Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2955/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n. 19 del 17.06.2025, pubblicata all’Albo Pretorio in data 14.07.2025 per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ad oggetto “Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 388 R.D. 1265/1934, per la realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile su linea EAV S. Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese, al fine di sviluppare una sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e su gomma” (all. 1); b) del provvedimento prot. n. 0135132/UOPC1530 del 30.05.2025 a firma del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione - U.O. Prevenzione Collettiva DS 15 dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta (all. 2), acquisito dal ricorrente Comitato a seguito di actio ad exhibendum di carattere civico generalizzato del 29.08.2025, col quale, in riscontro alla richiesta inoltrata dal Comune di Piedimonte Matese (Ce) con nota prot. n. 0009851 del 29.04.2025 e successiva integrazione del 30.04.2025, è stato espresso Parere Igienico Sanitario Favorevole limitatamente alla richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale relativamente alla realizzazione dell’intervento indicato nella Deliberazione di cui al precedente capo a), nonché della citata nota di richiesta del parere e sua integrazione; c) del provvedimento dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l. n. 1712 del 06.02.2025, ad oggetto Determinazione Conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificate e modalità asincrona (all. 3), indetta con prot. EAV-0032518-2024 del 12.08.2024 ai sensi degli artt. 14, 14-bis e 14-ter Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per l’approvazione del progetto definitivo inerente alla realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile su linea EAV S. Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese, al fine di sviluppare una sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e su gomma, all’esito della quale, preso atto dell’esistenza del vincolo cimiteriale, posto all’attenzione dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di Benevento e Caserta relativo al Piano di Fabbricazione vigente sul territorio del Comune di Piedimonte Matese (Ce), si è demandato all’Amministrazione Comunale di Piedimonte Matese (Ce) le necessarie autorizzazioni, da rilasciarsi ai sensi dell’art. 338 R.D. n. 1265/34 modificato dalla Legge n. 166/2002, per la deroga delle distanze imposte dal vincolo cimiteriale, con la precisazione che la citata determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi sostituiva, per i restanti aspetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso delle Amministrazioni partecipanti; d) per quanto occorrer possa, di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso resi delle Amministrazioni partecipanti alla citata Conferenza dei Servizi e allegati alla determinazione conclusiva di cui al precedente capo c), e, in particolare: d.1) del provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta (Pratica n. 17039 – Riferimento Nota n. 25672 del 15.11.2024), col quale è stato espresso Nulla Osta di tipo complessivo per le dichiarate finalità, ritenendo che non vi fossero motivi ostativi all’accoglimento della proposta (all. 4); d.2) del provvedimento del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio (ABAP) per le province di Benevento e Caserta 34.43.01 116/115, con il quale è stata comunicata all’Ente procedente la carenza documentale ai fini dell’assunzione del parere richiesto, indicandosi contestualmente gli atti da produrre, con la precisazione che l’esame istruttorio sarebbe rimasto sospeso fino all’acquisizione della documentazione richiesta, da far pervenire entro il termine utile di giorni 30, ai sensi dell’art. 2, comma 7, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., segnalandosi che alla mancata trasmissione degli atti richiesti, ritenuta autonoma rinuncia al provvedimento finale, sarebbe seguita, ipso facto, l’archiviazione dell’istanza con contestuale comunicazione di improcedibilità per carenza documentale (all. 5); e) del procedimento di formazione, determinazione e approvazione dei provvedimenti di cui ai precedenti capi; f) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale;

Giustizia amministrativa202505244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Piedimonte Matese n. 19 del 17 giugno 2025, di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale per la realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile, unitamente agli atti della conferenza di servizi, al parere dell'ASL e agli ulteriori atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comitato ha impugnato la deliberazione comunale di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale e gli atti presupposti, deducendo l'illegittimità della conferenza di servizi, ritenuta impropriamente definita decisoria, per incompletezza istruttoria, mancata acquisizione di effettivi pareri degli enti partecipanti e illegittimo rinvio al Comune della decisione sulla deroga, subordinata al parere dell'ASL, ente non convocato in conferenza. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, sostenendo che il vincolo di inedificabilità di 200 metri dal perimetro cimiteriale non consentisse la realizzazione dell'opera nella fascia più interna, neppure se qualificata come opera pubblica, e che il parere dell'ASL fosse stato acquisito tardivamente e non fosse adeguatamente riferito al progetto. Le amministrazioni e le società controinteressate hanno eccepito la carenza di legittimazione del Comitato, la violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. per mancata notifica tempestiva a un controinteressato e la tardività dell'impugnazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Il TAR ha ritenuto sussistente la legittimazione del Comitato, valorizzando le finalità statutarie, la rappresentatività, la stabilità organizzativa, il collegamento territoriale e la vicinitas, distinguendo la legittimazione dall'interesse concreto al ricorso. Ha inoltre ritenuto tempestiva e rituale la notificazione, individuando in EAV un controinteressato cui il ricorso era stato notificato prima del deposito, e ha escluso la tardività dell'impugnazione della determinazione conclusiva della conferenza, considerata atto endoprocedimentale rispetto al provvedimento finale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso vizi della conferenza di servizi, rilevando che gli enti partecipanti avevano espresso i rispettivi pareri di competenza e che la questione della deroga al vincolo cimiteriale spettava autonomamente al Consiglio comunale, previa acquisizione del parere dell'ASL. I procedimenti della conferenza di servizi e della deroga comunale sono stati ritenuti distinti ma senza soluzione di continuità, ciascuno svolto secondo il proprio iter e le proprie competenze. Le censure sulla mancata acquisizione dei pareri sono state comunque ritenute generiche, non essendo stati indicati i pareri asseritamente mancanti né il concreto pregiudizio derivante dalla successiva acquisizione del parere ASL. Il TAR ha interpretato l'art. 338, comma 5, del R.D. n. 1265/1934 nel senso che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale può essere autorizzata per opere pubbliche o interventi urbanistici, purché non sussistano ragioni igienico-sanitarie ostative e sia acquisito il preventivo parere favorevole dell'ASL. Ha escluso l'esistenza di una soglia minima inderogabile di 50 metri per le opere pubbliche, poiché tale limite non è previsto dal comma 5, diversamente dall'ipotesi disciplinata dal comma 4. L'impianto di idrogeno è stato qualificato come opera di interesse pubblico, funzionalmente connessa al trasporto pubblico locale, inserita nel PNRR e finalizzata alla sperimentazione dell'idrogeno nel trasporto ferroviario e su gomma. La localizzazione in aree già urbanizzate e infrastrutturate, nonché la previsione di un parcheggio pubblico anche a servizio del cimitero, sono state ritenute compatibili con le finalità del vincolo cimiteriale. Quanto al secondo motivo, il parere favorevole dell'ASL è stato ritenuto coerente e adeguatamente riferito alla funzione prevista dall'art. 338, essendo fondato sull'assenza di controindicazioni igienico-sanitarie, sulla continuità con infrastrutture ferroviarie esistenti, sulla separazione fisica dall'area cimiteriale mediante una strada comunale e sulla natura pubblica e ambientale dell'intervento. Le spese di lite sono state compensate per la tecnicità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 338 R.D. n. 1265/1934

    Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto

    La norma consente la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale per opere pubbliche o interventi urbanistici, senza una soglia minima espressa per le opere pubbliche, purché ricorrano l'interesse pubblico, l'assenza di ragioni igienico-sanitarie ostative e il previo parere favorevole dell'ASL.

  • art. 14, 14-bis e 14-ter l. n. 241/1990

    La conferenza di servizi ha riguardato i pareri e gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti; la deroga al vincolo cimiteriale, attribuita al Consiglio comunale, è stata legittimamente definita mediante un procedimento distinto, previa acquisizione del parere ASL.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso è procedibile quando, prima del deposito, sia notificato all'amministrazione che ha adottato l'atto e ad almeno un controinteressato; nel caso concreto EAV è stata ritenuta controinteressata e la notifica nei suoi confronti è stata effettuata tempestivamente.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell'atto lesivo; la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, avente natura endoprocedimentale, non costituisce il provvedimento finale determinativo della fattispecie.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    L'eccezione di irricevibilità per tardività non è stata accolta, non risultando tardiva l'impugnazione dell'atto finale e non potendo la mera costituzione del Comitato dimostrare la piena conoscenza della determinazione endoprocedimentale.

  • art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000

    La deliberazione comunale è stata pubblicata all'Albo pretorio per il periodo previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338, comma 5, del R.D. n. 1265/1934 può essere autorizzata dal Consiglio comunale per la realizzazione di un'opera pubblica o di un intervento urbanistico, purché sussista un concreto interesse pubblico, non vi siano ragioni igienico-sanitarie ostative e sia acquisito previamente il parere favorevole dell'azienda sanitaria locale competente.
  • Per l'autorizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 338, comma 5, del R.D. n. 1265/1934 non opera una soglia minima inderogabile di distanza, qualora tale limite non sia espressamente previsto dalla disposizione applicata; la verifica deve concentrarsi sui presupposti normativi e sulla compatibilità dell'opera con le finalità igienico-sanitarie e pubblicistiche del vincolo.
  • La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche quando qualificata come decisoria, conserva natura endoprocedimentale rispetto al provvedimento finale determinativo della fattispecie; il termine per la sua impugnazione decorre, pertanto, dalla piena conoscenza del provvedimento finale, salvo che la determinazione produca essa stessa un'immediata lesione.
  • La conferenza di servizi e il procedimento autonomo attribuito a un'amministrazione o a un organo diverso possono svolgersi in successione, senza illegittimità, quando ciascun procedimento riguardi competenze distinte e l'atto conclusivo della conferenza demandi espressamente all'autorità competente l'adozione dell'ulteriore provvedimento necessario.
  • Un comitato locale è legittimato a impugnare atti incidenti su salute, sicurezza o ambiente quando dimostri finalità statutarie coerenti, rappresentatività effettiva, stabilità organizzativa, collegamento territoriale e vicinitas rispetto al bene interessato; tali elementi non sostituiscono, tuttavia, la prova dell'interesse concreto e attuale al ricorso.
  • Il parere dell'azienda sanitaria richiesto dall'art. 338, comma 5, del R.D. n. 1265/1934 è adeguatamente motivato quando valuta l'assenza di controindicazioni igienico-sanitarie in relazione alle caratteristiche dell'area, alla separazione fisica dal cimitero, alla preesistenza di infrastrutture e alla natura dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiLocalizzazione di opere e impiantiConferenza di servizi
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.