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Sentenza

Sentenza del 23/01/2018 n. 234 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Litisconsorzio necessario - Soci e società di persone.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È affermato il litisconsorzio necessario tra società di persone e tutti i soci. Il ricorso proposto dalla società o anche da uno solo dei soci coinvolge inscindibilmente tutti i soggetti interessati, che devono partecipare allo stesso procedimento. La controversia deve quindi essere trattata e decisa unitariamente nei confronti della società, di tutti i soci e dell’Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione diretta del reddito ai soci. Poiché l’accertamento è unitario e gli effetti della rettifica incidono contemporaneamente sulla società e su tutti i soci, la decisione non può essere validamente adottata nei confronti soltanto di alcuni di essi.

Norme richiamate

  • Principio di unitarietà dell’accertamento nelle società di persone

    L’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci comporta che il ricorso tributario riguardi inscindibilmente ed indistintamente tali soggetti.

    L’accertamento del reddito societario e la sua imputazione ai soci costituiscono un’unica controversia sostanziale, che richiede la partecipazione processuale di tutti i soggetti coinvolti.

  • Principio di diretta imputazione dei redditi ai soci delle società di persone

    Diretta imputazione dei redditi a questi ultimi.

    Il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato direttamente ai soci; perciò la rettifica del reddito societario incide necessariamente anche sulle posizioni fiscali individuali dei soci.

  • Litisconsorzio necessario nel processo tributario

    Tali soggetti devono essere parte dello stesso procedimento.

    Quando la decisione deve essere necessariamente comune a più soggetti, tutti devono partecipare al giudizio; il processo non può essere definito validamente soltanto nei confronti della società o di alcuni soci.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale riguarda unitariamente una società di persone e i redditi imputati ai soci, il ricorso deve coinvolgere la società e tutti i soci interessati.
  • La mancata partecipazione al giudizio di uno dei soggetti necessari può impedire una decisione valida e rendere necessaria l’integrazione del contraddittorio o la rimessione della causa al primo giudice.
  • La posizione fiscale della società e quella dei soci non devono essere trattate separatamente se la rettifica societaria costituisce il presupposto dell’imposizione personale dei soci.
  • In situazioni analoghe occorre verificare fin dall’inizio chi siano tutti i soggetti incisi dall’accertamento, così da instaurare un unico procedimento con contraddittorio completo.

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