Sentenza del 23/12/2019 n. 34278 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella Equitalia Nord di Euro 8.987,88 relativa alla TARSU 2012, sostenendo che il deposito utilizzato per stoccare rotaie, traversine, giunti e scambi non fosse idoneo a produrre rifiuti solidi urbani. In subordine, aveva dedotto l'eventuale produzione di soli rifiuti speciali, estranei alla TARSU, evidenziando l'assenza di dipendenti, uffici, utenze e servizi igienici. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo dimostrata la non produttività di rifiuti e l'estraneità dei materiali alla tassa. Il Comune ha impugnato tale decisione, sostenendo tra l'altro che l'esenzione richiedesse una specifica indicazione nella denuncia TARSU e una prova documentale annuale delle condizioni di inutilizzabilità o non produttività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso del Comune, ritenendo che l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, non operi automaticamente. Il contribuente deve indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità o di non produttività dei locali e deve dimostrarle mediante elementi oggettivi o idonea documentazione. Poiché la società non aveva assolto tale onere nella denuncia di occupazione del 21 settembre 2010, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare al Comune Euro 2.600,00, oltre spese forfettarie e accessori, per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 2
La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o per obiettive condizioni di inutilizzabilità, purché tali circostanze siano indicate nella denuncia e debitamente riscontrate.
La detenzione di un immobile nel territorio comunale determina una presunzione relativa di produzione di rifiuti e quindi di imponibilità. L'esclusione costituisce un'eccezione che deve essere specificamente dichiarata e provata dal contribuente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Obbligo di denuncia ai fini della TARSU.
La denuncia non serve soltanto a comunicare l'occupazione dell'immobile, ma deve contenere anche le circostanze rilevanti per ottenere l'esclusione di determinate superfici dalla tassazione.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e)
Disciplina del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
La questione dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani era stata invocata dalle parti con riferimento alla TARSU 2012, ma la Corte ha deciso la controversia sulla base dell'omessa indicazione e prova delle condizioni di esenzione, ritenendo assorbiti gli altri motivi.
D.L. n. 201 del 2011, art. 14, commi 46 e 47, convertito in L. n. 214 del 2011
Disposizioni in materia di tributi comunali sui rifiuti e di abrogazione di norme sull'assimilazione.
La normativa è stata richiamata nel dibattito sull'applicabilità, per l'anno 2012, delle regole sull'assimilazione dei rifiuti speciali; la Corte non ha però definito tale questione, avendo accolto il motivo relativo all'onere probatorio del contribuente.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provarne i presupposti.
In materia di esenzioni TARSU, il contribuente deve provare i fatti specifici che giustificano la sottrazione delle superfici alla tassazione, oltre ad averli previamente dichiarati all'ente impositore.
Artt. 24 e 111 Cost.
Principio della ragione più liquida.
Il giudice può esaminare prioritariamente la questione di più agevole soluzione, idonea da sola a definire il giudizio, senza affrontare gli ulteriori motivi.
Massime di principio
- Per la TARSU, l'occupazione o detenzione di un locale normalmente fa presumere la sua idoneità a produrre rifiuti e comporta l'imponibilità, anche se la produzione effettiva di rifiuti è ridotta o assente.
- L'esenzione per locali inutilizzabili o non produttivi di rifiuti non è automatica: deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e supportata da elementi oggettivi o documentazione idonea.
- La semplice destinazione dell'immobile a magazzino o deposito, così come l'assenza di dipendenti o l'asserita mancata produzione di rifiuti, non garantisce da sola l'esenzione.
- Il contribuente che chiede l'esclusione di una superficie deve conservare e produrre prove concrete, come planimetrie, fotografie, sopralluoghi, documentazione sulle utenze, modalità di utilizzo e natura dei materiali presenti.
- L'eventuale natura speciale dei rifiuti o la loro assimilazione ai rifiuti urbani può essere decisiva, ma non sostituisce l'adempimento formale e probatorio previsto per ottenere l'esenzione delle superfici.
- In assenza di una dichiarazione tempestiva e di una prova adeguata, il giudice può respingere la domanda di esenzione anche quando il contribuente affermi che, in concreto, non siano stati prodotti rifiuti urbani.
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