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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02574/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di otto mesi di arresto e 800 euro di ammenda per detenzione di un coltello a serramanico, rinvenuto addosso all’esito di una perquisizione personale eseguita dai Carabinieri alle ore 3.10 del 23 maggio 2023 a Mazara del Vallo. Nel ricorso per cassazione, articolato in tre doglianze, l’imputato chiedeva sostanzialmente un riesame del merito della vicenda processuale, contestando la valutazione delle prove operata dai giudici di merito; inoltre si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso mirasse a un inammissibile riesame del merito, già correttamente vagliato dalla Corte territoriale secondo logica e risultanze probatorie. Ha inoltre considerato legittimo il diniego delle attenuanti generiche, giustificato dall’elevato disvalore della condotta e dai precedenti penali dell’imputato, e ha escluso la configurabilità della particolare tenuità del fatto in ragione delle concrete modalità della condotta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione del coltello a serramanico

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità dell'offesa è esclusa in presenza delle concrete modalità del fatto

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate quando il disvalore del fatto e i precedenti dell’imputato non consentono una diminuzione del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di censure di legittimità, chieda una nuova valutazione del merito già compiutamente esaminato dal giudice di appello, se la motivazione di merito è logicamente coerente e sorretta dalle risultanze probatorie.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi negativi concreti, quali l’elevato disvalore della condotta e i precedenti penali dell’imputato, ritenendo non emerse circostanze idonee a giustificare il beneficio.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando le modalità della condotta rendano non esiguo il disvalore dell’offesa, anche in presenza di un singolo episodio di reato.
  • La detenzione di un coltello rinvenuto addosso all’esito di perquisizione personale può integrare il reato previsto dalla normativa sulle armi quando il dato fattuale sia accertato in modo univoco dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiArmiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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