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Sentenza

Sentenza n. 3442/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto rettorale del 26 settembre 2025 che, in asserita esecuzione del giudicato, ha ripristinato l’assegno ad personam solo fino al 30 dicembre 2016 e ne ha disposto il totale riassorbimento da tale data

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il decreto rettorale del 18 ottobre 2022, con cui l’Università aveva revocato, a decorrere dal 2014, l’assegno ad personam riconosciuto al docente in occasione del passaggio dalla magistratura ordinaria ai ruoli universitari, disponendo anche il recupero di somme per oltre 281.000 euro. La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto l’applicabilità dell’art. 1, comma 835, della l. n. 207/2024, che fa salvo l’assegno personale attribuito prima dell’entrata in vigore della l. n. 147/2013 e ne prevede il mantenimento fino al completo riassorbimento. L’Università, con il nuovo decreto del 26 settembre 2025, aveva ripristinato l’assegno sino alla conferma del docente nel ruolo di professore ordinario, intervenuta il 30 dicembre 2016, ritenendolo da quel momento integralmente riassorbito per effetto dell’incremento retributivo. Il ricorrente ha dedotto la violazione o elusione del giudicato, sostenendo che l’incremento stipendiale di euro 7.227,57 era inferiore all’assegno annuo lordo di euro 32.321,70 e poteva quindi determinarne solo il riassorbimento parziale. Ha chiesto la declaratoria di nullità del decreto, il ripristino dell’assegno dal 1° febbraio 2014, la conferma delle somme già corrisposte, la prosecuzione dell’erogazione sino al completo riassorbimento, la restituzione delle somme trattenute, la rettifica della posizione previdenziale e assistenziale, nonché ulteriori misure esecutive e accessorie.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’incremento retributivo maturato al 30 dicembre 2016, pari a euro 7.227,57, era significativamente inferiore all’importo dell’assegno ad personam, pari a euro 32.321,70, sicché non poteva determinarne il completo riassorbimento, ma soltanto una riduzione parziale. Il decreto rettorale, eliminando integralmente l’assegno in occasione del primo scatto economico, si è posto in contrasto sia con l’art. 1, comma 835, della l. n. 207/2024, che richiede il completo riassorbimento, sia con il giudicato formatosi sulla precedente sentenza. Il decreto è stato pertanto dichiarato nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. L’Università è stata onerata di ripristinare l’assegno dal 1° febbraio 2014, confermare le somme corrisposte fino al 18 ottobre 2022, corrisponderlo dal 19 ottobre 2022 fino al 5 marzo 2025 e continuare a erogarlo sino al completo riassorbimento mediante successivi incrementi retributivi; inoltre deve restituire le somme trattenute, rettificare la posizione previdenziale e assistenziale e corrispondere, sulle somme dovute, il maggiore tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo. È stato assegnato all’Università il termine di sessanta giorni per eseguire tali adempimenti, con eventuale successiva nomina di un commissario ad acta e applicazione della penalità di mora soltanto previa domanda di parte e in caso di persistente inottemperanza. È stata respinta la domanda di condanna immediata dell’Ateneo al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; è stata invece accolta la domanda di restituzione dei contributi unificati relativi al precedente giudizio, con interessi legali. L’Università è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e l’esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    La violazione o l’elusione del giudicato comporta la nullità dell’atto adottato dall’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, previa domanda di parte.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione, ma nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché non ricorrevano ancora i presupposti.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Individua il ricorso per chiarimenti quale strumento processuale idoneo a ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 7, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 114, comma 5, come disciplina del ricorso per chiarimenti in materia di ottemperanza.

  • art. 1, comma 835, l. n. 207/2024

    mantenimento di detto assegno fino al suo “completo riassorbimento”

    Fa salvo l’assegno personale riconosciuto al dipendente pubblico in caso di passaggio di carriera o trasferimento definitivo in altro ruolo della pubblica amministrazione prima dell’entrata in vigore della l. n. 147/2013, imponendone il mantenimento fino al completo riassorbimento. Il riassorbimento opera nei limiti dell’effettivo incremento economico derivante da ciascuna progressione e deve proseguire in occasione dei successivi sviluppi di carriera fino all’esaurimento dell’assegno.

  • art. 1, comma 458, l. n. 147/2013

    La precedente disciplina sulla soppressione degli assegni personali è stata interpretata alla luce dell’art. 1, comma 835, della l. n. 207/2024, con effetto impeditivo dell’abrogazione dell’assegno riconosciuto prima del 1° gennaio 2014.

  • art. 1, comma 459, l. n. 147/2013

    Richiamato quale disposizione in base alla quale l’Università aveva inizialmente fatto decorrere la revoca dell’assegno dal 1° febbraio 2014.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti retributivi del pubblico impiego.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a stabilire che, sui crediti retributivi del pubblico impiego, spetta il maggiore tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo.

  • art. 202 d.P.R. n. 3/1957

    Individua la base normativa dell’assegno ad personam riconosciuto al dipendente pubblico in occasione del passaggio ad altro ruolo.

  • art. 3, commi 57 e 58, l. n. 537/1993

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell’assegno ad personam attribuito al docente per il passaggio dalla magistratura ordinaria ai ruoli universitari.

Massime di principio

  • Quando un giudicato riconosce il mantenimento di un assegno ad personam fino al suo completo riassorbimento, ogni successivo incremento retributivo può assorbire soltanto la parte dell’assegno corrispondente all’effettivo incremento economico; il primo passaggio di carriera non consente di eliminare integralmente l’assegno se l’incremento è inferiore al suo importo.
  • Il riassorbimento di un assegno personale deve proseguire in occasione dei successivi sviluppi economici e di carriera del dipendente fino all’effettivo completo riassorbimento, non potendo l’amministrazione anticiparlo in via integrale sulla base di un incremento solo parziale.
  • Sussiste violazione del giudicato quando il nuovo atto amministrativo contrasta con prescrizioni precise e puntuali della decisione oppure, pur presentandosi formalmente come esecutivo, produce sostanzialmente un risultato incompatibile con quello imposto dal giudicato; l’atto è nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la richiesta di un parere ministeriale sulle modalità di esecuzione del giudicato non sostituisce il ricorso per chiarimenti previsto dal codice del processo amministrativo e non legittima l’amministrazione ad adottare una modalità esecutiva difforme dal contenuto conformativo della sentenza.
  • Sui crediti retributivi del pubblico impiego derivanti dall’esecuzione del giudicato spetta il maggiore tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo dei due accessori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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