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Sentenza

Sentenza n. 229/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3434/2024 del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 3434 del 21 giugno 2024 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro. Il giudicato aveva accertato il diritto della docente a fruire della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta per il valore complessivo di € 2.000,00, oltre agli accessori. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 23 luglio 2024 ed era passata in giudicato, come attestato il 30 luglio 2025. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale e ha chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito depositando documentazione, ma non ha dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che, dalla notificazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996. Poiché l’Amministrazione non aveva provato l’avvenuta esecuzione, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’Ufficio, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono il quadro normativo dell’azione di ottemperanza, applicabile quando l’Amministrazione non esegue un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere intrapresa l’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento costituiva oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Individua la misura degli accessori riconosciuti dal giudicato sulle somme dovute, richiamata dall’art. 22 della legge n. 724/1994.

  • art. 22 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Richiama la disciplina dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per gli accessori sulle somme dovute dall’Amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996 e l’Amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’Amministrazione intimata l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e adottare contestualmente misure sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare commissario ad acta un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a personale dell’ufficio dotato della necessaria professionalità, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • Quando il commissario ad acta nominato è un dirigente dell’Amministrazione resistente, l’attività commissariale può essere ritenuta compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta il riconoscimento di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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