Cassazione Civile, Ordinanza n. 33839/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Due contribuenti avevano impugnato un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo all'acquisto di un immobile commerciale a Napoli, nel quale l'Ufficio aveva rideterminato il valore del bene da euro 155.000,00 a euro 560.000,00 applicando il criterio comparativo del valore venale in comune commercio, fondato sui valori OMI del primo semestre 2019 e su due atti di compravendita di locali ritenuti simili. I giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo che i beni usati per la comparazione non fossero effettivamente analoghi per ubicazione e caratteristiche fisiche del locale, valorizzando anche una perizia di parte prodotta dai contribuenti. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la proposta di mediazione formulata nella fase precontenziosa; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l'avviso conteneva una sufficiente descrizione del bene e dei criteri di rettifica e che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la rilevanza comparativa degli atti richiamati dall'Ufficio. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur essendovi stata omessa pronuncia sul motivo di appello, la questione di diritto era infondata e non richiedeva ulteriori accertamenti di fatto, sicché non occorreva cassazione con rinvio; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che i giudici di merito avevano correttamente escluso l'idoneità comparativa degli atti richiamati dall'Ufficio e che la ricorrente, in sostanza, sollecitava una rivalutazione del merito e non censurava validamente la decisione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e, definendo il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando l'Agenzia al pagamento di un'ulteriore somma in favore dei controricorrenti e di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende. È stato escluso l'aumento del contributo unificato per la prenotazione a debito trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta non decisiva, perché la Corte ha applicato il principio per cui, se la questione di diritto sottesa al motivo è infondata e non richiede ulteriori accertamenti, la Cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito confermando il dispositivo di appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata la norma processuale richiamata per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge in relazione agli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986.
art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
Nel rettificare il valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio deve utilizzare atti di trasferimento di immobili aventi analoghe caratteristiche e condizioni; la comparazione con beni non omogenei è inidonea a sorreggere la rettifica.
art. 52 d.P.R. n. 131/1986
È stata richiamata dalla ricorrente a sostegno della sufficienza motivazionale dell'avviso di rettifica e liquidazione.
art. 111, secondo comma, Cost.
È stata evocata come fondamento costituzionale dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, utilizzati per giustificare la decisione nel merito senza rinvio.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha richiamato una lettura costituzionalmente orientata della norma per affermare la possibilità di decidere nel merito quando la questione sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta ha comportato l'applicazione della condanna aggravata: una somma equitativa in favore della controparte e un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di abuso del processo/lite temeraria.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta accelerata ha attivato il regime sanzionatorio previsto dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione dell'aumento del contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la rettifica del valore di un immobile fondata sul criterio comparativo richiede che i beni presi a raffronto siano effettivamente analoghi per caratteristiche oggettive, ubicazione e condizioni; la comparazione con immobili non omogenei non è idonea a sostenere l'accertamento.
- Nel processo tributario la perizia di parte può essere valorizzata dal giudice come elemento indiziario e anche posta a fondamento della decisione, purché il giudice spieghi perché la ritiene convincente e purché non vi siano elementi di segno contrario di pari o maggiore consistenza.
- L'onere di dimostrare i presupposti fattuali e tecnici della rettifica dell'imponibile grava sull'Ufficio; il contribuente può limitarsi a contestare l'accertamento e a opporre elementi contrari senza dover provare in positivo il corretto valore del bene.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello non impone automaticamente la cassazione con rinvio quando la questione sottostante è infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto: in tale ipotesi la Corte di cassazione può definire la causa nel merito per ragioni di economia processuale.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il giudice può applicare la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quale sanzione per abuso del processo, liquidando una somma in favore della controparte e una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
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