Cassazione Penale, Sentenza n. 40458/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore della Di Febo, deducendo violazione di legge e motivazione contraddittoria ai sensi dell'art. 606 lettere b) ed e) c.p.p., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva contestata. Il ricorso mirava a far prevalere le attenuanti generiche sulle aggravanti della recidiva riconosciuta in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia, in quanto la ricorrente, tramite il difensore munito di procura speciale, ha validamente formalizzato la rinuncia con atto pervenuto il 8 settembre 2025. La Corte ha precisato che dalla dichiarazione di rinuncia non risulta che essa derivi da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile alla ricorrente; perciò ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, avendo rilevato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di impugnazione per cassazione (carenza, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, violazione di legge). Nel caso specifico era richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione della Corte d'Appello circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte, quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per causa imputabile al ricorrente o per colpa, di condannare al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Qui è stato applicato per irrogare la somma di euro 500 tenuto conto dei profili di colpa.
Norme penali dei reati contestati (art. 644; art. 629; art. 628; art. 61 cod. pen., ecc.)
Si tratta delle disposizioni sostanziali in base alle quali la Corte d'Appello ha rideterminato la pena: reati contro il patrimonio commessi ai danni di Delfina Di Giovannantonio. Le norme sono il fondamento della decisione di merito che il ricorrente intendeva censurare.
Giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 6624/2011 e successive)
Le Sezioni Unite hanno definito la nozione di 'carenza d'interesse sopravvenuta': manca interesse quando, al momento della decisione, la situazione di fatto o di diritto è mutata e l'impugnazione ha perso rilevanza. La Corte ha richiamato questo principio per distinguere la rinuncia volontaria dalla rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione formalizzata dall'avvocato munito di procura speciale è valida e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Se la rinuncia deriva da una 'sopravvenuta carenza di interesse' non imputabile al ricorrente (mutamento di fatto o di diritto che rende inutile l'impugnazione), il ricorrente non deve essere condannato alle spese né al versamento in favore della Cassa delle Ammende.
- Se la rinuncia è volontaria o non è motivata da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile, il giudice della cassazione può condannare il ricorrente alle spese e disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando eventuali profili di colpa.
- Per evitare addebiti economici in caso di rinuncia, è utile documentare e motivare che la rinuncia è dovuta a una sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente (es. applicazione pratica già pienamente soddisfatta, mutamento dello status processuale o giuridico).
- La decisione di merito sulle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva resta materia di valutazione di fatto e di diritto che va adeguatamente motivata: il ricorso per cassazione può censurare tale motivazione solo nei termini previsti dall'art. 606 c.p.p.
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