Cassazione Civile, Ordinanza n. 09852/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di saldi debitori relativi a tre aperture di credito in conto corrente, azionata nei confronti della società affidata e di due fideiussori. Il Tribunale revocava il decreto solo in parte e condannava i debitori al pagamento di una somma inferiore. In appello, la Corte territoriale rigettava i gravami principali e incidentali sulla parte già decisa, rilevando, tra l’altro, l’insussistenza della doglianza ex art. 1956 c.c., la sufficiente determinatezza della fideiussione entro un massimale, e l’illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e criteri di valuta per difetto di produzione dei contratti; poi, con sentenza definitiva, rideterminava il credito applicando il tasso legale ex art. 117 TUB sulla base di supplemento di ctu. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. per mancata declaratoria di estinzione della fideiussione e per la dedotta tardività delle azioni della banca; 2) violazione degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c. per asserita indeterminatezza della garanzia omnibus nonostante il massimale; 3) violazione dell’art. 117 TUB per errato ricalcolo degli interessi in ctu; 4) violazione della l. n. 108/1996 e dell’art. 1815 c.c. per mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nel TAEG ai fini dell’usura e per i criteri di giroconto. La banca resisteva eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione del ricorso per cassazione al procuratore domiciliatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare della banca e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime applicabile ratione temporis, il termine lungo per impugnare fosse già spirato e che la prima notificazione fosse inefficace perché eseguita presso lo studio del procuratore ormai trasferitosi; la successiva notificazione, effettuata oltre il termine, era tardiva. Di conseguenza, non è stato esaminato il merito dei quattro motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1956 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’estinzione della fideiussione in ragione della concessione di nuovo credito senza autorizzazione dei garanti; la Corte non ne esamina il merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 1957 c.c.
Richiamato per dedurre la decadenza del creditore dall’azione verso i fideiussori per mancata proposizione delle istanze entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione; la questione resta assorbita dall’inammissibilità.
art. 1418 c.c.
Invocato insieme agli artt. 1325 e 1346 c.c. per l’asserita nullità della fideiussione per indeterminatezza; la Corte non entra nel merito.
art. 1325 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per la dedotta mancanza di un elemento essenziale del contratto di fideiussione; non esaminato nel merito.
art. 1346 c.c.
Richiamato per sostenere l’indeterminatezza dell’oggetto della garanzia; la censura non viene valutata nel merito.
art. 117 TUB
Richiamato in relazione al ricalcolo degli interessi sostitutivi di quelli pattizi in difetto di valida pattuizione; la sentenza di merito aveva applicato il tasso legale a seguito di ctu, ma la Cassazione non esamina la doglianza per inammissibilità del ricorso.
l. n. 108/1996
Invocata per la verifica dell’usura mediante inclusione delle commissioni di massimo scoperto nel TAEG; la questione resta assorbita.
art. 1815 c.c.
Richiamato quale sanzione di gratuità degli interessi in caso di usura; la Corte non affronta il merito della censura.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nella ricostruzione della vicenda per la mancata tempestiva produzione dei contratti di conto corrente nel giudizio di merito.
art. 327 c.p.c.
Applicato nel testo previgente, poiché il giudizio era stato instaurato prima della riforma del 2009; il termine lungo annuale non era applicabile e rilevava quello previgente.
art. 58, comma 1, l. n. 69/2009
Usato per affermare che la riduzione del termine di cui all’art. 327 c.p.c. si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dai ricorrenti, senza incidenza decisiva sul giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso al procuratore della controparte presso lo studio indicato nel processo non produce effetti se il difensore si sia trasferito e la notifica sia comunque eseguita presso il vecchio indirizzo; incombe al notificante l’onere di individuare il domicilio reale del procuratore mediante ricerche sul luogo di notificazione.
- La modifica dell’art. 327 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i giudizi anteriori continua a valere il termine lungo previgente.
- Quando l’impugnazione è notificata oltre il termine lungo, il ricorso è inammissibile e i motivi di merito restano assorbiti, anche se concernono questioni sostanziali rilevanti come fideiussione, interessi bancari o usura.
- In tema di fideiussione, le censure su estinzione della garanzia, determinatezza dell’oggetto e decadenza del creditore devono essere esaminate solo se l’impugnazione è tempestiva e rituale; in difetto, il giudice di legittimità non entra nel merito.
- L’eventuale corretta o scorretta applicazione di ctu, tassi sostitutivi, commissioni di massimo scoperto e criteri di calcolo del TAEG non può essere scrutinata in cassazione se il ricorso è precluso da inammissibilità processuale.
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