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Ordinanza

Ordinanza n. 890/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Caserta in data 29/01/2026;

Giustizia amministrativa202601384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Caserta che ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il ricorso presenta, secondo il giudice, consistenti profili di fumus boni iuris per difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per travisamento dei fatti. In particolare, l'Amministrazione, nonostante le osservazioni e la documentazione prodotta dalla società datrice di lavoro, avrebbe omesso di spiegare perché tali elementi non fossero idonei a superare il motivo ostativo, utilizzando una motivazione stereotipata e perplessa. La valutazione della capacità economica del datore di lavoro sarebbe inoltre stata fondata sul criterio aritmetico consistente nella differenza tra volume d'affari e totale degli acquisti e delle importazioni imponibili, ritenuto prima facie manifestamente illogico e non rappresentativo della reale solidità dell'impresa, soprattutto in relazione a un'impresa agricola. Tale criterio sarebbe in contrasto con la bozza di bilancio, i modelli IVA degli anni precedenti e il DURC in corso di validità prodotti dalla società datrice di lavoro. È stato altresì dedotto il pregiudizio derivante dall'immediata esecuzione della revoca, che impedirebbe il rilascio del permesso di soggiorno e imporrebbe allo straniero regolarmente entrato in Italia di lasciare il territorio nazionale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che il provvedimento appare affetto da palese difetto di motivazione, perché non esplicita le ragioni per cui le osservazioni e la documentazione della società datrice di lavoro non avrebbero superato il motivo ostativo, e da difetto di istruttoria ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, poiché la capacità economica del datore è stata valutata mediante una semplice operazione aritmetica, senza un complessivo giudizio sulla congruità della capacità economica e sulla solidità dell'impresa. Quanto al periculum, ha considerato grave e difficilmente riparabile il pregiudizio connesso alla perdita del titolo abilitativo al lavoro, alla conseguente preclusione del permesso di soggiorno, all'obbligo di lasciare l'Italia, alla perdita dell'opportunità lavorativa e alla vanificazione del progetto di vita e integrazione. Ha quindi sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato nelle more del giudizio di merito, fissato per gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda fattuale.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva e comprensibile del provvedimento; in fase cautelare il TAR ha ritenuto apparente e stereotipata la motivazione che non esamina le osservazioni e la documentazione del datore di lavoro.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiede una valutazione effettiva delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi; la mancata esplicitazione delle ragioni del loro superamento integra, prima facie, un vizio di motivazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto presenti il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento amministrativo, la motivazione è viziata quando l'Amministrazione si limita a una formula stereotipata e non rende percepibili le ragioni per cui le osservazioni e la documentazione presentate dall'interessato non superano il motivo ostativo.
  • La capacità economica del datore di lavoro, ai fini del rilascio o del mantenimento del nulla osta al lavoro subordinato, deve essere valutata mediante un giudizio complessivo sulla congruità delle risorse e sulla solidità dell'impresa; non è sufficiente una mera operazione aritmetica fondata sulla differenza tra volume d'affari e acquisti o importazioni imponibili.
  • La valutazione amministrativa della capacità economica del datore di lavoro deve confrontarsi con la documentazione concretamente prodotta, inclusi bilanci, modelli IVA e certificazioni di regolarità contributiva; l'adozione di un criterio automatico e non comparativo può integrare difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.
  • Sussiste il periculum in mora quando la revoca del nulla osta al lavoro subordinato impedisce il rilascio del permesso di soggiorno e può determinare l'obbligo dello straniero regolarmente entrato nel territorio nazionale di lasciare il Paese, con perdita immediata dell'attività lavorativa e compromissione del percorso di integrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereTutela cautelare

Testo integrale

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