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Sentenza

Sentenza n. 9257/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Consolato Generale d'Italia a Instanbul recante la data del 1° agosto 2025, ritirato dal ricorrente in data 16 ottobre 2025, avente ad oggetto il diniego del visto di ingresso per motivi di studio e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e comunque conseguente, ancorché di data e di tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto Schengen di ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione, del d.P.R. n. 394/1999, della circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca del 7 marzo 2024, della direttiva 2004/114/CE e dell’art. 4 del decreto interministeriale n. 850/2011; eccesso di potere e manifesta irragionevolezza; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto di motivazione. Il ricorrente intendeva immatricolarsi al corso di studi in Engineering Management presso l’Università degli Studi di Perugia. Il diniego era fondato, tra l’altro, su elementi relativi alla sua situazione accademica, alla sistemazione abitativa e alla disponibilità economica. L’amministrazione ha contestato la sufficienza delle garanzie finanziarie offerte, rilevando che il conto corrente personale era alimentato principalmente da una società con la quale il ricorrente aveva dichiarato di avere stipulato un contratto di consulenza retribuito, ma che tale impresa aveva conseguito nel 2024 un reddito annuo di circa 3.500 euro, incompatibile con il pagamento di un compenso mensile di circa 2.000 euro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’eccezione dell’amministrazione relativa alla validità della procura. Ha ritenuto ostativi, sulla base dell’istruttoria documentale, diversi elementi: il ricorrente risultava iscritto dal 2022 a un’università turca e ancora frequentante il primo anno; al momento della domanda aveva prodotto soltanto una prenotazione alberghiera di quindici giorni a Perugia, mentre il contratto di locazione prodotto in giudizio riguardava Roma; soprattutto, non aveva adeguatamente comprovato il requisito economico necessario per sostenere gli studi in Italia. La garanzia finanziaria proveniva principalmente da una società il cui reddito annuo risultava di circa 3.500 euro, importo ritenuto non compatibile con il compenso mensile di circa 2.000 euro dichiarato nel contratto di consulenza. Tali elementi hanno giustificato il diniego del visto e condotto al rigetto delle censure relative all’istruttoria, al travisamento, alla motivazione, all’irragionevolezza e alla violazione delle disposizioni invocate. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il giudice ha respinto il ricorso senza riconoscere tale vizio.

  • art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998

    Disposizione invocata dal ricorrente in relazione ai presupposti per l’ingresso dello straniero; la censura è stata respinta.

  • art. 5, commi 6 e 44-bis, d.P.R. 394/1999

    Disposizioni richiamate dal ricorrente in materia di ingresso e soggiorno; il ricorso è stato comunque respinto.

  • circolare MUR 7 marzo 2024

    Atto amministrativo richiamato dal ricorrente con riguardo ai requisiti per il visto di studio; le relative censure non sono state accolte.

  • direttiva 2004/114/CE

    Fonte eurounitaria invocata dal ricorrente, senza che il giudice ne abbia accolto la prospettata violazione.

  • art. 4 decreto interministeriale n. 850/2011

    Disposizione richiamata in materia di visto per studio; il giudice ha ritenuto comunque non sufficientemente provato il requisito economico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, unitamente al GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diniego di un visto per motivi di studio è legittimo quando l’interessato non dimostri in modo sufficientemente attendibile la disponibilità dei mezzi economici necessari a sostenere il soggiorno e gli studi in Italia.
  • Ai fini della verifica della disponibilità economica, l’amministrazione può valutare la concreta attendibilità della fonte reddituale indicata dal richiedente, raffrontando il reddito dell’ente o della società erogante con il compenso dichiarato e con le esigenze economiche del soggiorno.
  • La valutazione complessiva dell’affidabilità della richiesta di visto può considerare anche la coerenza tra il percorso accademico pregresso, il corso di studi prescelto e la documentazione relativa alla sistemazione abitativa e finanziaria.
  • La documentazione prodotta per la prima volta in giudizio non supera necessariamente le carenze della documentazione presentata in sede amministrativa, soprattutto quando la sistemazione abitativa indicata in giudizio riguarda una città diversa da quella del corso di studi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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