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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36587/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova ex art. 94 d.p.r. 9/10/1990, n. 309. Il Tribunale aveva motivato il rigetto con la recente data dei reati in espiazione (gennaio 2024, reati ex art. 73 d.p.r. 9/10/1990, n. 309 e art. 497 c.p.), la pendenza di ulteriori procedimenti penali, il lontano fine pena e la necessità di consolidare il processo di revisione critica. Il ricorso sosteneva che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto su precedenti datati (violazioni del codice della strada e falsità materiali del 2003) e su procedimenti non connessi, che non avrebbe valutato la volontà del condannato di intraprendere percorsi terapeutici, né le condizioni di salute (omettendo perizia). Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la menzione dei precedenti del 2003 fosse parte descrittiva dell'istruttoria e non la base decisoria; le effettive ragioni del rigetto sono state la recente commissione dei reati, la presenza di procedimenti pendenti e il lontano termine di fine pena, criteri ritenuti legittimi e coerenti con la giurisprudenza. Ha inoltre affermato che la valutazione del pericolo di recidiva può riguardare anche comportamenti non connessi strettamente con la condanna in esecuzione e che la volontà a seguire terapie è solo uno dei presupposti per l'affidamento. La richiesta di perizia sulle condizioni di salute è stata ritenuta non pertinente all'istanza di misure alternative (non si trattava di differimento della pena). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina l'affidamento in prova; rappresenta il fondamento dell'istanza del ricorrente e presuppone valutazioni sul pericolo di recidiva e sull'utilità del trattamento per il reinserimento sociale.

  • art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma relativa ai delitti in materia di stupefacenti; i reati in espiazione sono qualificati sotto questa norma e la loro recente commissione è stata ritenuta rilevante nel diniego dell'affidamento.

  • art. 497 cod. pen.

    Norma che disciplina le falsità materiali; indicata tra i reati in espiazione valutati dal Tribunale.

  • art. 47 ord. pen.

    Prevede che l'ordinamento penitenziario assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e il contributo alla rieducazione del reo; criterio richiamato per giustificare la valutazione ampia del pericolo di recidiva anche in relazione a fatti non connessi direttamente con la condanna.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone limiti nella esposizione dei motivi di impugnazione; richiamata per spiegare la sinteticità del motivo nel ricorso.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente con esito negativo del ricorso; applicata nel caso concreto.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La presenza di precedenti anche datati può essere menzionata nell'istruttoria ma non necessariamente costituisce la base determinante del rigetto; occorre valutare le effettive argomentazioni decisive del provvedimento.
  • La recente commissione dei reati in espiazione e il lontano termine di fine pena sono elementi legittimi e rilevanti per negare misure alternative, in quanto incidono sulla valutazione del rischio di recidiva e della gradualità del trattamento penitenziario.
  • La pendenza di procedimenti penali, anche se non direttamente connessi con la condanna in esecuzione, può essere considerata dal Tribunale nella valutazione del pericolo di recidiva.
  • La disponibilità del condannato a intraprendere percorsi terapeutici è un elemento rilevante ma non esclusivo per la concessione dell'affidamento; va considerata congiuntamente ad altri presupposti (pericolo di recidiva, utilità per la rieducazione).
  • La richiesta di accertamenti sanitari o perizie è pertinente quando la questione riguarda la compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute (es. istanze di differimento pena), ma non è obbligatoria per ogni istanza di misure alternative.
  • In fase di impugnazione è utile contestualizzare e dimostrare quale specifico elemento della motivazione del provvedimento si ritenga erroneo, mostrando l'effettivo nesso di causalità tra i fatti criticati e la decisione impugnata.

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