Ordinanza n. 10218/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione sulla domanda n. 39611 inoltrata dal ricorrente in data 07/06/2024 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale nonché per l'accertamento e la condanna all'obbligo di provvedere sulla domanda n. 39611 presentata dal ricorrente in data 07/06/2024 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva proposto un'azione avverso il silenzio del Ministero dell'Istruzione sulla domanda presentata il 7 giugno 2024 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e la condanna delle amministrazioni all'obbligo di provvedere. Il giudizio era stato già definito con sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso, ordinato all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso e nominato un Commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia. Successivamente, il ricorrente ha depositato un'istanza con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso e agli effetti favorevoli della sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'istanza di rinuncia, essendo stata presentata dopo la pronuncia che aveva definito il giudizio, non integrasse una rinuncia processuale da sottoporre a valutazione giudiziale, ma dovesse essere qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è stata considerata una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa, senza necessità di intermediazione del giudice. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere, senza adottare ulteriori statuizioni giurisdizionali.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa dichiara di rinunciare agli effetti favorevoli di una sentenza dopo che il giudizio è stato definito, tale dichiarazione non richiede una specifica statuizione giurisdizionale, poiché costituisce esercizio di una facoltà liberamente rimessa alla parte stessa.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza già pronunciata deve essere distinta dalla rinuncia al ricorso: la prima interviene su una posizione processuale già definita e non determina la necessità di una decisione giudiziale sulla domanda originaria.
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