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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06360/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2012, fondato su una maggiore rendita catastale attribuita, a seguito di procedura DOCFA, alle unità immobiliari di proprietà della società contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo legittima l'imposizione anche sulla base di una rendita catastale rideterminata nel 2005 e richiamando, come prova della conoscenza della nuova rendita, i dati riportati nell'atto notarile di compravendita. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la rendita catastale non notificata non potesse essere utilizzata ai fini ICI e che la conoscenza della rendita desunta dall'atto di acquisto non potesse surrogare la notifica legalmente prevista. Con il secondo motivo denunciava omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla nullità dell'atto di accertamento catastale per difetto di motivazione e mancanza di stima diretta, trattandosi di immobile in categoria D adibito a stabilimento balneare.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ribadito che, in materia di ICI, la rendita catastale attribuita o modificata dopo il 1° gennaio 2000 è utilizzabile ai fini impositivi solo dalla sua notificazione; la prova della conoscenza del nuovo classamento non può essere ricavata da elementi estranei alla notifica, come le indicazioni contenute in un atto notarile. Ha inoltre rilevato che la sentenza di merito era del tutto priva di motivazione sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione e alla mancata stima diretta dell'atto catastale. Per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342

    «gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione»

    La rendita catastale non notificata non può essere utilizzata per determinare la base imponibile ICI; una volta notificata, può essere impiegata anche per annualità d'imposta ancora accertabili o liquidabili.

  • art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente quale norma rilevante per la determinazione della rendita/base imponibile e per la censura di legittimità dell'accertamento catastale.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come norma processuale in tema di impugnabilità degli atti tributari.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel secondo motivo per la dedotta nullità dell'atto per difetto di motivazione.

  • d.m. 19 aprile 1994, art. 1, comma 10

    «nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte»

    L'ufficio notifica le risultanze del DOCFA solo se modifica quanto denunciato o proposto dal contribuente; se ratifica la dichiarazione, la notifica è superflua.

Massime di principio

  • In materia di ICI, la rendita catastale attribuita o modificata dopo il 1° gennaio 2000 è efficace ai fini impositivi solo se previamente notificata al contribuente; la notifica costituisce il presupposto legale per l'utilizzo della rendita.
  • La prova della conoscenza del nuovo classamento non può essere ricercata mediante elementi extratestuali o documenti diversi dall'atto di classamento ritualmente notificato, perché la notificazione assolve a una funzione di conoscenza legale.
  • Quando il contribuente presenta una procedura DOCFA, la notifica della rendita da parte dell'ufficio è necessaria solo se l'ufficio modifica la proposta del contribuente; se la recepisce integralmente, la notifica non è necessaria.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello ritualmente devoluto integra vizio denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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