Regolamento (UE) 2017/2275
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2275 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e della conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’additivo è collocato nella categoria degli additivi zootecnici, gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, con condizioni tecniche e di sicurezza dettagliate in allegato. L’autorizzazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento ed è valida fino al 29 dicembre 2027.
Autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’utilizzo del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per l’alimentazione animale destinato ai polli da ingrasso nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi zootecnici e il gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Sono previste condizioni specifiche di impiego, inclusi tenore minimo nell’alimento completo, indicazioni per la conservazione e misure di protezione per gli utilizzatori. L’autorizzazione è temporanea fino al 29 dicembre 2027.
Autorizzazione del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per polli da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2275 autorizza un nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e tiene conto del parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti dannosi per salute animale, salute umana e ambiente.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione richiama la procedura di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7, corredata della documentazione richiesta. L’autorizzazione riguarda un uso diverso rispetto a quello già assentito per le galline ovaiole dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/38. La Commissione rileva che i dati disponibili sono sufficienti a dimostrare l’efficacia dell’additivo per i polli da ingrasso e che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento di base.
Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo
L’atto si applica al preparato di Lactobacillus acidophilus CECT 4529 impiegato come additivo per mangimi per polli da ingrasso nell’Unione europea. L’additivo è inserito nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". Il titolare dell’autorizzazione è il Centro Sperimentale del Latte.
Condizioni tecniche di autorizzazione
L’allegato stabilisce la composizione dell’additivo e le modalità di identificazione/controllo:
- additivo in forma solida contenente almeno 5 × 10^10 CFU/g;
- caratterizzazione come cellule vitali di Lactobacillus acidophilus CECT 4529;
- conteggio mediante metodo di diffusione su piastra con MRS agar (EN 15787);
- identificazione mediante PFGE. Per i mangimi completi destinati ai polli da ingrasso è previsto un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%.
Prescrizioni operative e misure di protezione
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, per prevenire rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative; se tali misure non bastano a eliminare o ridurre al minimo i rischi, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale che garantiscano protezione di occhi, pelle e apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 29 dicembre 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Il preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, alle condizioni stabilite nell’allegato.
Condizioni di impiego per i polli da ingrasso
L’allegato limita l’uso ai polli da ingrasso e stabilisce un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Il prodotto è descritto come preparato contenente almeno 5 × 10^10 CFU/g di additivo nella forma solida.
Specifiche tecniche e metodo di analisi
L’allegato identifica il prodotto come Lactobacillus acidophilus CECT 4529 e prevede per il conteggio il metodo di diffusione su piastra con MRS agar (EN 15787) e per l’identificazione l’elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).
Prescrizioni per uso e sicurezza
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se ciò non è sufficiente, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per occhi, pelle e apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 29 dicembre 2027.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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