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Circolare

Circolare n. 22 del 26/05/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce gli indirizzi operativi per la gestione del contenzioso tributario nel 2011, integrando la precedente disciplina del 2010. L’obiettivo prioritario è la riduzione del contenzioso tramite il miglioramento della qualità degli atti, una più stretta collaborazione tra chi predispone gli atti impugnabili e chi gestisce le liti, e un uso tempestivo di autotutela e conciliazione giudiziale. Vengono inoltre confermati gli obiettivi di budget, introdotto un nuovo indicatore per il monitoraggio dell’esecuzione delle sentenze definitive e disciplinati i flussi di relazione, monitoraggio e comunicazione verso le Direzioni regionali e la Direzione centrale.

Programmazione della gestione del contenzioso per l’anno 2011 e indirizzi operativi

Programmazione gestione del contenzioso – Anno 2011

La circolare definisce gli indirizzi operativi per la gestione del contenzioso tributario nel 2011, integrando la disciplina già impartita con la circolare n. 26/E del 20 maggio 2010. L’obiettivo centrale è ridurre il contenzioso attraverso il miglioramento della qualità degli atti, il coordinamento interno, l’uso dell’autotutela e la valorizzazione degli strumenti deflattivi.

Continuità con la disciplina precedente

La circolare del 2010 continua a produrre effetti anche oltre quell’anno fino a modifica o sostituzione. Il documento del 2011 ne integra il contenuto e ne aggiorna l’applicazione alla programmazione del contenzioso per l’anno 2011.

Miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria

La riduzione del contenzioso è qualificata come obiettivo prioritario dell’Agenzia. Tale obiettivo deve essere perseguito innanzitutto tramite il miglioramento della qualità degli atti notificati e mediante un coordinamento stretto tra gli uffici che curano il contenzioso e quelli che predispongono gli atti impugnabili.

L’Organo Consultivo Interno (OCI), già attivo presso le Direzioni provinciali, assume un ruolo centrale nella verifica preventiva delle criticità. Esso deve:

  • esaminare per tipologie i nuovi filoni di contenzioso;
  • analizzare, sempre per tipologia, i motivi di accoglimento dei ricorsi;
  • utilizzare le funzionalità informatiche per la rilevazione delle "questioni controverse" e dei motivi delle sentenze;
  • avvalersi delle schede di rating del ricorso in primo grado e della sentenza;
  • considerare le consuntivazioni periodiche della competente Direzione regionale.

Per l’espletamento di tali compiti, l’OCI viene esteso ai responsabili delle articolazioni interne che curano l’istruttoria degli atti impugnabili.

Relazioni semestrali e monitoraggio delle liti

A partire da settembre 2011, e poi ogni marzo e settembre di ciascun anno, l’OCI deve presentare al Direttore provinciale una proposta di relazione semestrale. La relazione deve riassumere le esperienze maturate nella gestione del contenzioso e indicare le misure da adottare per rimuovere le cause delle liti scarsamente sostenibili.

Dopo l’eventuale integrazione da parte del Direttore provinciale, la relazione va trasmessa entro un mese alla Direzione regionale competente, insieme alle determinazioni adottate. Le Direzioni regionali, entro il mese successivo, devono inoltrare la documentazione alla Direzione centrale, aggiungendo le proprie valutazioni e le iniziative eventualmente assunte.

Per le relazioni relative al secondo semestre, gli uffici devono dimostrare l’efficacia delle misure adottate nell’anno. Tale efficacia è misurata in relazione a tre parametri:

  • incremento significativo degli incassi da conciliazione giudiziale rispetto all’anno precedente;
  • conseguimento degli indici di vittoria assegnati;
  • significativa riduzione dei ricorsi presentati alla Commissione tributaria provinciale.

Autotutela, conciliazione e valutazione del rating di sostenibilità

Le linee guida ribadiscono che l’attività contenziosa deve essere improntata a difesa efficace, legittimità e imparzialità dell’azione amministrativa. Le esperienze maturate nei giudizi devono essere assunte come parametri per misurare la qualità degli atti impugnati e degli atti in corso di emanazione, contribuendo al miglioramento degli indici di vittoria, alla tax compliance e all’adesione agli strumenti deflativi.

In concreto, gli uffici devono:

  • esercitare l’autotutela ogni volta che ne ricorrano i presupposti, evitando resistenze indebite in giudizio;
  • tentare la conciliazione giudiziale ogni volta che appaia possibile e probabile.

Prima di predisporre le controdeduzioni in primo grado, occorre esaminare i motivi del ricorso e valutare il grado, o rating, di sostenibilità della controversia, così da verificare l’eventuale presenza dei presupposti per l’autotutela o per la conciliazione giudiziale, anche totale o parziale.

Budget di produzione e indicatori di azione per il 2011

Con le note della Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo del 12 ottobre 2010 e del 10 novembre 2010 è stato avviato il ciclo di budget per il 2011 e sono state fornite le indicazioni operative per la programmazione. Con nota del 3 marzo 2011 è stato quindi assegnato ai Direttori regionali il budget di produzione per il 2011.

Per il contenzioso tributario, gli obiettivi del 2010 vengono confermati anche per il 2011, con l’aggiunta di un nuovo indicatore riguardante la percentuale di costituzioni in giudizio in Commissione tributaria regionale sugli appelli notificati dai contribuenti nel periodo 1° novembre 2010 - 31 ottobre 2011. Il target è fissato al 98% ed è indicato come obiettivo previsto dal Piano dell’Agenzia allegato alla Convenzione triennale con il Ministero dell’economia e delle finanze.

La circolare segnala inoltre che il nuovo indicatore era già tra quelli di azione del 2010 e risulta confermato per il 2011.

Gestione dell’arretrato

Viene sottolineato che l’arretrato formatosi negli esercizi precedenti, soprattutto in materia di costituzioni in giudizio, rappresenta un ostacolo rilevante al raggiungimento dei risultati attesi. Gli uffici interessati devono quindi adottare iniziative straordinarie di smaltimento.

Nuovo indicatore sperimentale sull’esecuzione delle sentenze definitive

La circolare introduce in via sperimentale un ulteriore indicatore di azione finalizzato a monitorare la sistematica e sollecita esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali definitivi.

Per alimentare tale monitoraggio deve essere utilizzata l’informazione relativa alla "Situazione resa definitiva", da registrare nell’applicazione "Iter del contenzioso tributario" dopo la definitiva conclusione del giudizio, così da attestare l’avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a ciascun giudizio tributario attribuiti all’Area legale o all’Ufficio contenzioso competente.

L’indicatore riguarda i giudizi definitivamente conclusi a partire dal 1° aprile 2011 e richiede che la "Situazione resa definitiva" sia acquisita nel sistema informativo nel 95% dei casi entro 150 giorni dalla conclusione definitiva del giudizio, in qualunque stato e grado.

Attività di indirizzo, assistenza, controllo e trasmissione delle comunicazioni

Le Direzioni regionali devono dare attuazione agli indirizzi della circolare, applicarne puntualmente le istruzioni e monitorare l’andamento dei risultati. In caso di scostamenti rispetto agli obiettivi attesi, devono comunicare l’eventuale variazione della stima di preconsuntivo secondo le indicazioni già richiamate nella programmazione 2011.

Gli uffici sono chiamati a collaborare alla realizzazione e alla sperimentazione sul campo delle iniziative, in particolare per quanto riguarda le funzionalità informatiche. Tutte le comunicazioni delle Direzioni regionali relative alla circolare devono essere inviate esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo dc.alc.programmazioneconsuntivazione@agenziaentrate.it.

La circolare precisa infine che le istruzioni restano valide anche oltre l’anno 2011 fino a modifica o sostituzione.

Punti principali

Continuità con la circolare 26/E del 2010

La circolare integra la precedente circolare n. 26/E del 20 maggio 2010, che resta valida anche oltre il 2010 fino a modifica o sostituzione. Le indicazioni qui contenute definiscono quindi anche il programma di gestione del contenzioso per il 2011.

Obiettivo prioritario: riduzione del contenzioso e miglioramento della qualità degli atti

La riduzione del contenzioso è indicata come obiettivo prioritario dell’Agenzia e deve essere perseguita innanzitutto attraverso il miglioramento della qualità degli atti notificati. È richiesto uno stretto coordinamento tra gli uffici che curano il contenzioso e quelli che predispongono gli atti impugnabili, così da intercettare tempestivamente le criticità dell’azione amministrativa.

Ruolo dell’Organo Consultivo Interno (OCI)

L’OCI, già attivo presso le Direzioni provinciali, deve esaminare per tipologie i nuovi filoni di contenzioso e, sempre per tipologia, i motivi di accoglimento dei ricorsi. A supporto di tale attività devono essere utilizzate le funzionalità informatiche per la rilevazione delle questioni controverse, dei motivi delle sentenze, delle schede di rating del ricorso in primo grado e della sentenza, nonché delle consuntivazioni periodiche della competente Direzione regionale. L’OCI viene esteso alla partecipazione dei responsabili delle articolazioni interne che curano l’istruttoria degli atti impugnabili.

Relazioni semestrali e flusso informativo

Entro i mesi di settembre e marzo di ciascun anno, a partire da settembre 2011, l’OCI deve trasmettere al Direttore provinciale una proposta di relazione semestrale con una sintesi delle esperienze maturate e con le misure per eliminare le cause delle liti scarsamente sostenibili. Dopo l’eventuale integrazione e approvazione del Direttore provinciale, la relazione va inviata entro un mese alla Direzione regionale competente, insieme alle determinazioni adottate. Le Direzioni regionali, entro il mese successivo, devono trasmettere i documenti alla Direzione centrale, corredandoli con le proprie valutazioni ed eventuali iniziative assunte.

Valutazione dell’efficacia delle misure adottate

Nelle relazioni relative al secondo semestre gli uffici devono dimostrare l’efficacia delle misure adottate nell’anno. Tale efficacia viene valutata in base a tre parametri: incremento significativo degli incassi da conciliazione giudiziale rispetto all’anno precedente; conseguimento degli indici di vittoria assegnati; significativa riduzione, rispetto all’anno precedente, dei ricorsi presentati alla Commissione tributaria provinciale.

Autotutela e conciliazione giudiziale

Le linee guida impongono di esercitare l’autotutela ogni volta che ne ricorrano i presupposti, evitando di resistere indebitamente in giudizio. Deve inoltre essere tentata la conciliazione giudiziale ogni volta che appaia possibile e probabile. Prima della predisposizione delle controdeduzioni in primo grado occorre valutare, dopo l’esame dei motivi del ricorso, il rating di sostenibilità della controversia per verificare i presupposti di autotutela o conciliazione, totale o parziale.

Budget 2011 e indicatori di azione

Per il 2011, in materia di contenzioso tributario, sono confermati gli stessi obiettivi del 2010, con l’aggiunta dell’indicatore relativo alla percentuale di costituzioni in giudizio in Commissione tributaria regionale sugli appelli notificati dai contribuenti nel periodo 1° novembre 2010 - 31 ottobre 2011, con target pari al 98%. L’obiettivo era già previsto nel Piano dell’Agenzia allegato alla Convenzione triennale con il Ministero dell’economia e delle finanze ed era già tra gli indicatori di azione del 2010, confermati per il 2011.

Gestione dell’arretrato

La permanenza di arretrato formatosi negli esercizi precedenti, in particolare sulle costituzioni in giudizio, è considerata un serio ostacolo al raggiungimento dei risultati attesi. Gli uffici interessati devono quindi realizzare iniziative straordinarie di smaltimento.

Nuovo indicatore sperimentale sull’esecuzione delle sentenze definitive

Viene introdotto in via sperimentale un nuovo indicatore di azione per monitorare la sistematica e sollecita esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali definitivi. Deve essere utilizzata l’informazione relativa alla "Situazione resa definitiva", da registrare nell’applicazione "Iter del contenzioso tributario" dopo la conclusione definitiva del giudizio, per attestare l’avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a ciascun giudizio tributario attribuiti all’Area legale o all’Ufficio contenzioso competente. L’indicatore si applica ai giudizi definitivamente conclusi dal 1° aprile 2011 e richiede l’acquisizione al sistema informativo della "Situazione resa definitiva" nel 95% dei casi entro 150 giorni dalla definitiva conclusione del giudizio, in qualunque stato e grado.

Indirizzo, assistenza, controllo e comunicazioni

Le Direzioni regionali devono dare attuazione agli indirizzi della circolare, far applicare puntualmente le istruzioni e monitorare il livello progressivo di conseguimento dei risultati, comunicando eventuali scostamenti e variazioni della stima di preconsuntivo secondo le indicazioni già fornite. Gli uffici devono collaborare per l’elaborazione e la sperimentazione delle iniziative, con particolare riferimento alle funzionalità informatiche. Le comunicazioni delle Direzioni regionali relative alla circolare devono essere trasmesse esclusivamente via email all’indirizzo dc.alc.programmazioneconsuntivazione@agenziaentrate.it. La circolare resta valida anche oltre il 2011 fino a modifica o sostituzione.

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