Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7538/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente lamentava violazione di legge e difetto di corrispondenza tra quanto contestato in imputazione e quanto invece valutato dai giudici di merito (diversi luoghi e date della presunta condotta), evidenziando che il giudice di primo grado aveva indicato un'epoca diversa da quella riportata in sentenza di appello; deduceva violazione dei principi di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. relativi ai limiti della decisione rispetto alla contestazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. La Corte ha effettuato il calcolo del termine prescrizionale (richiamando art.157 c.p. con aumento ai sensi dell'art.161, secondo comma), ha considerato i periodi di sospensione rilevanti (astensioni difensore per emergenza COVID, 137 giorni) e ha ritenuto che il termine estintivo fosse maturato anteriormente all'udienza di definizione davanti alla Corte di Cassazione. La Corte ha inoltre precisato che le doglianze del ricorrente non erano manifestamente infondate e costituivano difese tecniche, ma non sussisteva motivo per pronunciare una declaratoria assolutoria ai sensi dell'art.129, II comma c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 189 C.d.S., commi 6 e 7

    Norma del Codice della Strada rispetto alla quale il ricorrente era stato ritenuto colpevole in primo grado; la Corte richiama la norma come fattispecie oggetto del giudizio ma la decisione finale è stata determinata dalla prescrizione

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti della decisione rispetto alla contestazione; la Corte ha valutato la doglianza ma non l'ha ritenuta di per sé idonea a determinare l'annullamento per motivi di merito, pur riconoscendo che si trattava di una difesa tecnica da considerare

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla congruità tra imputazione e decisione; la Corte non ha ritenuto emergere un vizio tale da giustificare una declaratoria di assoluzione immediata

  • art. 157 c.p.

    Utilizzato per determinare il termine base necessario per la prescrizione (la corte indica il tempo necessario a prescrivere e la data di maturazione)

  • art. 161, 2° comma c.p.

    Applicato per aumentare il termine prescrizionale (la Corte riporta l'aumento del termine a anni sette e mesi sei ai sensi di questa disposizione)

  • art. 129, II comma c.p.p.

    Richiamato in relazione alla possibilità di pronunciare una declaratoria assolutoria di non doversi procedere; la Corte ha stabilito che non ricorrevano i presupposti per adottare tale pronuncia

Massime di principio

  • Se, nel corso del processo di legittimità, il termine prescrizionale si è perfezionato, la Corte di Cassazione deve pronunciare l'annullamento della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione, anche senza rinvio
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto non solo del termine base previsto dalla norma, ma anche di eventuali aumenti previsti da disposizioni speciali e dei periodi di sospensione (es. astensioni difensive, misure connesse all'emergenza COVID), che possono spostare la data di estinzione
  • La presenza di discrepanze tra la contestazione e la motivazione della sentenza di merito (diverse date o luoghi) costituisce una difesa tecnica rilevante e azionabile in sede di impugnazione, ma non sempre è causa automatica di declaratoria assolutoria: occorre valutare se esista un vizio di violazione di legge o di difetto di motivazione di immediata percezione
  • Le censure fondate sugli artt. 521 e 522 c.p.p. attengono ai limiti di esercizio della funzione nomofilattica e alla congruità della decisione rispetto alla imputazione; tali censure possono portare all'annullamento o alla riforma della sentenza solo se idonee a dimostrare che il giudizio sia andato al di là di quanto contestato
  • Quando le doglianze dell'imputato non risultano manifestamente infondate o dilatorie, il giudice deve comunque valutare preliminarmente la questione della prescrizione prima di entrare nel merito delle vicende probatorie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.