego
L'allegato indica il numero di identificazione 4a16, il titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD e la composizione del prodotto: preparato di 6-fitasi con attività minima di 4 000 OTU/g in forma solida e 8 000 OTU/g in forma liquida. Il tenore autorizzato è di 500 OTU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12% per i pesci. L'additivo va utilizzato in mangimi contenenti più dello 0,23% di fosforo legato alla fitina.
Prescrizioni per l'uso e la sicurezza
Le istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione comprensivi di protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.
Metodo di analisi
Per la quantificazione della 6-fitasi nei mangimi è previsto un metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio. Nell'allegato è richiamata anche la definizione dell'unità di attività OTU, pari alla quantità di enzima che catalizza il rilascio di 1 micromole di fosfato inorganico al minuto in condizioni standard.
Durata dell'autorizzazione
La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 29 dicembre 2027.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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