Cassazione Penale, Sentenza n. 7538/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente lamentava violazione di legge e difetto di corrispondenza tra quanto contestato in imputazione e quanto invece valutato dai giudici di merito (diversi luoghi e date della presunta condotta), evidenziando che il giudice di primo grado aveva indicato un'epoca diversa da quella riportata in sentenza di appello; deduceva violazione dei principi di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. relativi ai limiti della decisione rispetto alla contestazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. La Corte ha effettuato il calcolo del termine prescrizionale (richiamando art.157 c.p. con aumento ai sensi dell'art.161, secondo comma), ha considerato i periodi di sospensione rilevanti (astensioni difensore per emergenza COVID, 137 giorni) e ha ritenuto che il termine estintivo fosse maturato anteriormente all'udienza di definizione davanti alla Corte di Cassazione. La Corte ha inoltre precisato che le doglianze del ricorrente non erano manifestamente infondate e costituivano difese tecniche, ma non sussisteva motivo per pronunciare una declaratoria assolutoria ai sensi dell'art.129, II comma c.p.p.
Norme richiamate
art. 189 C.d.S., commi 6 e 7
Norma del Codice della Strada rispetto alla quale il ricorrente era stato ritenuto colpevole in primo grado; la Corte richiama la norma come fattispecie oggetto del giudizio ma la decisione finale è stata determinata dalla prescrizione
art. 521 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti della decisione rispetto alla contestazione; la Corte ha valutato la doglianza ma non l'ha ritenuta di per sé idonea a determinare l'annullamento per motivi di merito, pur riconoscendo che si trattava di una difesa tecnica da considerare
art. 522 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla congruità tra imputazione e decisione; la Corte non ha ritenuto emergere un vizio tale da giustificare una declaratoria di assoluzione immediata
art. 157 c.p.
Utilizzato per determinare il termine base necessario per la prescrizione (la corte indica il tempo necessario a prescrivere e la data di maturazione)
art. 161, 2° comma c.p.
Applicato per aumentare il termine prescrizionale (la Corte riporta l'aumento del termine a anni sette e mesi sei ai sensi di questa disposizione)
art. 129, II comma c.p.p.
Richiamato in relazione alla possibilità di pronunciare una declaratoria assolutoria di non doversi procedere; la Corte ha stabilito che non ricorrevano i presupposti per adottare tale pronuncia
Massime di principio
- Se, nel corso del processo di legittimità, il termine prescrizionale si è perfezionato, la Corte di Cassazione deve pronunciare l'annullamento della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione, anche senza rinvio
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto non solo del termine base previsto dalla norma, ma anche di eventuali aumenti previsti da disposizioni speciali e dei periodi di sospensione (es. astensioni difensive, misure connesse all'emergenza COVID), che possono spostare la data di estinzione
- La presenza di discrepanze tra la contestazione e la motivazione della sentenza di merito (diverse date o luoghi) costituisce una difesa tecnica rilevante e azionabile in sede di impugnazione, ma non sempre è causa automatica di declaratoria assolutoria: occorre valutare se esista un vizio di violazione di legge o di difetto di motivazione di immediata percezione
- Le censure fondate sugli artt. 521 e 522 c.p.p. attengono ai limiti di esercizio della funzione nomofilattica e alla congruità della decisione rispetto alla imputazione; tali censure possono portare all'annullamento o alla riforma della sentenza solo se idonee a dimostrare che il giudizio sia andato al di là di quanto contestato
- Quando le doglianze dell'imputato non risultano manifestamente infondate o dilatorie, il giudice deve comunque valutare preliminarmente la questione della prescrizione prima di entrare nel merito delle vicende probatorie
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