Cassazione Penale, Ordinanza n. 21450/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di sostanze stupefacenti in lieve entità. In particolare, il ricorso deduceva vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio: da un lato la mancata riduzione della pena, dall'altro il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale e il diniego del beneficio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o motivazione illogica, evenienze non riscontrate nel caso concreto. Per la sospensione condizionale, la motivazione di merito era sorretta da elementi indicativi di prognosi sfavorevole, tra cui un nuovo arresto in flagranza, il divieto di dimora e una successiva sentenza irrevocabile per condotta analoga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito sulla misura della pena, perché sorretta da motivazione congrua e non meramente arbitraria, e ha considerato immune da censure anche il diniego della sospensione condizionale, fondato su elementi concreti di persistente attività delittuosa e su una prognosi negativa di non recidivanza. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice per la detenzione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità; la condanna di merito è stata confermata in relazione a cocaina e hashish detenute dall'imputato.
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena non devono essere necessariamente esaminati tutti; è sufficiente una motivazione, anche sintetica, che dia conto della valutazione di uno o più parametri rilevanti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è espressione del potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione.
- Il giudice non è tenuto a prendere in esame in modo analitico tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione, anche sintetica, che dia conto degli elementi ritenuti decisivi.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando sia sorretto da elementi concreti dai quali desumere una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato, come la prosecuzione dell'attività criminosa o la commissione di condotte analoghe in epoca prossima.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o degli elementi già apprezzati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e logicamente coerente.
Come è indicizzato
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