Cassazione Penale, Sentenza n. 19622/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Carlo impugna la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per i reati indicati (tra cui estorsione), deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis, comma 1 c.p.). Il ricorrente sostiene che la sua consapevolezza della caratura criminale del coimputato Aboumouslim non sarebbe sufficiente a configurare l'esteriorizzazione del metodo mafioso percepita dalla vittima (Fusco) e quindi non integrerebbe l'aggravante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non si è confrontato con i contenuti della decisione impugnata. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente fondato il riconoscimento dell'aggravante sulla prova che De Carlo, essendo consapevole del ruolo camorristico di Aboumouslim, ne aveva richiesto l'intervento per ottenere il denaro, manifestando così la volontà di avvalersi dei metodi tipici dell'associazione di stampo mafioso. Le intercettazioni dimostrano il timore del debitore Fusco verso Aboumouslim e la sentenza di primo grado attesta l'intervento violento (un calcio) del coimputato. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione del 02/04/2025.
Norme richiamate
ex artt. 1110, 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen.
ex artt. 1110, 629, commasecondo, in relazione all’art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen.
Indicano le fattispecie penalmente contestate (concorso di reati/estorsione in relazione alla disposizione citata). La Corte ha confermato la qualificazione dei fatti alla luce di tali norme.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
aggravante del metodo mafioso ex art.416-bis.1 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'aggravante come integrata quando l'imputato, pur non essendo membro dell'associazione, si avvale consapevolmente di soggetti legati a organizzazioni mafiose per ottenere il risultato, laddove ciò produce nella vittima la percezione della minaccia tipica del metodo mafioso.
art. 426-bis, comma 1, cod. pen.
riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 426-bis, comma 1, cod. pen.
Nel testo è indicato che in primo grado era stata riconosciuta una circostanza attenuante (con conseguente elisione dell'aggravante in quella sede); tuttavia il giudizio di merito successivo ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base degli elementi probatori.
art. 616 cod. proc. pen.
ex art. 616 cod. proc. pen.
Articolo richiamato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La semplice conoscenza della caratura criminale di un terzo può integrare l'aggravante del metodo mafioso se l'imputato chiede consapevolmente l'intervento di quel terzo al fine di avvalersi dei suoi metodi intimidatori.
- La percezione della minaccia da parte della vittima (prove indirette come intercettazioni che mostrano timore) è elemento rilevante per configurare l'esteriorizzazione del metodo mafioso.
- L'intervento materiale (anche violento) del soggetto legato all'organizzazione mafiosa rafforza la sussistenza dell'aggravante quando è stato richiesto o determinato dall'imputato.
- In Cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata: la mancata analisi delle ragioni di merito può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende; la presenza di attenuanti riconosciute in primo grado non esclude che in sede di appello o di Cassazione si riconosca diversamente l'aggravante se emergono elementi probatori contrari.
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