Cassazione Penale, Ordinanza n. 06947/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto era meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nella valutazione degli elementi probatori. Dalla sentenza emerge che la Corte di merito aveva invece ritenuto privo di dubbi il riconoscimento della responsabilità, valorizzando il fatto che gli operanti avevano inseguito l'imputato sin dal momento della commissione del reato fino all'arresto e lo avevano rinvenuto nascosto dietro una siepe, circostanza letta come indice di un tentativo di sottrarsi all'intercettazione.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Individua il reato oggetto di condanna confermata in appello; la decisione non affronta il merito della fattispecie, ma presuppone la correttezza della qualificazione giuridica e dell'affermazione di responsabilità.
art. 616 c.p.p.
Implica la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza specifici elementi di critica, questioni di merito già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di appello.
- La deduzione di vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, se la sentenza impugnata contiene una motivazione logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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