Sentenza del 23/01/2018 n. 234 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Litisconsorzio necessario - Soci e società di persone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ affermato il litisconsorzio necessario tra società di persone e tutti i soci. Il ricorso proposto dalla società o anche da uno solo dei soci coinvolge inscindibilmente tutti i soggetti interessati, che devono partecipare allo stesso procedimento. La controversia deve quindi essere trattata e decisa unitariamente nei confronti della società, di tutti i soci e dell’Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione diretta del reddito ai soci. Poiché l’accertamento è unitario e gli effetti della rettifica incidono contemporaneamente sulla società e su tutti i soci, la decisione non può essere validamente adottata nei confronti soltanto di alcuni di essi.
Norme richiamate
Principio di unitarietà dell’accertamento nelle società di persone
L’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci comporta che il ricorso tributario riguardi inscindibilmente ed indistintamente tali soggetti.
L’accertamento del reddito societario e la sua imputazione ai soci costituiscono un’unica controversia sostanziale, che richiede la partecipazione processuale di tutti i soggetti coinvolti.
Principio di diretta imputazione dei redditi ai soci delle società di persone
Diretta imputazione dei redditi a questi ultimi.
Il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato direttamente ai soci; perciò la rettifica del reddito societario incide necessariamente anche sulle posizioni fiscali individuali dei soci.
Litisconsorzio necessario nel processo tributario
Tali soggetti devono essere parte dello stesso procedimento.
Quando la decisione deve essere necessariamente comune a più soggetti, tutti devono partecipare al giudizio; il processo non può essere definito validamente soltanto nei confronti della società o di alcuni soci.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale riguarda unitariamente una società di persone e i redditi imputati ai soci, il ricorso deve coinvolgere la società e tutti i soci interessati.
- La mancata partecipazione al giudizio di uno dei soggetti necessari può impedire una decisione valida e rendere necessaria l’integrazione del contraddittorio o la rimessione della causa al primo giudice.
- La posizione fiscale della società e quella dei soci non devono essere trattate separatamente se la rettifica societaria costituisce il presupposto dell’imposizione personale dei soci.
- In situazioni analoghe occorre verificare fin dall’inizio chi siano tutti i soggetti incisi dall’accertamento, così da instaurare un unico procedimento con contraddittorio completo.
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